INDAGINE DI MERCATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Comunicato stampa

CITTÀ METROPOLITANA: UN’INDAGINE DI MERCATO INUTILE PER L’EMERGENZA PRESENTE E PERNICIOSA PER IL FUTURO

Leggiamo sull’Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Palermo un avviso relativo ad un’indagine di mercato per la ricerca in locazione di “immobili da adibire a sede di istituto superiore di secondo grado”, nell’ambito del territorio di 10 comuni. Dalle tabelle allegate, si evince che la Città Metropolitana è alla ricerca di 37 immobili, di varie quadrature e caratteristiche, di cui 19 nel comune di Palermo. Per il solo comune di Palermo, la quadratura degli immobili ricercati ammonta a oltre 92.000 mq, per un numero complessivo di 475 aule, 253 laboratori e 279 uffici e locali accessori. Considerata la complessità di tale ricerca (gli immobili ricercati devono avere precise e non comuni caratteristiche) e la sua aleatorietà (“l’Amministrazione si riserva il diritto di non stipulare il contratto con alcuno degli offerenti”), dobbiamo escludere che tale indagine possa essere finalizzata al reperimento urgente degli spazi aggiuntivi di cui le scuole hanno bisogno per mettere in atto le misure necessarie alla ripresa delle attività didattiche in presenza e sicurezza. È evidente che, mentre nulla è stato fatto dalla Città Metropolitana (e nulla si sta facendo) per dotare le scuole secondarie di secondo grado del palermitano delle aule aggiuntive di cui c’è urgente bisogno, l’amministrazione della ex Provincia intende incrementare (si raddoppierebbero gli attuali plessi in affitto) la fallimentare e irrazionale politica di affitto di immobili privati per gli istituti scolastici che, oltre a determinare lo sperpero di milioni di euro all’anno a spese della collettività (e ad ingrassare le tasche dei privati), costringe alunn* e personale scolastico a lavorare in strutture non concepite come scuole, spesso – nella realtà concreta – insicure e del tutto inadatte alle attività didattiche.

I Cobas della Scuola di Palermo denunciano con forza tale dissennata politica e la persistente inadempienza della Città Metropolitana rispetto alle sue responsabilità istituzionali nei confronti delle comunità scolastiche che ricadono sotto la sua giurisdizione. L’indagine di mercato promossa dall’amministrazione dell’ex Provincia, con il drammatico fabbisogno insoddisfatto di spazi che certifica, costituisce una vera e propria autodenuncia della sua storica incapacità di far fronte ai propri compiti istituzionali e della sua pervicace volontà politica di persistere nei propri errori. Esiste un consistente patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato (ex uffici degli Enti Locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, ex caserme, edifici confiscati alla mafia, ecc.) che potrebbe essere riqualificato, sia per far fronte, con rapidi interventi di adattamento, all’attuale emergenza da pandemia sia, in prospettiva, per intraprendere un grande piano di medio termine di investimenti che, adeguando alla normativa sull’edilizia scolastica la grande quantità di edifici di proprietà pubblica già esistenti, punti a soddisfare stabilmente il fabbisogno edilizio delle scuola e faccia uscire le scuole superiori del palermitano dal paradosso di una “emergenza” edilizia cronica, senza ricorrere all’oneroso affitto di immobili privati.

I Cobas della Scuola di Palermo chiedono alle autorità competenti per territorio (al Prefetto, ai comuni, all’USR, all’Amministrazione Regionale), di unirsi in un fattivo sforzo comune, per promuovere il massiccio piano di investimenti di edilizia scolastica di cui la scuola della provincia di Palermo ha un vitale bisogno, per assicurare finalmente il diritto allo studio e alla sicurezza delle migliaia di alunn* e di lavoratrici e lavoratori della scuola. Le risorse per la realizzazione di questo piano, ormai indifferibile, possono attingersi dai finanziamenti “ordinari” dei fondi strutturali europei e, oggi, anche dai finanziamenti straordinari che arriveranno, a partire dal prossimo anno, dall’UE. Finanziamenti che, del resto, sono destinati ad investimenti per la salute, per la sicurezza, per il rilancio dell’economia: offrire alle comunità educanti edifici scolastici sicuri e funzionanti risponde pienamente anche a tutte queste finalità.

Cobas Scuola Palermo

GPS PALERMO: LE ULTIME NOVITÀ

CALENDARIO CONVOCAZIONI TELEMATICHE SUPPLENZE GPS I FASCIA SOSTEGNO. SCADENZA ORE 12 DEL 4.9.2020

È stato pubblicato il calendario delle convocazioni in modalita telematica delle supplenze docenti da GPS I fascia per il sostegno per ogni ordine e grado di scuola. È prevista la compilazione di un modulo (che si trova sempre sulla stessa pagina del sito UST Palermo) con le preferenze delle scuole per i ciascun ordine e grado di scuole, da compilare segnando l’ordine di preferenze delle sedi a cui si aspira: si tratta di file ecxel con l’elenco delle scuole disponibili; nella colonna E bisogna scrivere 1 nel rigo della scuola scelta per prima, 2 nel rigo della scuola scelta per seconda e così via. Il file compilato va inviato al seguente indirizzo supplenzegpsprimafasciasostegnopa@usr.sicilia.it entro e non oltre giorno 4/09/2020 ore 12,00.

Visti i tempi strettissimi per la presentazione delle istanze, è opportuno attivarsi immediatamente.

Consigliamo a tutti gli interessati di consultare frequentemente i siti degli UST dove hanno presentato la domanda perché le notizie si susseguono rapidissimamente.

RICHIESTA CORREZIONI

Considerato che si possono verificare errori nella compilazione della graduatoria, che una volta pubblicate diventano subito esecutive, consigliamo a coloro che hanno individuato delle inesattezze nella loro situazione, di compilare e inviare all’UST della provincia dove hanno fatto domanda la seguente richiesta di correzione. Per la provincia di Palermo l’indirizzo a cui inviare la richiesta di correzione è reclamigpspa@usr.sicilia.it.

26.9 MANIFESTAZIONE NAZIONALE “PRIORITÀ ALLA SCUOLA”

Il governo non ha messo in sicurezza le scuole

Il 26 settembre docenti ed ATA, genitori e studenti

in piazza a Roma – ore 15.00 piazza del Popolo,

 

Il nuovo anno scolastico che sta per iniziare vede Ministero e Governo totalmente impreparati. Le condizioni materiali delle scuole sono sostanzialmente rimaste uguali al periodo precedente la pandemia, gli stessi nuovi arredi (banchi monoposto) arriveranno, forse, entro il mese di ottobre. I criteri di formazione delle classi sono rimasti invariati, con il paradosso dell’aumento delle classi pollaio per la mancanza di “ripetenti” in particolare nelle prime superiori, l’assunzione di nuovo personale docente e ATA non supererà, nella migliore delle ipotesi, le 40.000 unità, a fronte di un fabbisogno reale (nelle valutazioni più contenute) almeno quadruplo. È particolarmente scandalosa la formula “usa e getta” con cui saranno assunti 50mila lavoratori licenziabili in tronco in caso di nuova sospensione. È evidente che così non potranno essere garantite né la sicurezza, né il diritto allo studio con la didattica che non può che essere “in presenza”, dato che la scuola ha bisogno di relazioni sia emotive che cognitive. Occorre un cambio di passo immediato, innanzitutto attraverso stanziamenti significativi (almeno 20 miliardi di euro) perché dal corretto funzionamento della scuola dipende il futuro del Paese. Nella definizione degli organici di fatto occorre ridurre a 15 il numero di alunni per classe, con conseguente assunzione di personale e individuazione di locali adeguati, recuperando, innanzitutto, parte dell’enorme patrimonio immobiliare sfitto. Va garantito in ogni locale scolastico il distanziamento fisico necessario, senza eccezioni che, in queste condizioni, rischierebbero di diventare “norma”. In ogni scuola deve essere presente un medicoscolastico, una presenza che, al di là del Covid, dovrebbe comunque essere costante, per stimolare comportamenti e conoscenze utili in un’ottica più generale di prevenzione. Per quanto riguarda i cosiddetti lavoratori fragili, su domanda individuale, coloro che sono vicini alla pensione devono essere messi in quiescenza, senza perdere nessun diritto economico (lo stesso va fatto per i lavoratori cosiddetti “non idonei per motivi di salute”). Per gli altri, perdurando la pandemia, vanno semplicemente garantite le sostituzioni temporanee.

Come ha scritto il CSPI, riproporre forme di Didattica a Distanza impoverisce la programmazione didattico-educativa, per cui invitiamo il Ministero ad abbandonare la prospettiva della c.d. didattica integrata, per rilanciare una scuola capace di fornire strumenti cognitivi e sviluppare capacità critiche e autonomia negli studenti. Allo stesso tempo, va ribadita la libertà di insegnamento e vanno rispettate le norme contrattuali vigenti. Docenti e ATA, che hanno profuso un impegno straordinario durante il lockdown, devono vedere rispettate professionalità e diritti. Innanzitutto va evitato, come vorrebbe fare in modo illegittimo con una semplice nota ministeriale il governo nel caso di PIA e PAI (cioè i cosiddetti recuperi, individuali e collettivi), di instaurare il principio del lavoro coatto e gratuito, in evidente contrasto con il CCNL e anche con le stesse previsioni legislative.

Nel Paese, attraverso incontri e mobilitazioni, è cresciuta un’alleanza fra lavoratori della scuola, genitori e studenti, che vogliono rilanciare l’istruzione pubblica statale. Grazie anche alle sollecitazioni di Priorità alla Scuola, in questi mesi, in molti hanno manifestato per dire “Basta DAD” in mobilitazioni di cui i Cobas Scuola sono stati co-promotori. Di fronte ad una riapertura senza sicurezza e ancora con la DAD, i Cobas, insieme a Priorità alla Scuola ed altri soggetti, indicono una manifestazione nazionale per il 26 settembre in piazza del Popolo a Roma per imporre al governo un profondo cambiamento di rotta, un’altra agenda, altre priorità, affinché il diritto allo studio possa essere veramente tale.

Esecutivo nazionale COBAS Scuola

1 settembre 2020

Graduatorie Provinciali per le Supplenze: chiediamo una procedura per la correzione degli errori materiali e del sistema informatizzato

La recente istituzione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ai sensi dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020 non prevede una fase intermedia di pubblicazione provvisoria delle graduatorie non consentendo pertanto la correzione di eventuali errori da imputarsi a meri errori materiali o anche a disfunzioni del sistema informatizzato.

Per evitare l’accendersi di numerosi contenziosi legali in ogni caso di ingiusta valutazione dei titoli, abbiamo inoltrato una richiesta di rettifica urgente agli uffici scolastici della Sicilia affinché sia istituita una procedura che consenta la segnalazione dei casi di valutazione non conforme.

Confidiamo che gli uffici competenti riconoscano la necessità ed urgenza dell’intervento per il rispetto del giusto diritto dei partecipanti e per un ordinato avvio dell’anno scolastico.

 

Il testo del comunicato

ILLEGITTIMA LA NOTA MINISTERIALE SU PIA E PAI

Come è noto il Ministero ha emanato lo scorso 26 agosto una Nota (vedi qui) che non prevederebbe la retribuzione delle attività svolte dal personale docente relative al Piano di Integrazione degli Apprendimenti – PIA e al Piano di Apprendimento Individualizzato – PAI per il periodo dal 1° settembre all’inizio delle lezioni.

Come COBAS Scuola abbiamo inviato al Ministero le osservazioni che seguono contestando i punti della Nota ministeriale che – a nostro avviso – non rispettano la normativa vigente.

Invitiamo i colleghi e le colleghe che fossero coinvolti/e in queste attività di farci pervenire notizia delle modalità di programmazione (coinvolgimento o meno degli Organi collegiali), di attuazione (richiesta di disponibilità o obbligo di svolgimento) e di retribuzione (non prevista, prevista per tutte le ore o solo per quelle eccedenti l’orario cattedra).

  • * * *

Al Ministero dell’Istruzione

all’attenzione del dott. Marco Bruschi

OGGETTO: nota sulle attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti e al piano di apprendimento individualizzato

Premesso che

Il comma 5 dell’art. 3 (nonché il comma 1 dell’art. 4) dell’OM n. 11/2020 afferma che “per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi […] il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento”;

L’articolo 6 della stessa OM, afferma che “per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo [n. 62/2017, ndr] i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale”.

L’articolo 2, comma 2 del d.lgs. n. 62/2017 afferma chiaramente che “l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”;

Il comma 2 dell’art. 6 dell’OM n. 11/2020, rileva che “i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti”.

Il comma 3 dell’art. 6 dell’OM n. 11/2020: “Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge [n. 22/2020, ndr], le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020”.

L’art. 1, comma 2 del d.l. n. 22/2020 (come sostituito dalla l. n. 41/2020) afferma: “Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria”.

L’articolo 28, comma 3, del CCNL Scuola 2007, afferma chiaramente che gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze indicate al comma 2 che prevede:Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento -, tenendo conto della disciplina contrattuale

L’articolo 28, comma 4, del CCNL Scuola 2007, specifica che tali obblighi “sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento”. Pertanto, “prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7”.

Tanto premesso

Si desume chiaramente dal combinato disposto dell’art. 28 CCNL Scuola, dell’art. 6 OM 11/2020, dell’art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 62/2017 e dell’art. 1 comma 2 della l. n. 41/2020 che:

– è necessario un coordinamento tra l’attività del consiglio di classe (chiamato ad intervenire sulle modalità di recupero, di progettazione, miglioramento, degli studenti di riferimento) ed il collegio docenti (chiamato a deliberare il piano delle attività sulla base di quanto disposto dal consiglio di classe).

attività ordinaria significa attività obbligatoria per gli studenti che deve essere garantita dall’Istituzione scolastica, ma non costituisce un obbligo lavorativo aggiuntivo e gratuito per il personale docente, che tra l’altro sarà coinvolto in maniera fortemente differenziata. Come i corsi di recupero previsti dall’OM 92/2007 (“Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente” art. 2, comma 1, OM 92/2007), i viaggi d’istruzione, le attività relative ai PCTO (ex ASL), gli stage linguistici, ecc. anche le attività di recupero previste dall’OM n. 11/2020 sono “attività ordinarie” che l’Istituzione scolastica ha l’obbligo di organizzare, ma facoltative e retribuite per i docenti. La Nota M.I. Prot. 1494/2020, a firma del dott. Bruschi, su “Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato. Indicazioni tecnico operative” è un mero parere che non costituisce una fonte del diritto, né tantomeno un’interpretazione autentica del CCNL, che non può essere unilateralmente interpretato dall’Amministrazione, e che appare in netto contrasto con le norme del contratto di lavoro sugli obblighi del personale docente e ATA.

In primo luogo, prima dell’inizio delle lezioni il CCNL non prevede alcun obbligo di svolgimento delle 18 o 24 ore di insegnamento, per cui non ha alcun riscontro normativo la distinzione tra le attività svolte dal 1° settembre 2020 alla data di inizio delle lezioni e le attività successive: sono contrattualmente tutte attività facoltative per i docenti e da retribuire e in caso di mancata disponibilità si deve ricorrere a contratti a tempo determinato.

In secondo luogo, il comma 9 dell’art. 1 del d.l. n. 22/2020 (come modificato dalla l. n. 41/2020) prevede: “con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, è riscontrata l’entità dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati per la metà al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la restante metà al recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche”. Come è evidente, tale norma prevede, senza ulteriori specificazioni, un finanziamento per tutte le attività di recupero da svolgere nell’anno scolastico 2020/2021, che com’è noto inizia il 1° settembre 2020.

Infine, l’art. 40 del d. lgs n. 165/2001, come modificato dal c.d. decreto Madia (art. 11 del d.lgs. n. 75/2017), prevede che “la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali” e, salvo le esplicite deroghe successive, in tali materie prevale sulla legge.

Si invitano, pertanto, le Amministrazioni scolastiche:

  • a coinvolgere gli Organi Collegiali in sede deliberante nella pianificazione, programmazione e attivazione delle attività previste dall’OM 11/2020;

  • a non imporre ai docenti le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti e al piano di apprendimento individualizzato;

  • a richiedere la preventiva disponibilità del personale docente a svolgere le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato;

  • a retribuire tali attività con i fondi previsti dal D.L. n. 22/2020 e eventuali e auspicabili fondi aggiuntivi del Ministero e/o tramite le risorse del FIS, previa specifica sequenza contrattuale con le RSU che rispetti il vigente CCNL che prevede 50 euro per i corsi di recupero e 35 euro per le attività aggiuntive di insegnamento.

ASSEMBLEA TELEMATICA 31.8.2020 ore 17.30 – RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

ASSEMBLEA TELEMATICA

DEL PERSONALE DOCENTE E ATA DELLA SCUOLA

APERTA A GENITORI ED ALUNNI/E

lunedì 31 agosto 2020 ore 17.30 – 19.30

RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

Ordine del giorno:

1. Le condizioni necessarie per un rientro in sicurezza: no alle soluzioni pasticciate, sì all’individuazione di regole chiare e condivise

2. La tutela dei “lavoratori fragili”

3. PAI/PIA: le condizioni per attuarli a settembre

4. La programmazione educativo-didattica per il nuovo a.s.

5. Varie ed eventuali

Per ciascun aspetto discuteremo della situazione di fatto in corso, dei cambiamenti normativi attuati e in via d’attuazione, dei problemi che comportano e di come affrontarli.

Per partecipare all’assemblea telematica occorre connettersi a questo link https://global.gotomeeting.com/join/516389197 [1]

Se richiesto, inserire il codice d’accesso 516-389-197

Chi segue l’assemblea tramite cellulare o tablet deve scaricare e installare l’app: basta cliccare sul suddetto link e seguire la procedura per scaricarla e installarla.

COORDINAMENTO REGIONALE SICILIANO COBAS SCUOLA

PERSONALE ATA: SEMPRE MENO, SEMPRE PIÙ PRECARI

Continua la politica di precarizzazione del personale ATA

I contingenti per le assunzioni coprono solo il turn-over e rappresentano solo il 45% dei posti disponibili

11.323 assunzioni sono assolutamente insufficienti di fronte a 25.175 posti vacanti

Esprimiamo soddisfazione per il prosieguo dell’internalizzazione del personale che negli ultimi venti anni ha lavorato nella Scuola con appalti e convenzioni che hanno arricchito solo le Cooperative di cui erano dipendenti e per il passaggio a tempo pieno degli ex co.co.co. amministrativi e tecnici già assunti a part-time.

Al contempo esprimiamo profonda insoddisfazione per quanto previsto per i DSGA, per il cui concorso saranno assunti soltanto 1.985 unità, a fronte di 3.378 posti vacanti: assunzioni che, in molti casi, non avverranno il 1° settembre perché in molte regioni le procedure concorsuali non sono ancora concluse.

Diventa, quindi, sempre più necessario il concorso per gli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA con più di 3 anni di esperienza, anche se sprovvisti del titolo specifico, visto che da tempo assumono l’incarico, e la relativa responsabilità, sui posti liberi.

Assolutamente insufficienti anche le 2.428 assunzioni di Assistenti Amministrativi, di fronte a 5.075 posti vacanti; le 761 assunzioni di Assistenti Tecnici, di fronte a 2.123 posti vacanti; le 6.131 assunzioni di Collaboratori Scolastici, di fronte ad un fabbisogno di ben 14.217 unità. E che dire del numero ridicolo dei 6 cuochi, dei 4 addetti alle aziende agrarie, dei 4 guardarobieri e dei 4 infermieri, di fronte a un fabbisogno rispettivamente di 144, 112, 97 e 29 unità?

Finalmente viene accolta la richiesta COBAS (per cui ci battiamo da anni) dell’assunzione di assistenti tecnici informatici nelle scuole del primo ciclo, ma il numero di assunzioni previste (mille unità) non soddisfa certo le necessità di tutte le scuole. E soprattutto si tratta di assunzioni tempo determinato con contratto fino al 31 dicembre 2020. Come se le scuole, dopo, potessero farne a meno… Chiediamo, quindi, che si assumano almeno due assistenti tecnici per ogni istituzione scolastica e che il loro contratto comprenda tutto l’anno scolastico.

In tutto, si prevedono poco più di 11mila assunzioni, a fronte di 25mila posti vacanti, meno del 50%! A ciò si aggiungono le maggiori necessità derivanti dall’emergenza Covid, che il governo pensa di risolvere con i precari-Covid, cioè con assunzioni usa-e-getta assolutamente inaccettabili!

L’insufficiente quantità del contingente destinato alle assunzioni di personale ATA condanna ogni anno migliaia di colleghi alla precarietà del lavoro.

È ora di abbandonare definitivamente questa strada: sollecitiamo il ministero a superare i vincoli legislativi che impediscono le immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili.

Chiediamo, anche per il personale ATA, assunzioni su tutti i posti vacanti!

E assunzioni aggiuntive stabili per affrontare in sicurezza l’emergenza Covid!

“PRIORITÀ ALLA SCUOLA”- PALERMO INCONTRA L’ASSESSORE LAGALLA

Martedì 28 luglio le consigliere Valentina Chinnici (Avanti Insieme) e Katia Orlando (Sinistra Comune) hanno preso parte alla delegazione di “Priorità alla Scuola – Palermo” che ha incontrato l’assessore regionale Roberto Lagalla, insieme ai proff. Aldo Maria Viola (RC) e Roberto Alessi (Cobas Scuola Palermo), che ha coordinato l’iniziativa. La delegazione ha consegnato all’assessore la lettera che il comitato nazionale Priorità alla Scuola ha predisposto e presentato ai governatori di dieci regioni italiane, facendosi portavoce delle preoccupazioni per le tante problematiche rimaste ancora sospese in vista dell’imminente riapertura delle scuole. L’attenzione del comitato si è focalizzata sulla concreta applicazione delle misure di sicurezza, sulla necessità dell’erogazione in tempi brevi dei fondi per spese straordinarie per l’edilizia leggera, sull’opportunità di chiedere al Ministero risposte concrete sull’incremento dell’organico docenti e ATA, sulla stabilizzazione degli assistenti alla comunicazione e degli operatori igienico personale per la cura degli studenti e delle studentesse con disabilità, che deve continuare a essere affidata a personale specializzato e adeguatamente formato, e infine sull’implementazione dell’organico dei docenti di sostegno da parte della Regione stessa.

Comunicato ufficio stampa del Comune di Palermo

PERSONALE ATA E COVID: DIRITTO A FERIE, RECUPERI E COMPENSI

Purtroppo abbiamo ricevuto preoccupanti comunicazioni da nostri/e iscritti/e che evidenziano comportamenti non legittimi di dirigenti scolastici e DSGA per quanto riguarda la richiesta di ferie e/o riposi compensativi del personale ATA. Oggi abbiamo inviato questa lettera a tutte le scuole siciliane, laddove questi chiarimenti non risultino sufficienti, invitiamo il personale a rivolgersi alla sede COBAS Scuola più vicina per far valere i propri diritti.

  • * * *

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia

e p.c. ai DSGA delle Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia

prot. n. 126/ATA del 20 luglio 2020

OGGETTO: illegittimi provvedimenti su ferie, recuperi e attività aggiuntive del personale ATA

Risulta alla scrivente O.S. che, in alcune Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia, i Dirigenti scolastici e/o i Direttori SGA starebbero emanando provvedimenti illegittimi che limiterebbero il diritto alle ferie, alla retribuzione per attività aggiuntive o al recupero delle ore aggiuntive effettuate dal personale ATA.

Le motivazioni addotte, talvolta soltanto verbali, avrebbero il loro presupposto nella mancata e/o parziale prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione o chiusura delle scuole a causa della pandemia determinata dal COVID 19.

A questo proposito, la scrivente O.S. sottolinea che:

1. la Nota M.I. prot. n. 323/2020 prevede che: “[…] dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c. c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”.

2. l’art. 87, comma 3, della l. n. 27/2020 prevede: “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile […] e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, […] le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge […] Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.

Pertanto, alla luce delle norme su riportate, il personale che ha ridotto la propria prestazione lavorativa, poteva utilizzare solo il periodo di ferie pregresse (cioè maturate nell’a.s. 2018/2019) non godute, (e di cui poteva fruire entro il 30 aprile 2020) e, considerato che il CCNL vigente non contempla nessuno degli altri istituti previsti dal comma 3, dell’art. 87, della l. n. 27/2020 (“congedo”, “banca ore”, “rotazione” né “altri analoghi istituti”), non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà usare le ferie o i recuperi compensativi maturati nell’anno scolastico in corso.

Inoltre, visto che l’art. 13, comma 8, del CCNL Scuola 2006/2009 prevede che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile […] devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e che il comma 11 dello stesso articolo stabilisce che “La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto”, è assolutamente illegittimo imporre al personale Ata di usufruire delle ferie o dei riposi compensativi maturati nell’anno in corso e, di conseguenza, decurtare le ferie e i riposi compensativi residui.

Gli stessi principi vanno seguiti anche per il personale Ata con contratto a tempo determinato e laddove, come nella maggior parte dei casi, non abbia maturato ferie pregresse va applicato l’art. 1256 c. 2 c.c., quindi senza obbligo di recupero e men che mai di uso delle ferie o dei permessi compensativi maturati in questo anno scolastico. Inoltre, solo i giorni che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio sono retribuiti, ma nella dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2016/2018 si afferma che: “le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012, all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente”. Come è evidente non è nella responsabilità del lavoratore l’impossibilità di usufruire delle ferie a causa dell’emergenza coronavirus.

Infine, l’art. 54 del CCNL Scuola 2006/2009 prevede che:

– comma 3: “in quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite;

– comma 4: “Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, […] Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche […];

– comma 5: […] In mancanza di recupero delle predette ore, […] le stesse devono comunque essere retribuite.

Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici, che non l’avessero già fatto, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente non decurtando i giorni di ferie spettanti al personale ATA, non impedendo la fruizione dei riposi compensativi, se richiesti, né tantomeno azzerando o riducendo i compensi spettanti per le attività aggiuntive svolte nel corrente anno scolastico. In caso contrario, la scrivente O.S. si riserva di valutare l’opportunità di tutelare in ogni sede i diritti dei lavoratori.

VITTORIA COBAS: DIRIGENTE NON PUÒ SOSPENDERE DOCENTE

Importante risultato dei COBAS DELLA SCUOLA di TERNI a tutela dei diritti dei docenti: anche dopo il d.lgs. “Madia” n. 75/2017 “i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura, sono dunque Illegittimi tutti i provvedimenti disciplinari di sospensione irrogati dal 2009 dai DS!

Il Giudice dott.ssa Michela Francorsi del Tribunale di Terni, con sentenza n. 294 del 15 luglio 2020, ha accolto il ricorso del prof. Franco Coppoli, patrocinato dai COBAS Scuola tramite le avvocate Gabriella Caponi e Valentina Fratini, e conseguentemente annullato la sanzione disciplinare al docente e condannato il MIUR-Direzione Regionale AT per la provincia di Terni e l’USR per l’Umbria, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, prof.ssa Cinzia Fabrizi, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 2.300.

La vertenza riguarda il docente, sospeso due giorni dal servizio e dallo stipendio dalla dirigente dell’ITT “Allievi-Sangallo” di Terni in quanto dopo aver firmato il registro di classe si rifiutava di apporre una seconda firma in un foglio presenze, ritenuta illegittima e vessatoria. La sentenza, pur non entrando nel merito, accoglie l’eccezione preliminare e riconosce l’illegittimità della sospensione in quanto, anche dopo il decreto “Madia” i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura scritta e che quindi i presidi non possono irrogare sospensioni dal servizio e dallo stipendio ai docenti. In particolare la Giudice afferma che “Deve ritenersi fondata l’eccepita nullità della sanzione disciplinare per incompetenza […] del Dirigente scolastico ad irrogare sospensione”.

Un successo a tutto tondo per i docenti della scuola pubblica, per la libertà di insegnamento e per il carattere democratico della scuola, una sentenza che, di fatto, spunta l’arma della ritorsione e del ricatto disciplinare dei presidi “sceriffo” contro i docenti, che rafforza le battaglie per una scuola comunità-educante collegiale, dove possano convivere e si confrontino democraticamente e senza minacce di rappresaglia disciplinare diverse pratiche educative e relazionali, contro i tentativi di disciplinamento e di standardizzazione della didattica e di limitazione dei diritti dei lavoratori della scuola e la libertà di insegnamento garantita dall’art. 33 della Costituzione.

Infatti, con il decreto legislativo n. 150/2009 “Brunetta” e successivamente con il d.lgs n. 75/2017 “Madia” si era tentato di imporre alla scuola pubblica un modello aziendale e padronale con la strategia del bastone e della carota: punire i docenti che rivendicavano una scuola libera e democratica e premiare la fedeltà dello staff, dei sottoposti alla scuola delle “competenze”, dei quiz INVALSI, della standardizzazione.

Se la carota del “bonus premiale” è stata cancellata con l’ultima legge finanziaria nel dicembre 2019, il bastone delle sanzioni disciplinari contro i docenti “contrastivi” (come li definisce un sindacato dei presidi) è stato rotto con le lotte e con le vertenze in tribunale che hanno riconosciuto l’illegittimità della sospensione dal servizio e dallo stipendio irrogate dai dirigenti scolastici.

Come COBAS DELLA SCUOLA abbiamo già ottenuto nel 2017 una prima importante vittoria (successivamente confermata in Corte di Appello di Perugia) contro il decreto Brunetta.

In violazione del Testo Unico e del CCNL il “Decreto Madia” aveva cercato di rimettere in mano ai dirigenti scolastici il bastone disciplinare, oggi questa sentenza conferma l’illegittimità delle sospensioni dal servizio da parte dei DS e quindi la fine del loro uso disciplinare, padronale e autoritario!

Invitiamo tutti/e i e le docenti che sono state sanzionati/e dai dirigenti con provvedimenti disciplinari di sospensione a rivolgersi ai COBAS Scuola per tutelare i propri diritti, la libertà di insegnamento, la propria dignità e professionalità.