RINNOVO RSU: RISULTATO POSITIVO PUR IN ELEZIONI TRUCCATE

Rinnovo RSU: risultato positivo pur in elezioni truccate

Nella valutazione del nostro risultato in queste elezioni RSU della Scuola va fatta una indispensabile premessa: l’attuale meccanismo per determinare la rappresentatività nazionale dei sindacati è un’autentica truffa. In qualsiasi sistema elettorale al mondo, politico o sindacale, per determinarla si vota su liste nazionali e qualsiasi cittadino/a o lavoratore/trice si può esprimere. E così è stato per decenni anche nella scuola italiana fino a quando, per impedire la crescita dei COBAS e del sindacalismo conflittuale, è stata imposta la votazione su liste RSU di scuola per misurare il peso nazionale dei sindacati. Cosicché un lavoratore/trice può votare per un sindacato solo se quel sindacato ha presentato in quella scuola un candidato/a disposto a fare il sindacalista di istituto. È come se nelle elezioni politiche si stabilisse la rappresentanza nazionale dei partiti attraverso elezioni di caseggiato: e non avendo colà un candidato del partito preferito, non si potesse votare per tale partito.

L’unica misurazione vera è quella su liste nazionali e quando è stata fatta, come nelle elezioni del 2015 per il CSPI (Consiglio Superiore Pubblica Istruzione), i COBAS hanno superato agevolmente la fatidica soglia del 5%.

Per giunta, la sottrazione del diritto di assemblea persino durante la campagna elettorale impedisce la ricerca dei candidati, tanto più a chi come i COBAS non ha mestieranti distaccati dal lavoro, e rende ancor più truccato il meccanismo.

È dunque alla luce di queste considerazioni che va valutata la positività del nostro risultato nazionale, anche in confronto alle ultime elezioni RSU del 2015. Allora presentammo 920 liste, stavolta siamo arrivati a 1.190, con un incremento del 30%. Nel 2015 ottenemmo 17.318 voti, oggi, con il 90% delle nostre liste di cui abbiamo i risultati, siamo a 19.226 voti e quindi nel computo totale dovremmo superare agevolmente i 20 mila voti (tanto più che in una trentina di scuole le elezioni verranno ripetute) con un progresso intorno almeno al 18%, ancor più significativo dato l’aumento del numero medio di liste per scuola presentate da tutti i sindacati. Sulle 1.190 scuole, che sono un abbondante “campione” nazionale, i COBAS hanno una media percentuale del 20%; ma non avendo potuto “gareggiare” nelle altre scuole, la nostra media effettiva nazionale si assesterà sul 2.5% totale, con un incremento del 15% rispetto al 2015. E a conforto di questo ragionamento, sta il dato della provincia di Pisa, ove, avendo liste in tutte le scuole, otteniamo un successo straordinario con il 37.2%, lasciando a notevole distanza Cgil (23.4%) e Cisl (15.2%).

Anche per gli eletti/e RSU abbiamo avuto un lusinghiero risultato, passando dai 590 eletti/e del 2015 ad una cifra che, tenendo conto del 15% di scuole mancanti e di quelle in cui si ripeteranno le votazioni, si attesterà almeno intorno ai 650 eletti/e.

Anche nella provincia di Palermo abbiamo ottenuto un positivo risultato, confermando sostanzialmente il dato di tre anni fa, sia in numero di liste presentate (85) sia in numero di voti e RSU elette (1.060 voti con 28 Rsu elette) superando il 10% nella media delle scuole, nonostante la forte presenza, soprattutto nella nostra provincia, di nuove organizzazioni sindacali che sono viste – come i COBAS – alternative al sindacalismo concertativo.

La soddisfazione per questi incrementi in voti ed eletti/e non ci fa però dimenticare che restiamo privi di diritti sindacali fondamentali. E in tal senso, rinnoveremo anche al nuovo governo (che prima o poi si farà) la forte e urgente richiesta, valida per la Scuola e per ogni settore lavorativo, di elezioni su scheda nazionale per determinare la rappresentatività nazionale dei sindacati, e la restituzione dei diritti di assemblea e di propaganda anche per quei sindacati che non dovessero raggiungerla.

Intanto, ringraziamo tutti/e i/le nostri/e iscritti/e e simpatizzanti, i lavoratori e lavoratrici della scuola, i/le precari/e che hanno reso possibile con il loro impegno ed il loro voto questi risultati. Grazie a tutti/e i/le candidati/e: accettando la candidatura hanno permesso di poter votare COBAS ai docenti e agli ATA della loro scuola.

Tutti noi, e soprattutto i/le nostri/e eletti nelle RSU, ne trarremo stimolo e maggior determinazione per portare avanti a livello di scuola le battaglie contro i meccanismi distruttivi, autoritari e talvolta persino illegali della scuola azienda, per la difesa dei diritti del personale docente ed ATA, per redistribuire il FIS in modo più egualitario possibile e per l’esercizio della democrazia sindacale.

ELEZIONI RSU 17-18-19 MARZO 2018

   

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È possibile ritirare in sede il materiale per la campagna elettorale nelle scuole (locandine e volantini) lunedì e giovedì ore 17-19, martedì e mercoledì ore 10-12

FESTA COBAS – CAMPAGNA PER IL RINNOVO DELLE RSU

CAMPAGNA ELEZIONI RSU 2018

In apertura della campagna elettorale per il rinnovo delle RSU, i Cobas Scuola di Palermo organizzano una festa a cui sono invitate/i le/i candidate/i nelle liste Cobas alle RSU e tutte/i le/i nostre/i iscritte/i.
venerdì 23 marzo 2018, ore 20.30

centro culturale Biotos

(via XII Gennaio n. 2, Palermo)
Nel corso della serata distribuiremo il materiale elettorale e ci sarà da bere, mangiare e ballare.

Per organizzare al meglio la serata è opportuno segnalare la propria partecipazione compilando il modulo qui predisposto

RIMOSTRANZA SCRITTA

Insieme all’opzione di minoranza prevista dall’art. 3 del d.P.R. n. 275/1999 – che però è utilizzabile solo dal personale docente – la rimostranza scritta è l’altra forma di tutela individuale che tutto il personale scolastico può utilizzare per contrastare comportamenti non legittimi di ds e dsga.

Infatti, l’art. 17 del d.P.R. n. 3/1957, esplicitamente richiamato dall’art. 146 del CCNL 2007 [ancora vigente ai sensi dell’art. 1, comma 16, del CCNL 2024], prevede che “l’impiegato cui venga impartito dal superiore un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza in forma scritta allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darne esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale”.

Inoltre, l’art. 23, comma 3, lett. h) del CCNL 2024 riconferma la stessa disciplina anche per il personale ATA aggiungendo l’”illecito amministrativo” tra le ragioni che impediscono l’esecuzione dell’ordine di servizio.

Quindi nel caso di un ordine di servizio, che – ricordiamolo – deve sempre avere la forma scritta, e che riteniamo palesemente illegittimo [ad es. in contrasto con le delibere degli Organi Collegiali, con le norme contrattuali, coi regolamenti, codici, ecc.] fare protocollare una breve lettera di questo tenore e rifiutarsi di eseguirlo:

* * *

Al Dirigente scolastico e/o al DSGA

del ………………………………………

Sede

Oggetto: rimostranza scritta ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 3/1957 oppure dell’art. 23, comma 3, lett. h) del CCNL 2024

La/Il sottoscritta/o ……………………………………………………, ritenendo palesemente illegittimo

………………………………………………….. (specificare cosa e perché) ………………………………..,

presenta rimostranza scritta, ai sensi dell’art. …………………….,  avverso la sua esecuzione.

Restando in attesa di una vostra risposta ………………. (indicare dove) ………………………., e riservandomi un’eventuale azione giudiziale, con osservanza.

data                 e                   firma

* * *

Solo nel caso l’ordine venga nuovamente rinnovato per iscritto, e qualora la sua esecuzione non comporti un reato o un illecito amministrativo, bisogna eseguirlo, promuovendo successivamente un’eventuale azione giudiziale.

VITTORIA COBAS: il preside non può violare le delibere degli Organi Collegiali

Vittoria dei Cobas e delle scuole: il preside non può violare le delibere degli Organi Collegiali

Verso lo sciopero generale del 10 novembre

Pino Iaria, docente di matematica dell’I.I.S. Boselli di Torino e membro dell’Esecutivo Nazionale COBAS, in quest’anno scolastico era stato assegnato dal preside ad altra scuola, in violazione della continuità didattica e malgrado Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto avessero indicato quale primo criterio di assegnazione proprio tale continuità. Insieme a Iaria anche altre/i docenti sono stati/e spostati dalle loro classi, esclusivamente a causa del loro contrasto con il preside. In particolare lo spostamento di Iaria era determinato da ragioni ritorsive stante l’attività sindacale del docente che ha denunciato più volte sia in Collegio che all’USR condotte non conformi ai doveri professionali da parte del preside (tramite una puntuale verifica dei progetti e delle spese dell’Alternanza scuola-lavoro), nonché le pressioni del dirigente per “ritoccare” verbali di scrutini, ricevendo una contestazione disciplinare, poi archiviata dopo le puntuali controdeduzioni. E a conferma di tale atteggiamento vessatorio, in data 18.5.2017 nel corso del Comitato di valutazione il preside si era rivolto al prof. Iaria affermando: io la sposterò di sede perchè lei è un elemento disturbatore. Tali motivi hanno portato Iaria a dimettersi da tutte le cariche (Consiglio di Istituto, Comitato di Valutazione, RSU).

Dopodiché, i COBAS e Pino Iaria hanno presentato un ricorso d’urgenza, ex art. 700 c.p.c.: e il Giudice del Lavoro di Torino ha accolto il ricorso, ordinando al dirigente di assegnare il prof. Iaria alle classi che aveva lo scorso anno, condannando peraltro il MIUR al pagamento delle spese processuali.

Il Giudice ha così motivato l’ordinanza: “Dal quadro normativo emerge con chiarezza che l’assegnazione dei docenti alle classi non è materia rimessa alle unilaterali determinazioni del dirigente scolastico posto che l’indicazione dei criteri è attribuita al Consiglio d’Istituto e che in ogni caso il dirigente scolastico deve agire nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Il primo e prioritario criterio di assegnazione adottato era quello della continuità didattica ed a tale criterio il dirigente era tenuto ad attenersi avendovi peraltro aderito“. Infine, prima di ordinare al MIUR di reintegrare il prof. Iaria nelle proprie classi  e condannare l’Amministrazione alle spese (che speriamo paghi il dirigente scolastico), così ha concluso il Giudice: “Neppure può sostenersi che la decisione adottata sia finalizzata a perseguire l’interesse superiore della scuola e tanto meno il principio costituzionale del buon andamento dell’amministrazione: le vibranti proteste degli allievi e dei genitori, riportate dagli organi di stampa, nonché il rifiuto delle classi 4° e 5° della sezione O a seguire le lezioni di matematica dimostrano inequivocabilmente come l’interesse superiore non sia stato soddisfatto“.

E’ dunque questa una sentenza “storica” in una fase in cui la scuola italiana è stravolta dalla legge 107 e dagli abusi di potere di tanti presidi, convinti di poter esercitare un ruolo padronale nelle loro scuole e premiati, pare, con un aumento contrattuale pari a dieci volte la misera elemosina che si prospetta per docenti ed ATA.

Grazie dunque a Pino Iaria, agli allievi/e e ai genitori del Boselli, all’avv. Alessio Ariotto, per la fermezza e perseveranza che hanno dimostrato nel tutelare gli studenti e chiarire a tanti presidi che la SCUOLA non è un’azienducola che produce merci di bassa qualità, “governabile” in maniera padronale da tanti piccoli Marchionne, ma un cruciale BENE COMUNE ove va garantito il massimo rispetto per chi la vive e frequenta quotidianamente e per i diversi organi che la compongono.

E tutto questo lo ricorderemo e lo porteremo in piazza in particolare il prossimo 10 novembre durante lo sciopero generale della scuola.

FORMAZIONE RSU


Alle RSU/RLS

delle Istituzioni scolastiche

della provincia di Palermo

Questa Associazione Sindacale organizza, ai sensi della normativa vigente, un

Convegno sindacale formazione RSU e RLS

mercoledì 25 ottobre 2017, ore 10.0014.00

sede PROVINCIALE COBAS – piazza Unità d’Italia, 11 – Palermo

sui seguenti argomenti:

– CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO a.s. 2017/2018

– TUTELA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA: iniziative e ricorsi

– ELEZIONI R.S.U. 2018

– RINNOVO CCNL: retribuzioni e adeguamento alla “Buona Scuola”

– LEGGE DI STABILITÀ e SCIOPERO GENERALE DEL 10 NOVEMBRE


Il contingente dei permessi di spettanza RSU/RLS è da loro gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito:

  • RSU: fruiscono nei luoghi di lavoro di permessi sindacali per l’espletamento del loro mandato, per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale e ogni altra attività sindacale di carattere extra-aziendale (art. 10 comma 3 Ccnq 7/8/98 e Cass. 7087/86);
  • RLS: utilizzano permessi pari a 40 ore annue anche per la formazione (art. 73 Ccnl 2007).

I permessi, giornalieri ed orari, sono retribuiti e sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati. Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa bisogna preavvisare il dirigente della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata, in genere 24/48 ore prima.

La giurisprudenza, vista anche l’esiguità dei permessi che non permette di individuare un interesse del datore di lavoro, ha negato la possibilità di sindacarne l’uso o di subordinarne la fruizione alle esigenze aziendali (Cass. 4839/92, 8032/96, 9765/96, 11573/97).


(facsimile Permesso RSU o RLS)

Al/la Dirigente scolastico/a del ________________________________

Sede

Oggetto: permesso RSU o RLS – Convegno sindacale di formazione 25 ottobre 2017

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________, in qualità di RSU o RLS di questa Istituzione scolastica comunica che, ai sensi della normativa vigente (CCNQ 7 agosto 1998, per RSU; art. 73 comma 2 lett. g del CCNL 2007, per RLS), fruirà in data 25/10/2017, per n° ___ ore dalle ______ alle ______ (comprese quelle necessarie a raggiungere la sede di svolgimento), di un permesso retribuito al fine di partecipare al convegno in oggetto.

data ……/……/………………. Il/La Rappresentante RSU o RLS

NON BISOGNA RECUPERARE I GIORNI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

Ai Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia

OGGETTO: Chiarimenti sull’art. 4 del D.A. n. 6378 del 22.08.2017 relativo al recupero dei giorni di sospensione didattica deliberati dalle istituzioni scolastiche

L’inizio del nuovo anno scolastico ha visto l’affermarsi tra un numero consistente di Dirigenti Scolastici della nostra Regione di un’interpretazione che riteniamo errata dell’art. 4 in oggetto laddove recita: “prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell’anno stesso”.

Già lo scorso anno scolastico, a fronte di un’identica formulazione del citato art. 4, abbiamo avuto notizia di Dirigenti Scolastici che hanno escogitato i più fantasiosi modi per far recuperare ai docenti i giorni di sospensione didattica deliberati dal Consiglio d’Istituto “ai fini della compensazione delle attività non effettuate”.

Invano lo scorso anno scolastico la nostra O.S. ha chiesto formalmente all’Assessore Regionale all’Istruzione che facesse chiarezza sull’argomento, e purtroppo il decreto assessoriale sul calendario scolastico per l’a.s. 2017/2018 ricalca pari pari quello dell’anno precedente.

Stante così le cose, non possiamo far altro che confermare quanto abbiamo scritto lo scorso anno scolastico in proposito.

Nel citato art. 4 è espressamente indicato che “nell’ambito del calendario i Consigli di Circolo e di Istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico”. Tali “adattamenti vanno stabiliti nel rispetto dell’art. 74, 3° comma del D.Leg.vo 297 del 1994, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione”.

È quindi del tutto evidente che laddove i predetti adattamenti garantiscano lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezioni gli stessi sono del tutto legittimi e gli eventuali giorni di sospensione delle attività didattiche, deliberati dagli OO.CC., non devono quindi essere recuperati.

Qualsiasi richiesta dei DS ai docenti di effettuare ore di lavoro per recuperare eventuali sospensioni di attività didattiche deliberate dal Consiglio di Istituto, sono evidentemente illegittime, a patto che siano garantiti agli alunni i 200 giorni minimi di lezione. Tali richieste, se concretizzate, rappresenterebbero l’imposizione di un lavoro straordinario che, in quanto tale, sarebbe facoltativo e da remunerare a parte.

Siamo pronti a sostenere eventuali contenziosi da parte dei lavoratori della scuola che si dovessero trovare a fronteggiare illegittime richieste da parte dei DS.

VOGLIONO CANCELLARE LA LIBERTÀ DI SCIOPERO

DAMIANO VUOLE CANCELLARE LA LIBERTÀ DI SCIOPERO,

IN ODIO AI COBAS E AI SINDACATI CONFLITTUALI

Andiamo ad una votazione su scheda nazionale nei comparti pubblici e privati e vediamo quali sono i sindacati “rappresentativi”!

Cesare Damiano nel novembre 2006 era ministro del Lavoro del secondo governo Prodi, in quota DS e dopo una lunga gavetta di funzionariato in Cgil. Come COBAS (ma era un parere diffuso) ritenevamo che fosse dalla parte degli industriali piuttosto che da quella dei lavoratori/trici. E lo scrivemmo in una manchette sul quotidiano “Il Manifesto” mentre, insieme alla Fiom ed altri, organizzavamo una manifestazione nazionale contro il precariato, che il governo Prodi stava ulteriormente estendendo. La titolammo crudamente “Damiano amico dei padroni vattene”. Fu uno scandalo nazionale, venimmo attaccati da tutto il mondo di “sinistra” e da tutti gli amici del “governo amico”, Cgil in primis.

Ma, nonostante il can can mediatico per due settimane, la manifestazione del 4 novembre andò trionfalmente: ci aspettavamo non più di 50 mila persone, ne vennero circa 200 mila, in gran parte fortemente critici su Prodi e Damiano. Il quale ci rimase malissimo e uscì dalla vicenda fortemente ridimensionato, vista la massiccia presenza nel corteo di quadri Fiom e Cgil.

E non ce lo ha mai perdonato: la volontà di cancellare i COBAS e gli altri sindacati conflittuali è da allora una sua “fissa” costante. Con questo spirito, ha presentato nel 2013 una proposta di legge, che giace da allora in Parlamento, per toglierci anche il diritto di convocare scioperi: e ieri l’ha rilanciata con un’intervista a Repubblica. Ha approfittato della canea sollevata dal successo dello sciopero nei Trasporti convocato venerdì scorso dai COBAS e da altri sindacati conflittuali.

Il titolo dell’intervista (condotta da Aldo Fontanarosa) è già tutto un programma: “Ora i COBAS vanno fermati”, ed è una sequenza di fake news e di dichiarazioni surreali e anti-costituzionali. Le tesi di Damiano si fondano su due pilastri d’argilla:

a) la legge anti-sciopero 146/90 per i servizi pubblici sarebbe inefficace e comunque COBAS e soci non la rispetterebbero facendo scioperi “selvaggi”;

b) in ogni caso questi sindacati non sono “rappresentativi” e dunque non devono aver diritto di convocare scioperi.

Vediamo in realtà come stanno le cose.

1) Lo sciopero di venerdì scorso non è stato affatto “selvaggio” ma rispettoso delle regole pur ultra-restrittive della 146, che prevede una convocazione con almeno 20 giorni di anticipo (5 per la tentata “conciliazione”), nonché “fasce protette” in cui non si può scioperare, orarie o in particolari periodi dell’anno. Nessuna di queste regole è stata infranta il 16 giugno.

2) Damiano sostiene che il punto debole della legge 146 è che consente ai COBAS ed affini di convocare scioperi “plurimi” e “continuativi”. Falso anche questo: la legge prevede che un secondo sciopero si può convocare solo dopo aver svolto il primo e bisogna poi attendere altri 20 giorni; e in quanto al “continuativo”, non si può scioperare per più di due giorni di seguito. Regole così restrittive non esistono in paesi a struttura sociale e politica simili al nostro, vedi Francia, Spagna o Grecia. Comunque, il 16 si è svolto uno sciopero di una giornata, né “continuativo”, né “plurimo”.

3) Il cosiddetto “caos cittadino” è dipeso da due soli fattori: a) la grande partecipazione dei lavoratori/trici allo sciopero; b) il disservizio “normale” dei trasporti nelle principali città (Roma su tutte) dovuto ai tagli sui mezzi circolanti.

Quando queste circostanze si sono verificate anche per scioperi convocati da Cgil, Cisl e Uil, gli effetti sono stati gli stessi (d’altra parte se lo sciopero non si vede, a che serve?), ma allora Damiano non aveva proposto provvedimenti contro la Triplice amica. Peraltro, quando l’intervistatore obietta che i successi dei “conflittuali” sono magari dovuti al fatto che “spesso hanno difeso bene i lavoratori”, Damiano svicola surrealmente, sostenendo che faremmo dumping, cioè, che rispetto a Cgil, Cisl e Uil giocheremmo “al ribasso per i compensi e le tutele dei lavoratori” (???). E dire che da Cgil e soci siamo sempre stati considerati “massimalisti”!!

4) L’ultima fake news di Damiano non è meno importante, anzi. In quanto presidente della Commissione lavoro (in quota PD e Cgil alla pari) è gravissimo che Damiano finga di dimenticare che lo sciopero è un diritto individuale e, come tale, la sua convocazione non è proprietà esclusiva dei sindacati, ma è prerogativa di qualsiasi struttura con un responsabile legale. Dunque, è anti-costituzionale la pretesa di consegnare tale diritto solo alle organizzazioni che già detengono il monopolio dei diritti sindacali.

Ma è un imbroglio anche la divisione tra “rappresentativi” e “minoritari”. Intanto, perché chi è maggioranza o minoranza in uno sciopero lo si vede dalla partecipazione: e se addirittura le Amministrazioni sostengono che lo sciopero ha avuto l’adesione del 45% (a noi risulta di più) vuol dire che siamo più maggioritari noi di PD e Forza Italia, messe insieme a livello politico. E soprattutto perché né nei Trasporti né in alcun comparto pubblico o privato è mai stato consentito di verificare la “rappresentatività” in una votazione nazionale. Abbiamo sfidato più volte la Triplice e i governi a fare in tutti i comparti una votazione su scheda nazionale e vedere se siamo più “rappresentativi” noi o gran parte dei partiti che stanno in Parlamento e se Cgil, Cisl e Uil reggono ad una vera competizione elettorale.

La prima occasione di accettare questa sfida sarebbe ravvicinata: a marzo 2018 ci dovrebbe essere in tutto il settore pubblico il rinnovo delle RSU. Andiamo alle elezioni con 2 schede, una per la RSU del posto di lavoro e una per la rappresentatività nazionale: e vediamo cosa scelgono i lavoratori. O questa competizione impaurisce lor signori che ci vorrebbero eliminare d’imperio?

I Collegi docenti dicono NO alla “chiamata diretta”

Centinaia di scuole dicono NO alla assunzione diretta dei docenti da parte dei presidi

E compaiono anche parecchi presidi “inerziali”

 

Una delle norme più contestate e devastanti della Legge 107 è la “chiamata diretta”, che mira a stravolgere completamente il reclutamento dei docenti. Con essa infatti, il preside può scegliere a suo insindacabile giudizio, dall’ambito territoriale di riferimento, i docenti da far venire nella “sua” scuola con un incarico triennale che potrà o meno confermare alla fine del triennio. Cgil, Cisl, Uil e Snals, anziché battersi per l‘abrogazione di tale norma, stanno cercando, con una sorta di pre-Contratto Integrativo siglato l’11 aprile con il MIUR, di dar vita ad uno pseudo-coinvolgimento del Collegio docenti nella “chiamata diretta”. Infatti, in tale pre-Contratto (che per ora è solo una “ipotesi”e deve ancora essere siglato in modo definitivo) viene stabilito che: a) il preside individua fino ad un massimo di 6 criteri per la scelta dei docenti; b) porta la sua proposta nel Collegio docenti, che può anche modificarla nei criteri, però sempre scelti tra 18 stabiliti dal pre-Contratto; c) se il Collegio non si esprime sulla proposta, il preside procede ugualmente a stabilire i requisiti e a effettuare la scelta; d) in caso di “inerzia” (cioè di non-decisione da parte del preside) sarà l’Ufficio Scolastico Regionale a decidere in merito all’invio di docenti nella scuola.

Il collaborazionismo che i Quattro sindacati vorrebbero imporre ai Collegi docenti non cambia di una virgola la sostanza della “chiamata diretta”, perché ciò che la rende inaccettabile è che sia il preside a scegliersi i docenti, nonché la triennalizzazione e precarizzazione del rapporto di lavoro. Si tratta dunque, da parte dei Quattro, di un grave, oltre che ridicolo, tentativo di coinvolgere i docenti nell’abominio della “chiamata diretta”, facendo legittimare dal Collegio una norma così distruttiva e contestata. Noi, invece, continuiamo a batterci contro questa norma (ed altre della L.107) e ne chiediamo l’abrogazione. Conseguentemente, l’unica indicazione corretta da dare ai Collegi è quella di non avallare alcun criterio per la scelta dei docenti e di non approvare alcuna proposta del preside in tal senso. Perciò abbiamo formulato e portato nelle scuole una mozione da approvare nei Collegi che, in coerenza con le nostre lotte e la nostra posizione abrogazionista della norma, esprime la totale avversione alla chiamata diretta e il rifiuto a deliberare qualsiasi criterio proposto del dirigente. Tale mozione e altre analoghe, o derivate dalla nostra, stanno ottenendo un grande successo in centinaia di scuole finora chiamate a deliberare (in larghissima maggioranza istituti comprensivi per le Elementari mentre nella scuola dell’Infanzia, nelle Medie e nelle Superiori i tempi decisionali sono più lunghi e tali scuole verranno coinvolte via via nei prossimi giorni).

Da notare, infine, che in molte scuole tanti presidi si stanno rendendo conto dei grandi rischi a cui vanno incontro, inventandosi criteri impresentabili e procedendo a scelte così contestabili che, è facile prevedere, provocherebbero ricorsi, denunce, accuse di clientelismo e nepotismo ecc. Cosicché, visto che i/le presidi non hanno l’obbligo di effettuare la “chiamata diretta”, dato che la L. 107 prevede che “in caso di inerzia dei presidi, sia l’USR ad assegnare i posti in base al punteggio”, alcuni/e di essi/e non convocano nemmeno i collegi sul tema, dichiarando apertamente che lasceranno l’onere della chiamata agli USR; e molti/e altri/e, dopo che i Collegi si sono rifiutati di deliberare, optano per una salutare “inerzia”, girando anch’essi/e la patata bollente agli USR. In parallelo alla vistosa crescita delle bocciature della “chiamata diretta” da parte dei docenti, ben vengano dunque tanti altri/e presidi “inerziali”.

PROPOSTA di MOZIONE per i Collegi sui requisiti per la chiamata diretta dei docenti

Come ben sapete una delle norme più contestate e devastanti della Legge 107 è la cosiddetta “chiamata diretta”, che stravolgerà completamente il sistema di reclutamento dei docenti nella singola scuola. Con essa infatti, il dirigente sceglierà direttamente, e a suo unico e insindacabile giudizio dall’ambito territoriale di riferimento, i docenti da far venire nella “sua” scuola con un incarico triennale che potrà o meno confermare alla fine del triennio.

Sindacati Confederali e Snals (la Gilda no), anziché battersi per la cancellazione/abrogazione di tale norma, hanno pensato bene, con l’“ipotesi” di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo siglato l’11 aprile con il MIUR, ad un pseudo-coinvolgimento del Collegio Docenti nella “chiamata diretta”.

Infatti, con tale “ipotesi” (che, tra l’altro, deve ancora essere siglata in modo definitivo) nel meccanismo della “chiamata diretta”, rispetto a quanto previsto dalla normativa della L. 107, viene aggiunto (come si legge nella Mozione che proponiamo), che :

– il dirigente individua fino ad un massimo di 6 criteri/requisiti/indicatori, tra i 18 che sono stati stabiliti nell’ipotesi di CCNI, “da considerare utili ai fini” della scelta dei docenti;

– porta la “sua” proposta all’approvazione/delibera del Collegio Docenti, che può anche modificarla nei criteri, che devono però essere sempre scelti nell’ambito dei 18 predeterminati ;

– se entro 7 giorni, il CdD non si esprime/non delibera la proposta, il dirigente “procede comunque alla individuazione dei requisiti” e alla successiva scelta dei docenti .

Ovviamente quanto “aggiunto” dall’ipotesi non cambia di una virgola la sostanza della “chiamata diretta”, perché ciò che la rende inaccettabile è che sia il dirigente a scegliersi i docenti e la triennalizzazione (precarizzazione) del rapporto di lavoro, e queste restano tutte anche con l’attuale ipotesi. Essa quindi, é più una “foglia di fico” dei sindacati, un ridicolo tentativo di far vedere che fanno qualcosa di utile, un tentativo di coinvolgere i docenti nell’abominio della “chiamata diretta” e far legittimare dal CdD una norma così tanto controversa e contestata .

Noi COBAS invece, vogliamo continuare a batterci contro questa norma (ed altre) della L. 107 perché la “chiamata diretta” sia abrogata. Ci pare quindi che l’unica possibile indicazione da dare ai CdD sui criteri per la chiamata diretta, sia quella di NON FORNIRE/APPROVARE ALCUN CRITERIO e di NON APPROVARE la proposta del Dirigente.

In tal senso, trovate la MOZIONE che proponiamo da portare all’approvazione del CdD, mozione che in coerenza con le nostre lotte e la nostra posizione abrogazionista della norma, in modo articolato e chiaro, esprime la nostra avversione alla chiamata diretta e il rifiuto a deliberare qualsiasi criterio e la proposta del dirigente.

In merito a questa posizione espressa dalla mozione, qualora il dirigente dovesse insistere che sia comunque obbligatorio deliberare dei criteri e che non si possa decidere la non approvazione, ribadite che non è assolutamente così: è infatti la stessa “ipotesi” di contratto che prevede (come sopra riportato e come leggerete nella Mozione) che “il Collegio non si esprima” e che in tal caso il dirigente “proceda comunque all’individuazione dei requisiti”.

Infine, quanto all’atteggiamento che terranno i dirigenti nei confronti della Mozione, si tenga presente che :

– i dirigenti non hanno l’obbligo per legge di effettuare la “chiamata diretta”, visto che la L.107 stessa prevede che “in caso di inerzia dei presidi, sia l’USR ad assegnare i posti in base al punteggio” ;

– anche qualche organizzazione dei dirigenti ha dato l’indicazione di non fare alcuna “chiamata diretta”.

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SCHEMA di MOZIONE dei COBAS Scuola

sui requisiti per la chiamata diretta dei docenti dall’ambito territoriale per incarico triennale su scuola

Vista la convocazione del Collegio dei Docenti al fine di individuare il numero e la specifica dei requisiti tra quelli di cui all’allegato A della “ipotesi” di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’articolo 1, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 ed in particolare i commi 79, 80, 81 e 82 dell’art. 1 nei quali si prevede, tra l’altro, che, “… il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento …”, che “… l’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa …” e che “… l’incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico”;

Visto l’allegato alla “ipotesi” di CCNI (non ancora “perfezionata”) che al punto 3 prevede: “Il dirigente scolastico formula la proposta di passaggio da ambito a scuola in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa. A tal fine il dirigente, previa deliberazione del collegio dei docenti su proposta del dirigente medesimo, individua sino a un massimo di sei titoli ed esperienze specifiche tra quelle di cui all’allegato A, per ciascun posto vacante e disponibile, ovvero per gruppi di posti, in coerenza con il PTOF e il Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica. Qualora il collegio dei docenti correttamente convocato non si esprima entro 7 giorni dalla data prevista, il dirigente scolastico procede comunque all’individuazione dei requisiti e alla pubblicazione dell’avviso, nel rispetto dei termini previsti a livello nazionale”.

Vista la nota MIUR del 19 aprile 2017, prot. n. 16977 con la quale si comunica che l’ipotesi di CCNI introduce la necessità di una deliberazione del Collegio dei docenti, su proposta del Dirigente scolastico, sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale” e comunica i termini entro i quali devono essere convocati i Collegi dei Docenti dei diversi gradi di istruzione;

il Collegio dei Docenti del _____________________ di __________________________

non condivide il sistema di mobilità con gli incarichi triennali delle/dei docenti, per chiamata diretta, da parte del preside (e ne chiede la abrogazione);

e ritiene, invece,

che la mobilità debba essere gestita esclusivamente con titolarità su scuola e secondo il relativo punteggio, eliminando la chiamata diretta e gli incarichi triennali decisi dal preside, garantendo la continuità della titolarità a tutte/i le/i docenti.

Ciò premesso, il Collegio dei Docenti in data ____________

DELIBERA

di NON APPROVARE ALCUN REQUISITO per la cosiddetta chiamata diretta e di NON APPROVARE la proposta del Dirigente Scolastico sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale.