TRASPARENZA PROVE CONCORSUALI

Alla Direttrice Generale dell’USR SICILIA

Dott.ssa Maria Luisa Altomonte

Palermo, 19 settembre 2016

OGGETTO: richieste di accesso agli atti delle prove concorsuali relative alla selezione di cui ai DD.DD.GG. 105, 106 e 107 del 2016

In relazione all’avviso pubblicato dall’USR Sicilia in data 29/08/2016, alcuni iscritti alla nostra OO.SS. hanno lamentato l’impossibilità, nei fatti, di procedere con eventuali ricorsi avverso il risultato delle prove concorsuali di cui in oggetto. Tutto ciò, nonostante sia noto all’opinione pubblica che in alcune procedure concorsuali, svolte in altre regioni, si siano palesati una serie di errori ed omissioni nelle correzioni degli elaborati scritti tali da indurre i magistrati ad emettere ordinanze cautelari che hanno cambiato in modo significativo l’esito della procedura concorsuale in oggetto.

Sebbene, l’avviso del vostro ufficio ricordi che per l’art. 43 del Decreto Legislativo n. 140/2010 “… ai fini di eventuale proposizione di ricorso giurisdizionale, non è indispensabile la produzione degli atti richiesti con l’accesso, in quanto il ricorso potrà essere integrato con motivi aggiunti dopo l’acquisizione di detti atti …”, è doveroso ricordare che per proporre un eventuale ricorso al tribunale competente è innanzitutto necessario capire, per il potenziale ricorrente, se sussistano gli estremi per instaurare un contenzioso.

Questa esigenza è ostacolata dalla strategia dilatoria dei vostri uffici che hanno stabilito nell’avviso del 29/08/2016 che “… le richieste di accesso pervenute, così come quelle che perverranno successivamente, saranno evase entro 60 giorni dalla richiesta …”.

Una decisione che di fatto impedisce alla scrivente O.S. di valutare se ci sono le condizioni per eventualmente avviare ricorsi avverso la procedura concorsuale, come viceversa è stato possibile fare in altre regioni che hanno rispettato il limite di 30 giorni per le istanze di accesso agli atti.

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di tutelare i diritti dei nostri iscritti, la presente O.S. chiede ai vostri uffici l’immediato rilascio dei documenti relativi alle richieste di accesso agli atti, rispettando il limite dei 30 giorni di tempo previsti dalla legge.

IL TAR LAZIO INSERISCE “CON RISERVA” NELLE GAE I DIPLOMATI MAGISTRALE

Lo scorso 13 agosto, il TAR del Lazio sez. III bis ha accolto la nostra domanda e ha ordinato l’inserimento “con riserva” nelle GAE di uno dei nostri gruppi di ricorrenti titolari di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2002.

Per la trattazione collegiale, il TAR ha fissato la camera di consiglio per il 14 settembre.

Questo decreto dovrà essere eseguito dall’Amministrazione.

Errori nella mobilità 2016/17: modello per tentativo di conciliazione

I trasferimenti dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, partecipanti alle diverse fasi – B, C, D – dei movimenti relativi alla mobilità straordinaria 2016/17, sono risultati zeppi di errori attribuibili all’algoritmo utilizzato dal Miur.

Il Miur ha comunicato che non intende procedere alla rielaborazione di tutti i movimenti, sostenendo che nel complesso la procedura si è svolta regolarmente, ed ha indicato la strada da seguire nei casi in cui siano stati riscontrati degli errori: “Non saranno tenuti in considerazione eventuali esposti/reclami/diffide già prodotti, ma vale lo strumento individuato dal Contratto, art. 17 comma 2, cioè la conciliazione “Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183”.

Spetta perciò al docente dimostrare l’errore in maniera circostanziata, segnalarlo attraverso l’istituto della conciliazione, presentando la documentazione all’Ufficio Scolastico.

Il tentativo di conciliazione si propone presentando la relativa richiesta nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi di cattedra e di ruolo per l’a.s. 2016/17 ovvero dalla notifica dell’atto di rettifica della mobilità da parte dell’AT  competente e che si ritiene lesivo.

La richiesta del tentativo di conciliazione, debitamente datata e sottoscritta, deve essere presentata a mano o spedita con raccomandata AR  in duplice copia all’USP presso il quale è stata inviata la domanda di mobilità e all’USR (all’Ufficio di segreteria per la conciliazione e all’ufficio del Contenzioso dell’ufficio scolastico regionale della Sicilia).

La conciliazione, in caso di accoglimento, ha valore di sentenza e consente di ottenere lo stesso risultato che si potrebbe ottenere dopo vertenza al giudice del lavoro. In questo caso l’Amministrazione non annullerà le operazioni già disposte nei confronti degli eventuali controinteressati, ma assicurerà, tramite la conciliazione, il rispetto dei diritti contrattuali per chi ha subito un movimento non corretto.

In caso contrario, l’A.T. deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l’ufficio di segreteria ed  il docente o il suo delegato potrà prendere visione.

La conciliazione è fissata dall’ufficio di segreteria in una data compresa nei 15 giorni successivi al deposito delle osservazioni dell’amministrazione.

Se il tentativo di conciliazione non ha esito positivo per il docente, può ricorrrere al giudice del lavoro .

Qui potete scaricare il modello di tentativo di conciliazione preparato dai Cobas Scuola di Palermo.

ASSEMBLEA RICORSI PER INSERIMENTO NELLE GaE – 7 luglio 2016

Il nuovo decreto ministeriale 495  del 22 giugno 2016 ci spinge ad intervenire per far valere le posizioni di inserimento nelle G.a E. di coloro che pur avendo titolo vengono in questa fase esclusi.

Non vogliamo lasciare niente di intentato per questo abbiamo deciso di attivare i ricorsi al TAR per l’inserimento in GAE degli abilitati magistrale ante 2001/02, degli abilitati PAS, degli abilitati TFA e nelle scienze della formazione primaria.

I COBAS hanno deciso pertanto di proporre a livello nazionale ricorso al T.A.R. del Lazio entro i termini decorrenti dal prossimo 8 luglio 2016.

Il ricorso è gratuito per gli iscritti e per chi si iscrive ai COBAS.

Per avviare il ricorso è necessario che gli interessati spediscano – entro l’8 luglio 2016 – a mezzo lettera racc. A/R, agli uffici competenti, domanda redatta ai sensi degli allegati 2, 3 e 4 al decreto medesimo.

Per tutti gli interessati, è indetta assemblea il prossimo 7 luglio alle ore 18.30, presso la sede COBAS di piazza Unità d’Italia 11, in cui discuteremo delle azioni legali da intraprendere e per la consulenza riguardo la compilazione della domanda di inserimento in G. a E.

ASSEMBLEA RICORSI SCATTI ANZIANITÀ E CONVERSIONE CONTRATTI T.D. A T.I.

Il prossimo mercoledì 1° giugno dalle ore 18:00 presso la sede COBAS di piazza Unità d’Italia n. 11 si terrà una assemblea per discutere:

1) Ricorso alla corte di appello del tribunale del lavoro sugli scatti di anzianità e conversione del contratto a tempo indeterminato.
2) Varie ed eventuali.
All’assemblea sarà presente l’avvocata che segue i ricorsi.

“CLASSI POLLAIO”: una nuova sentenza del TAR Sicilia

Il TAR Sicilia con la sentenza n. 1831/2015, depositata lo scorso 22 luglio, ha imposto all’U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale della provincia di Trapani di sdoppiare una “classe pollaio” con 29 alunni di cui 2 disabili, riconoscendo quanto da noi sempre sostenuto: l’eccessivo numero di alunni per classe, oltre a aggravare i rischi relativi alla sicurezza, incide negativamente sulla qualità della didattica pregiudicando la formazione degli alunni e, in particolar modo, non consentendo la piena integrazione dei disabili.

I genitori e gli studenti di un Istituto Superiore di Castelvetrano – rappresentati dall’avv. Mariachiara Garacci legale dei Cobas Scuola della Sicilia – hanno impugnato il decreto con cui il Provveditorato di Trapani costituiva una sola classe prima con 29 alunni dei quali 2 disabili.

La sentenza accoglie la tesi, da noi sostenuta e già condivisa dal TAR, che in casi del genere, il numero di alunni per ciascuna classe (iniziale, intermedia o finale) non può superare il tetto di venti unità, come previsto dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 81/2009: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni …”.

Un limite che deve permanere anche nelle classi successive, infatti – continua la sentenza – “una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che, in presenza di alunni disabili, il limite dei venti alunni previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi”.

Siamo di fronte ad un’altra sentenza dagli effetti dirompenti, che rimette in discussione il modo in cui vengono formate le classi in presenza di alunni disabili e la logica del risparmio che attraversa la politica scolastica negli ultimi anni.

Un nuovo successo contro le “classi pollaio”, che si aggiunge alla sentenza del TAR Palermo n. 2250/2014, per l’avv. Mariachiara Garacci e i Cobas Sicilia che continueranno a sostenere i diritti degli alunni e delle famiglie, perché siano rispettate almeno le condizioni essenziali di vivibilità: numero di alunni per classe, capienza delle aule, piena integrazione dei disabili.

I COBAS SCUOLA CONTRO LE “CLASSI POLLAIO” – UN’IMPORTANTE SENTENZA DEL TAR SICILIA

Il TAR Sicilia con la sentenza n. 2250/2014 riconosce quanto da noi sempre sostenuto: l’eccessivo numero di alunni per classe, oltre a aggravare i rischi relativi alla sicurezza, incide negativamente sulla qualità della didattica pregiudicando la formazione degli alunni e, in particolar modo, non consentendo la piena integrazione dei disabili.

I Cobas Scuola di Palermo hanno sostenuto i genitori e gli studenti, rappresentati dall’avv. Chiara Garacci, che hanno impugnato il decreto con cui il dirigente di un liceo palermitano decideva l’accorpamento di due classi quarte, con la conseguente costituzione di una sola classe con 24 alunni dei quali 4 disabili gravi.

L’accorpamento pretendeva di giustificarsi con quanto contenuto nell’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 81/2009, secondo il quale, “le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’articolo 16”.

La sentenza accoglie invece la tesi, da noi sostenuta, che in casi del genere, il numero di alunni per ciascuna classe (iniziale, intermedia o finale) non può superare il tetto di venti unità.

Significativo il passaggio in cui il TAR sottolinea la circostanza che il d.P.R. n. 81/2009, contempli l’ipotesi della presenza di disabili unicamente per le prime classi e non anche per quelle intermedie e ciò “impone un’interpretazione dello stesso dato normativo in linea con le esigenze di inclusione dell’alunno disabile così come tracciate dalla legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”.

La sentenza sostiene la necessità che “una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che il limite dei venti alunni previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi. D’altronde, in tema di classi intermedie (e terminali), il rinvio dell’art. 17 al precedente art 16 (che riguarda le classi iniziali diverse da quelle dell’art. 5, queste ultime inerenti alla presenza di alunni con disabilità), impone di differenziare dette classi intermedie in ragione della presenza o meno di disabili, se non a pena di giungere al risultato, totalmente contrario allo spirito, alla logica e alla ratio della disciplina, di consentire, astrattamente, per le classi intermedie, un aumento del numero di allievi rispetto a quelli di provenienza (da 20 a 22) in ipotesi di presenza di disabili, e, per altro verso, una riduzione (da 27 a 22) per tutte le altre classi in cui non è contemplata la presenza di disabili”.

Proprio quanto abbiamo sempre sostenuto: una diversa lettura della norma porterebbe alla paradossale conclusione che le classi maggiormente bisognose di tutela da parte dell’ordinamento, perché accolgono alunni con grave disabilità, subirebbero un trattamento deteriore perché dopo essere state costituite con 20 alunni (o meno) sarebbero destinate a sicura scomparsa in quanto non permetterebbero il rispetto del limite dei 22 alunni indicato dall’art. 17 del d.P.R. n. 81/2009.

La sentenza affronta poi la questione se l’esito positivo dello scrutinio finale per gli alunni disabili dimostrerebbe da sé l’assenza di un danno, chiarendo che “al di là dell’esito dello scrutinio del corpo docente è indubbio che l’allocazione in una classe con un numero di alunni di gran lunga inferiore avrebbe certamente garantito per tutti un servizio quantomeno migliore oltre che in linea con le previsioni normative”.

Continueremo a sostenere i diritti degli alunni e invitiamo l’Amministrazione e i dirigenti scolastici a garantire che in tutte le scuole siano rispettate almeno le condizioni essenziali di vivibilità: numero di alunni per classe, capienza delle aule, piena integrazione dei disabili.