CESP Convegno – DOVERI E TUTELA DEI DIRITTI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica

ENTE FORMATORE – Dir. MIUR n. 170/2016

viale Manzoni, 55 – 00185 Roma tel. 0670452452 fax 0677206060 cesp@centrostudi-cesp.it Sezione regionale siciliana, piazza Unità d’Italia n. 11 – Palermo 091 349192 – 091 6258783 cobasscuolapalermo.com/cesp-sicilia/ – sicilia.cesp@gmail.com

Attività di Formazione per il personale Docente e Ata di ruolo e precario della Scuola pubblica statale di ogni ordine e grado della provincia di Palermo


DOVERI E TUTELA DEI DIRITTI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Garanzie individuali, sindacali e giudiziarie tra contratti e leggi

giovedì 10 ottobre 2019

I.I.S.S. G. Damiani Almeyda – F. Crispi”

largo Mineo n. 4 (ex piazza Campolo) – PALERMO

 per iscriversi al convegno: http://www.cobasscuolapalermo.com/cesp


PROGRAMMA

ore 8.30 – Registrazione delle presenze

ore 9.00/12.00 – Relazioni

GARANZIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE: DOCENTI, ATA E RSU

prof. Ferdinando Alliata, Consiglio Scolastico Provinciale – Palermo

LA TUTELA GIUDIZIARIA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

avv. Mariachiara Garacci

ore 12.00 – Dibattito

ore 13.30 – Conclusioni

Iscrizione gratuita per tutto il personale docente ed ATA (anche precario) su: http://www.cobasscuolapalermo.com/cesp

Verrà rilasciato idoneo attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente

Il personale docente e ATA fruisce dei permessi retribuiti previsti dall’art. 64 del CCNL 2006/2009

LIBERTÀ DI CRITICA E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

ARCHIVIATO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CONTRO IL DOCENTE, DIFESO DAI COBAS SCUOLA, CHE AVEVA ESERCITATO IL PROPRIO DIRITTO DI CRITICA

In questi giorni i COBAS SCUOLA Trieste hanno ricevuto dall’Ufficio Scolastico Regionale del FVG l’informazione che il procedimento disciplinare a carico del docente, che aveva manifestato da libero cittadino la propria critica al film “Red Land – Rosso Istria”, è stato archiviato in maniera definitiva.

Ricordiamo che nei giorni seguenti all’episodio si era scatenata una canea rabbiosa da parte del mondo politico, associativo e istituzionale che aveva raggiunto i livelli di una vera e propria gogna pubblica con l’assessora comunale Brandi e associazioni di estrema destra che invocavano provvedimenti disciplinari, arrogandosi il diritto di dire che cosa può fare o non fare un docente nel suo tempo libero. Infatti, nonostante il docente avesse agito da libero cittadino esprimendo il proprio diritto di critica, senza aver denigrato qualcuno, o aver l’intento di denigrare qualcuno, c’era chi aveva la presunzione di zittire il dissenso, di imporre il pensiero unico illudendosi che manipolazioni e narrazioni pseudostoriche potessero essere immuni da critiche.

Da subito come COBAS SCUOLA avevamo rispedito al mittente questi attacchi chiaramente mirati a colpire la libertà di espressione di un cittadino, facendo leva sul suo ruolo di docente che, nella visione distorta di certa politica, avrebbe dovuto sospendere il proprio pensiero critico, piegando la schiena alla maggioranza politica di turno.

Difronte a tale protervia e arroganza I COBAS SCUOLA del FVG hanno difeso con orgoglio la dignità e la professionalità del docente così come la sua libertà di cittadino così volgarmente attaccata. Una difesa che si fa purtroppo sempre più urgente nel nostro Paese dove, ad esempio, a Monfalcone c’era chi pensava di aprire uno sportello d’ascolto per accogliere le lamentele contro professori “politicizzati” perché troppo di sinistra, o che hanno punito insegnanti perché non avevano “sorvegliato” il pensiero e il lavoro dei loro studenti, come accaduto a Palermo.

Riconosciamo all’Ufficio Scolastico Regionale la capacità di aver posto correttamente nell’alveo istituzionale tale incresciosa vicenda, riconducendola al suo esito naturale, vale a dire l’archiviazione, come da noi richiesto.

Non si capisce invece perché la Dirigente Scolastica per prima non abbia avuto la fermezza di rigettare le accuse mosse contro un docente della sua scuola, accuse che alla fine si sono sgretolate come un castello di sabbia e che potevano essere affrontate con un semplice confronto.

Ciò deve servire da riflessione in un sistema scolastico dove si è deciso di abbandonare la via del confronto preferendo quella sanzionatoria o dei procedimenti disciplinari, snaturando quello che è lo spirito e il senso della scuola.

I COBAS SCUOLA di Trieste rinnovano solidarietà e apprezzamento al loro iscritto e confermano il loro impegno nel difendere la dignità professionale e la libertà di chi lavora nella scuola.

Trieste, 14 settembre 2019

LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E DELIBERE COLLEGIALI. L’OPZIONE DI MINORANZA. Vademecum e materiali

Potete scaricare un VADEMECUM e altri MATERIALI

PECORE NERE. Cos’è e come ricorrere all’opzione metodologica di minoranza

di Serena Tusini – dal Giornale COBAS n. 6

Quando i costituenti scrissero l’art. 33 della Costituzione (“L’arte e la scienza sono libere, e libero ne è l’insegnamento”), avevano chiarissimo il ruolo decisivo che la scuola aveva avuto nella fascistizzazione della società italiana; con questo articolo non consegnavano un’individuale libertà al singolo docente come lavoratore, ma ponevano il pluralismo e la libertà di insegnamento a garanzia della democrazia di un’intera società.

Che fine ha fatto oggi la libertà di insegnamento? Certo non è stata abolita per legge (né sarebbe possibile, visto che è inscritta nella Costituzione) e nemmeno si sta tornando al libro unico di era fascista, ma è indubbio che da diversi anni stiamo assistendo ad un’omologazione decisa e voluta dall’alto, calata sul mondo della scuola sotto la spinta del pensiero unico neoliberista, nel quale il principio dell’azienda è il principio di base, anche valoriale, di un’intera società e dunque anche della scuola; tutto ciò non è stato sostenuto solamente da provvedimenti normativi stringenti, ma è stato soprattutto implementato da pressioni costanti e fortissime che hanno trasformato giorno dopo giorno l’azione didattica e le finalità della scuola pubblica.

Ecco alcune direttrici di tali stravolgimenti “a bassa intensità”:

1. il caso più eclatante sono i quiz Invalsi, i cui effetti sulla standardizzazione della didattica sono ormai patrimonio critico comune tra la maggioranza dei docenti e non solo;

2. i libri di testo sono ormai praticamente tutti sovrapponibili: che distanza dalla libertà di insegnamento che il singolo docente 15-20 anni fa esprimeva scegliendo il manuale da adottare, quando i testi erano diversificati per metodi e contenuti della materia di insegnamento; questo ha avuto come logica conseguenza che i presidi hanno ottenuto in molte scuole con estrema facilità che i testi fossero uguali per tutte le sezioni;

3. le prove per classi parallele sono state inserite in moltissimi PTOF, con un effetto deleterio molto simile ai quiz Invalsi, spingendo cioè verso una competizione sterile tra docenti che non tiene conto delle effettive differenze presenti tra le singole classi e tra i diversi approcci didattici;

4. libri di testo, presidi, indicazioni ministeriali spingono sempre più verso una didattica delle competenze che stravolge senso, direzione e finalità dell’atto educativo, tanto che chi continua a fare scuola concentrandosi sulla trasmissione profonda dei saperi viene giudicato un passatista;

5. programmazioni di dipartimento che pretenderebbero di sostituirsi alle programmazioni delle singole classi, come se queste non fossero composte da individui singoli portatori di singole potenzialità e/o difficoltà che dovrebbero essere al centro dell’attività di programmazione del singolo docente (anch’esso un individuo con le sue peculiarità pedagogiche);

5. ossessive griglie di valutazione standardizzate per materie, come se l’atto valutativo fosse un semplice atto meccanico, nel quale il percoso soggettivo dello studente e del docente scompaiono completamente;

6. corsi di formazione, spesso uguali ogni anno, che spingono i docenti ad allontanarsi sempre più dai contenuti delle loro discipline a favore di una didattica incentrata esclusivamente sulle metodologie, come se la conoscenza profonda degli argomenti fosse diventata secondaria e quasi facoltativa;

7. burocratizzazione delle difficoltà degli alunni attraverso sterili e spesso dannose certificazioni BES, che mettono da parte la questione centrale (le risorse economiche necessarie per aiutare fattivamente questi alunni) e che pretendono di considerare le difficoltà come patologie;

8. percorsi di alternanza scuola-lavoro che stanno imponendo alla scuola italiana il paradigma del “capitale umano”, trasformando gli alunni da cittadini in formazione a lavoratori (precari) in addestramento;

9. un’ossessiva spinta verso l’utilizzo didattico delle nuove tecnologie, quando ormai molti studi stanno rilevando come esso abbia abbassato i livelli e la qualità dell’apprendimento.

Tutto questo, dicevo, è avanzato nelle singole scuole senza imposizioni forzate (ad esclusione forse dei quiz Invalsi, che infatti hanno trovato una resistenza culturale molto forte a livello dei singoli docenti), come se fosse una libera scelta della scuola stessa; i presidi, anch’essi sottoposti a sistematici condizionamenti ideologici da parte dei loro superiori, hanno portato queste questioni nei Collegi Docenti nei quali, complice la passività di tanti insegnanti, si è votato a maggioranza o all’unanimità determinando così un progressivo stravolgimento dell’attività didattica quotidiana, stravolgimento spesso accompagnato da una serie infinita di incombenze burocratiche che tali pratiche portano con sé.

Paradossalmente la scuola italiana, dopo il periodo fascista, non era stata mai così uniformata e centralizzata se non all’apparire dell’autonomia: non sarebbe stato il Ministero ad imporre il “cambiamento”, ma le scuole stesse avrebbero sposato le linee centralizzanti che i presidi erano incaricati di far passare nelle scuole. E così oggi le scuole “autonome” sono praticamente tutte uguali, i PTOF sono di fatto sovrapponibili e le “mission” della scuola rispondono sempre più chiaramente ai desiderata di Confindustria.

Ma la libertà di insegnamento non si può abolire, perché è inscritta appunto nella Costituzione. E infatti tutti i governi in ogni riforma della scuola sono stati costretti ad inserire un breve comma, che lascia aperta la possibilità per il singolo docente o per gurppi di docenti di dissentire rispetto a quanto deciso dalla maggioranza dei colleghi e inserito nel PTOF. Si tratta della cosidetta “opzione di minoranza” o “opzione di gruppi minoritari” che fu introdotta in seguito a un ricorso avviato contro l’antenato del PTOF che allora si chiamava Piano Educativo d’Istituto: il giudice riconobbe, proprio in virtù dell’art. 33 della Costituzione, che nessuna decisione maggioritaria di un Collegio dei Docenti poteva sopprimere la libertà di insegnamento del singolo e dunque, da allora, fino alla famigerata L. 107/2015, i legislatori “riformatori” della scuola sono stati costretti ad inserire una clausola che salvaguardasse la libertà d’insegnamento. Infatti attualmente il comma 14 della L. 107 a proposito del PTOF, recita: “Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari”.

Dunque ogniqualvolta si presenteranno in Collegio delle proposte che non condividiamo nel merito e/o nel metodo, possiamo/dobbiamo utilizzare questa clausola, facendo mettere a verbale la nostra contrarietà sui singoli punti e facendo valere questo comma 14 che altro non è che l’eredità lasciata dai nostri Costituenti al libero lavoro dei docenti italiani nella libera scuola della nostra Repubblica.

OBBLIGHI DI LAVORO PER ATA E DOCENTI

Inizia il nuovo anno scolastico ed è opportuno ribadire alcune questioni fondamentali che riguardano gli obblighi di lavoro del personale ATA e docente. Così da evitare eventuali illegittime decisioni che potrebbero costringere colleghi e colleghe a compiti non obbligatori e fornire – a chi voglia utilizzarli – gli elementi per difendere i propri diritti.

PERSONALE ATA

(artt. 44, 46, 47, 51, 53, 54 e 55 CCNL 2007; art. 1, comma 1, Sequenza contrattuale del 25/7/2008)

Il personale ATA “assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo d’istituto e con il personale docente” (art. 44 CCNL 2007). Ai sensi dell’art. 22, comma 8, lett. b1) e b2), del CCNL 2018, tutta la materia, che dovrà trovare sistemazione nel Piano delle attività, è oggetto di “confronto” con le RSU.

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del CCNL 2007 (come sostituito dall’art. 41, comma 3, CCNL 2018),All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA”, il dirigente scolastico, dopo averne verificato la congruenza rispetto al PTOF, ed essersi confrontato con le RSU, la adotta. È compito del DSGA la sua puntuale attuazione.

I compiti degli ATA sono costituiti da:

1) attività o mansioni previste dall’area di appartenenza (tabb. A e C CCNL 24/7/2003), con 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Quando l’orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l’orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L’orario può essere programmato su cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri di 3 ore ciascuno.

In particolari condizioni (istituzioni educative, aziende agrarie, orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana) è inoltre possibile una riduzione a 35 ore. Possono essere adottati, anche coesistendo, nella singola scuola:

– Orario flessibile. Consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.

– Orario plurisettimanale. In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali. Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell’orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite.

– Turnazione. Consiste nell’avvicendamento del personale in modo da coprire l’intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.

Nelle istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a: 8 turni notturni nell’arco del mese; 1/3 dei giorni festivi dell’anno per i turni festivi nell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.

L’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

Orario degli assistenti tecnici. È di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.

L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti” (art. 54, comma 6, CCNL 2007).

2) eventuali Attività aggiuntive

Le prestazioni aggiuntive del personale ATA, consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro determinate dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, al maggiore carico di lavoro derivante dalla temporanea assenza del collega nello stesso orario/turno, ecc. (art. 88, comma 2, lett. e CCNL 2007).

Pertanto sulla base del Piano delle attività occorre indicare, sempre nel contratto d’istituto, secondo quali criteri esse vanno attribuite (disponibilità, rotazione, ecc.); quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no; quali saranno compensate forfetariamente, quali ad ore.

Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell’istituzione scolastica. Se il dipendente lo richiede, possono essere recuperate in ore e/o giorni di riposo compensativo. I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l’anno scolastico in cui si sono maturati. Le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite, se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non è stato possibile recuperarle.

3) eventuali Incarichi specifici

Il numero e la tipologia degli Incarichi specifici sono individuati nel piano delle attività predisposto dal DSGA e sottoposto all’esame delle RSU (art. 53, comma 1, CCNL 2007) che, inoltre, contrattano con il DS i criteri di attribuzione ed i relativi compensi.

***

PERSONALE DOCENTE

(artt. 28 e 29 CCNL 2007; artt. 27 e 28 CCNL 2018)

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali(gli artt. 7 e 10 del T.U., in verità, prevedono tra le competenze del Collegio quella di formulare“proposte al direttore didattico o al preside … tenuto conto dei … criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto”, senza considerarle delle “eventualità”, ndr), il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”(art. 28, comma 4, CCNL 2007).

I contenuti della prestazione professionale … si definiscono … nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa” (art. 27, comma 1, CCNL 2018) e pertanto, “nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni” (art. 28, comma 2, CCNL 2007), anche adottando, comunque sempre nel rispetto della disciplina contrattuale, tutte le forme di Flessibilità che ritengono opportune (art. 4, d.P.R. n. 275/1999 – Regolamento sull’autonomia). Quindi, se non si vogliono avere cattive sorprese, attenzione a quello che viene deliberato in Collegio docenti, fin dall’inizio dell’anno scolastico!

Gli obblighi di lavoro sono articolati in:

a) Attività di insegnamento (art. 28, CCNL 2018):

a1) ai sensi dell’art. 28 CCNL 2007, si svolge in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola dell’infanzia, 22+2 nella primaria e 18 nella secondaria. Orario comprende l’eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione, e che “può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4”. I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.

Ribadiamo che è assolutamente illegittimo attribuire ai docenti della scuola secondaria cattedre con orario superiore alle 18 ore senza il loro previo consenso (vedi: art. 22 l. n. 448/2001; art. 19, comma 4, d.P.R. n. 81/2009; Nota MIUR n. 38905/2019) e lo confermano le sentenze, per i numerosi ricorsi che abbiamo patrocinato, che hanno ordinato al MIUR e/o Dirigenti scolastici di riformulare la composizione delle cattedre entro il limite previsto dal CCNL.

a2) ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 275/1999, tra l’altro, può essere adottata:

– un’articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline (computato moltiplicando l’orario settimanale per 33 settimane, DM n. 179/1999);

– un’unità d’insegnamento non coincidente con l’ora, utilizzando la parte residua. Questo è l’unico caso in cui bisogna recuperare, previa delibera del Collegio docenti, perché la riduzione deriva da esigenze didattiche (art. 28, comma 7, CCNL 2007; comma 5 dell’art. 3 D.I. 234/2000 Regolamento dei curriculi).

b) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento

L’art. 29 del CCNL 2007 prevede:

b1) massimo 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto “aggiuntive”;

b2) più altre ore, 40 per i consigli di classe, interclasse e intersezione.

Altre attività dovute sono: eventuale aggiornamento e formazione (solo se deliberato nel Piano dell’istituzione scolastica, art. 66 CCNL 2007); la preparazione delle lezioni; le correzioni; gli scrutini e la partecipazione o assistenza agli esami; l’arrivo in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; la sorveglianza degli alunni fino all’uscita della scuola (sentenza Corte dei Conti – sez. Lazio n. 40/1998).

Inoltre, su proposta del Collegio, il Consiglio d’istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, impegno che deve essere poi deliberato all’interno del piano annuale delle attività.

c) eventuali Attività aggiuntive (art. 30 CCNL 2007)

Le attività aggiuntive del personale docente restano disciplinate dalla vecchia normativa ancora in vigore (art. 25 CCNL 1999; art. 70 CCNL 1995; artt. 30, 31 e 32 CCNI 1999) e “Consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all’insegnamento … sono deliberate dal collegio dei docenti” (art. 25 CCNL 1999).

Il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento (35€/ora lordo) è previsto per un massimo di sei ore settimanali.

Le attività funzionali all’insegnamento per essere considerate aggiuntive, e quindi retribuibili (17,50€/ora lordo), devono superare, insieme con quelle già programmate per i collegi, le 40 ore annue delle “attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti” previste dall’art. 29, comma 3, lett. a) del CCNL 2007.

Sgombriamo il campo da un possibile equivoco: le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei docenti, attribuite con incarico scritto del DS e retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica.

Alla stessa stregua delle attività di insegnamento che vengono calendarizzate nell’orario delle lezioni, anche le prestazioni relative alle attività funzionali all’insegnamento e alle attività aggiuntive si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal piano annuale delle attività deliberato all’inizio dell’anno scolastico dal collegio dei docenti.

d) eventuali Funzioni strumentali

e) Supplenze temporanee

Come previsto dal comma 1 dell’art. 28 del CCNL 2018, solo “Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni”, quindi se il Collegio dei docenti ha previsto che l’orario non destinato all’insegnamento frontale sia però “destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4” le stesse ore non potranno essere destinate alle supplenze!

Naturalmente, le eventuali ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell’orario settimanale di lezione, e devono essere definiti i criteri per la loro attribuzione.

A proposito delle supplenze temporanee ricordiamo l’importante sentenza n. 59/2004 della Corte dei Conti Sez. III Centrale d’Appello che da tempo ha chiarito – soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale – quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l’evidente illegittimità dell’assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l’insegnante, oppure ritardare l’ingresso o anticipare l’uscita delle stesse classi non “coperte”, quando non c’è personale con ore a disposizione per sostituire docenti temporaneamente assenti è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d’istituto, anche per periodi inferiori ai limiti stabiliti dalle diverse leggi finanziarie, proprio per garantire “la regolare prosecuzione dell’attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura”. Concetto successivamente ribadito perfino dall’art. 1, comma 333, della l. n. 190/2014, che da un lato prevede il divieto di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza, ma “Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”, cioè solo a condizione che sia comunque possibile garantire l’intero orario di lezione previsto per le classi in cui l’insegnante è assente!

Qui finiscono gli obblighi di lavoro. Non vi dovrebbero essere dubbi, ma sappiamo che non pochi dirigenti scolastici pensano che nei mesi di giugno e settembre gli insegnanti debbano essere considerati in servizio e quindi impegnino i colleghi nei modi più svariati fino alla degradante pratica di andare a scuola a mettere la firma e poi andarsene.

Chi ha fatto una programmazione seria delle 40 ore ha sperimentato che non sono poche, soddisfano pienamente le esigenze e occupano non pochi giorni dei mesi di settembre e giugno.

È importante concludere che tutte le programmazioni dei piani di attività e la loro calendarizzazione debbono essere deliberate dai Collegi dei docenti su proposta del dirigente scolastico.

Ancora una volta quindi attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta previste le attività aggiuntive, e quant’altro inserito nel piano delle attività (orario delle lezioni, eventuali iniziative didattiche educative e integrative, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione) tutti gli impegni diventano obbligatori!

Naturalmente il Piano può essere successivamente modificato sempre dal Collegio docenti “per far fronte a nuove esigenze” (comma 4, art. 28 CCNL 2007).

Ricordiamo ancora che questi impegni costituiscono tutti gli obblighi di lavoro oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola come sancito dalle stesse indicazioni ministeriali (nota MPI n. 1972/1980) nonché dalla giurisprudenza (sent. TAR Lazio-Latina n. 359/1984; sent. Cons. di Stato-sez.VI n. 173/1987).

SOLIDARIETÀ E SOSTEGNO ALLA DOCENTE DELL’ITI VITTORIO EMANUELE III DI PALERMO COLPITA DALL’INSENSATA E REPRESSIVA SANZIONE DELL’USR SICILIA

Sconcerto e rabbia suscita il provvedimento disciplinare inflitto dall’Ufficio Scolastico Regionale ad una docente dell’ITI Vittorio Emanuele III di Palermo. Il fatto che ha determinato l’irrogazione della grave sanzione si è verificato il 27 di gennaio in seno alle attività della scuola in occasione della giornata della memoria. In quell’occasione un gruppo di studenti della professoressa Dell’Aria svolgendo il compito assegnato hanno illustrato una presentazione in cui in due slides suggerivano un accostamento tra gli effetti della promulgazione delle leggi razziali e l’emanazione del decreto sicurezza e tra la conferenza di Evian del ‘38 e il vertice di Innsbruck del 2018, la prima per decidere la ripartizioni degli ebrei in fuga dalla Germania nazista e il secondo per concordare la ripartizione in Europa dei migranti. Ebbene la prof.ssa è stata sanzionata dai solerti funzionari ministeriali con una sospensione dal servizio di 15 giorni e con una proporzionale decurtazione dello stipendio per mancato controllo sul lavoro dei suoi alunni! Ci chiediamo, dove sta il mancato controllo della docente? Forse nel fatto che questi hanno dimostrato di aver sviluppato un’acuta capacità critica e di pensiero? Forse che di questi argomenti si può discutere nell’agone della polemica politica ma che la scuola deve astenersi da qualsivoglia forma di analisi critica della realtà sociale e culturale e limitarsi a forme di addestramento al lavoro, allo sviluppo di asettiche competenze?

È proprio questo che più di tutto preoccupa, questa insensata e inammissibile voglia di imbrigliare e dirigere le forme di costruzione del sapere e della consapevolezza individuale, compiti che la scuola pubblica ha il dovere istituzionale di realizzare e che, non a caso, in altre tristi stagioni della nostra storia sono stati conculcati e repressi in ogni modo.

Attualizzando le manifestazioni più intolleranti dell’autoritarismo del periodo fascista, in cui ogni forma di dissenso e di critica veniva scientificamente e violentemente perseguitata, potremmo dire che i ripetuti episodi di sequestro di striscioni con scritte di contestazione nei confronti del ministro dell’interno, oppure la mancanza di qualsiasi forma di intervento istituzionale di condanna dei fatti di Casalbruciato, di stigmatizzazione della violenza inaudita espressa nei confronti di una donna e della sua bambina, qualche inevitabile suggestione ed inevitabile accostamento lo suggerisce anche a noi! E non pensiamo di essere tendenziosi o faziosi, pensiamo solo che la posta in gioco sia talmente alta, la difesa della libertà di espressione e della libertà tout court, che si debba manifestare un’intransigente opposizione ad ogni segnale di deriva autoritaria. Non ce lo possiamo permettere, nessuno può ripercorrere le strade che hanno portato ai periodi più bui e disperati della nostra storia.

Per questo esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla docente colpita da un così duro ed insensato provvedimento e chiediamo, nel suo interesse ma anche in quello di tutti noi e del nostro lavoro, l’immediata revoca della sanzione ed una completa riabilitazione del valore della sua attività di insegnamento.

Chiediamo invece una doverosa verifica sui procedimenti e sui parametri di valutazione, insomma sui “controlli” questi sì totalmente faziosi, che hanno portato alla determinazione di una misura così repressiva e sulla quale fin ai più alti vertici del ministero e del governo ricade una responsabilità gravissima.

IL VOLANTINO DA SCARICARE

Convegno: QUALI TUTELE PER I LAVORATORI E LE LAVORATRICI DELLA SCUOLA? – Palermo 17-4-2019

CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica

ENTE FORMATORE – Dir. MIUR n. 170/2016 viale Manzoni 55, 00185 Roma – tel. 06 70452452 fax 06 77206060 cesp@centrostudi-cesp.it Sezione regionale siciliana, piazza Unità d’Italia n. 11 – Palermo 091 349192 – 091 6258783 – cobasscuolapalermo.com/cesp-sicilia/ – sicilia.cesp@gmail.com

Attività di Formazione per il personale docente e Ata della Scuola pubblica statale di ogni ordine e grado della provincia di Palermo


QUALI TUTELE PER I LAVORATORI E LE

LAVORATRICI DELLA SCUOLA?

L’azione sindacale e giudiziaria

nei meandri di leggi e contratti

mercoledì 17 aprile 2019 – ore 8.30 – 14,00

I.I.S.S. “G. Damiani Almeyda – F. Crispi”

largo Mineo n. 4 (ex piazza Campolo) – PALERMO

per iscriversi al convegno: http://www.cobasscuolapalermo.com/cesp


PROGRAMMA

ore 8.30 – Registrazione delle presenze

ore 9.00/12.30 – Relazioni

LA TUTELA DEI DIRITTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI DI DOCENTI E ATA

prof. Ferdinando Alliata, CSP Palermo

LA TUTELA GIUDIZIARIA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

avv. Mariachiara Garacci

LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE

prof. Giuseppe Arcidiacono, CESP Catania

ore 12.30 – Dibattito

ore 13.30 – Conclusioni

LA LOCANDINA DEL CONVEGNO

IL MODELLO PER LA RICHIESTA DI ESONERO

Iscrizione gratuita per tutto il personale docente ed ATA (anche precario) su:

http://www.cobasscuolapalermo.com/cesp

Verrà rilasciato idoneo attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente Il personale docente e ATA fruisce dei permessi retribuiti previsti dall’art. 64 del CCNL 2006/2009


DOCENTI “CONTRASTIVI” E PRESIDI ARROGANTI

La macchina del fango contro le/i docenti contrastive/i, talvolta, si INCEPPA

Archiviato il Procedimento Disciplinare contro l’RSU COBAS dell’IIS Moreschi di Milano

 

L’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (UCPD), dell’Ambito Territoriale di Milano, ha archiviato un grave Procedimento Disciplinare attivato nei confronti della prof.ssa Francesca Bottigliero, docente ed RSU COBAS dell’IIS “Moreschi” di Milano.

Con il procedimento disciplinare, attivato su richiesta della Dirigente scolastica (sulla base di dichiarazioni provenienti da persone non presenti ai cosiddetti “fatti” contestati e, quindi “de relato”), veniva contestato alla docente di aver assunto una condotta contraria ai principi di correttezza e responsabilità inerenti alla funzione docente ed, inoltre, di aver utilizzato un linguaggio irrispettoso e denigratorio nei confronti di altri dipendenti e degli studenti.

Il “castello” accusatorio, assolutamente privo di alcun fondamento, e le infamanti accuse sono state spazzate via dalle risultanze probatorie dalle quali risulta, invece, che nessuna responsabilità disciplinare sia ascrivibile alla docente.

Nonostante la positiva conclusione della vicenda riteniamo, però, che subire un grave procedimento disciplinare per la sospensione dall’insegnamento sia, di per sé, una sanzione e, quindi, stigmatizziamo il comportamento dell’Amministrazione Scolastica che riteniamo non abbia preventivamente svolto una seria ed accurata istruttoria prima di contestare incredibili ed infamanti accuse dalle quali la collega è stata assurdamente costretta a discolparsi.

Riteniamo, invece, che le vere motivazioni della vicenda si possano rinvenire esclusivamente nel fatto che la nostra RSU viene ritenuta una docente scomoda e contrastiva (e tale pregiudizio è provato anche dagli atti dello stesso procedimento), che cerca di svolgere coscienziosamente ed eticamente la propria attività di insegnante, di rappresentante sindacale (RSU) e di componente del Consiglio d’Istituto.

Esprimiamo alla stimata collega la nostra più totale solidarietà per il suo lavoro e per aver dovuto subire questo incredibile procedimento disciplinare per la sospensione dall’insegnamento senza aver mai commesso alcun illecito disciplinare ed, anzi, avendo avuto nelle circostanze contestate un atteggiamento responsabile e professionalmente corretto.

La collega valuterà, ovviamente, come tutelare la propria onorabilità in tutte le sedi competenti.

Questo grave episodio si aggiunge ad una serie infinita di situazioni simili (aumentate a dismisura negli ultimi anni), e ciò è provato, purtroppo, da numerose vicende che hanno dell’incredibile e che sono dettate dall’unico scopo di zittire e annichilire, docenti e Ata scomodi e non disposti ad eseguire passivamente, e mettendole in discussione, decisioni prese dall’alto spesso palesemente in contrasto con la normativa vigente e, talvolta, addirittura con il buon senso.

Contro tali episodi, come in questo caso, bisogna tenacemente difendersi, reagire con fermezza e non arretrare di un passo, perché le nostre scuole devono continuare ad essere comunità educanti in cui deve essere garantita la libertà di esprimere le proprie opinioni, e la propria visione dell’educazione e dell’istruzione pubblica, e tale diritto/dovere deve essere quotidianamente esercitato e rivendicato.

In questo caso il tentativo è miseramente fallito e la macchina del fango si è inceppata.

FORMAZIONE RSU, RLS e TAS COBAS mercoledì 26 settembre

Alle RSU, RLS e TAS COBAS

delle Istituzioni scolastiche

della provincia di Palermo

Questa Associazione Sindacale organizza, ai sensi della normativa vigente, un

Convegno di formazione RSU, RLS e TAS COBAS

mercoledì 26 settembre 2018, ore 10.3013.30

sede PROVINCIALE COBAS Scuola – piazza Unità d’Italia, 11 – Palermo

sui seguenti argomenti:

– IL NUOVO CCNL 2016/2018 E LA CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO

– TUTELA E SICUREZZA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA: iniziative e ricorsi

Il contingente dei permessi di spettanza RSU è da loro gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito:

  • RSU: fruiscono nei luoghi di lavoro di permessi sindacali per l’espletamento del loro mandato, per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale e ogni altra attività sindacale di carattere extra-aziendale (art. 10 comma 3 Ccnq 7/8/98 e Cass. 7087/86).
  • I permessi, giornalieri ed orari, sono retribuiti e sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati. Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa bisogna preavvisare il dirigente della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede di contrattazione d’istituto, in genere 24/48 ore prima.
  • La giurisprudenza, vista anche l’esiguità dei permessi che non permette di individuare un interesse del datore di lavoro, ha negato la possibilità di sindacarne l’uso o di subordinarne la fruizione alle esigenze aziendali (Cass. 4839/92, 8032/96, 9765/96, 11573/97).

————————————————

(facsimile Permesso RSU o RLS)

Al/la Dirigente scolastico/a del ________________________________

Sede

Oggetto: permesso RSU/RLS – Convegno sindacale di formazione 26 settembre 2018

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________, in qualità di RSU/RLS di questa Istituzione scolastica comunica che, ai sensi della normativa vigente (CCNQ 7 agosto 1998/art. 73 CCNL 2007), fruirà in data 26/9/2018, per n. ___ ore, dalle ______ alle ______, (comprese quelle necessarie a raggiungere la sede di svolgimento), di un permesso retribuito al fine di partecipare al convegno in oggetto.

data ……/……/………………. Il/La Rappresentante RSU/RLS

Libertà di insegnamento e “opzione di minoranza”

A questo link potete trovare i materiali utili alla campagna che come Cobas abbiamo avviato sulla libertà di insegnamento.

Crediamo che da ormai troppi anni ci sia una pressione molto forte portata nei Collegi dai presidi per uniformare l’attività didattica, attraverso strumenti di standardizzazione che, oltre ai quiz Invalsi, si concretizzano in griglie di valutazione uguali per tutti, prove per classi parallele, formazione imposta e spesso ripetitiva, ecc.

Tra i materiali trovate una riflessione sulle ragioni di questa nostra campagna.

Vi invitiamo però anche ad agire, utilizzando lo strumento perfettamente legale dell’opzione di minoranza, di cui si trovano – sempre nei materiali – alcuni esempi, oltre che un vademecum sul loro utilizzo.

Vi invitiamo dunque a presentare le opzioni di minoranza e a diffondere questo strumento tra i vostri colleghi.

Per tutte le informazioni potete consultare il sito e fare riferimento alle nostre sedi

FORMAZIONE RSU e TAS COBAS

Alle RSU e TAS COBAS

delle Istituzioni scolastiche

della provincia di Palermo

Questa Associazione Sindacale organizza, ai sensi della normativa vigente, un

CONVEGNO DI FORMAZIONE RSU e TAS COBAS

venerdì 25 maggio 2018, ore 11.00 – 14.00

sede PROVINCIALE COBAS Scuola – piazza Unità d’Italia, 11 – Palermo

sui seguenti argomenti:

– IL NUOVO CCNL 2016/2018 E LA CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO

– ORGANICI: MOBILITÀ E SOPRANNUMERARI

– TUTELA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA: iniziative e ricorsi


Il contingente dei permessi di spettanza RSU è da loro gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito:

  • RSU: fruiscono nei luoghi di lavoro di permessi sindacali per l’espletamento del loro mandato, per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale e ogni altra attività sindacale di carattere extra-aziendale (art. 10 comma 3 Ccnq 7/8/98 e Cass. 7087/86).

I permessi, giornalieri ed orari, sono retribuiti e sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche frazionati. Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa bisogna preavvisare il dirigente della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede di contrattazione d’istituto, in genere 24/48 ore prima.

La giurisprudenza, vista anche l’esiguità dei permessi che non permette di individuare un interesse del datore di lavoro, ha negato la possibilità di sindacarne l’uso o di subordinarne la fruizione alle esigenze aziendali (Cass. 4839/92, 8032/96, 9765/96, 11573/97).


(facsimile Permesso RSU)

Al/la Dirigente scolastico/a del ________________________________

Sede

Oggetto: permesso RSU – Convegno sindacale di formazione 25 maggio 2018

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________, in qualità di RSU di questa Istituzione scolastica comunica che, ai sensi della normativa vigente (CCNQ 7 agosto 1998), fruirà in data 25/5/2018, per n. ___ ore dalle ______ alle ______ (comprese quelle necessarie a raggiungere la sede di svolgimento), di un permesso retribuito al fine di partecipare al convegno in oggetto.

data ……/……/……………….                            Il/La Rappresentante RSU