DIFENDIAMO I NOSTRI DIRITTI

FOCUS sulla normativa scolastica

Oltre 30 incontri di formazione GRATUITA di 30 minuti ciascuno

I Cobas Scuola di Grosseto organizzano un ciclo di incontri formativi della durata di 30 minuti ciascuno su alcuni aspetti contrattuali e sindacali che ci riguardano da vicino.

Si tratta di un’ottima occasione per approfondire alcuni aspetti del nostro lavoro e chiarire eventuali dubbi.

Ognuno di noi potrà proporre gli argomenti che desidera vengano trattati (inviando mail a cobas.pa@libero.it) al fine di sostenere e motivare al meglio le nostre azioni quotidiane.

Annullata la sospensione di una nostra iscritta inflitta dal dirigente scolastico

Il Giudice del Lavoro annulla un provvedimento disciplinare di sospensione di una docente irrogato da una Dirigente Scolastica

Il Giudice del Lavoro di Catania ha annullato il provvedimento disciplinare di sospensione di due giorni adottato nei confronti di una docente del Liceo Classico Cutelli-Salanitro di Catania, condannando l’Amministrazione resistente (Ministero dell’Istruzione) alla restituzione della retribuzione trattenuta e a rifondere le spese di lite.

I fatti. 
All’insegnante era stato contestato di essersi arbitrariamente assentata dal servizio. In effetti, la docente aveva regolarmente richiesto di poter usufruire, come previsto dal CCNL vigente, di due giorni di permessi retribuiti per motivi familiari, individuati fra i giorni di ferie.

L’art. 15 del CCNL prevede infatti che: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

La Dirigente Scolastica del L.C. Cutelli – Salanitro aveva rifiutato la richiesta e, una volta che l’insegnante aveva comunque esercitato il proprio diritto, usufruendo dei due giorni di esonero dal servizio, aveva avviato un procedimento disciplinare, conclusosi con un provvedimento di sospensione.

Secondo il Giudice del Lavoro però, si è trattato di una ”misura illegittimamente applicata (in tal senso cfr. Cass. Civ., Sez. Lav, 17 giugno 2010. n. 14628: id. 11 ottobre 2016, n. 20429), allorquando la sanzione sia irrogata dal Dirigente e responsabile della struttura in luogo dell’U.P.D., e dunque sulla base di minori garanzie di terzietà, corrispondendo la figura di chi è preposto al dipendente e di chi giudica del medesimo in sede ammnistrativa”.

Ancora, “la competenza ad irrogare la sanzione della sospensione dal servizio è dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e non del Dirigente Scolastico”.

Due domande finali.

Per quale motivo, pur essendoci chiari pronunciamenti della Corte di Cassazione, una Dirigente Scolastica decide di non tenerne conto avviando un procedimento e prendendo provvedimenti quasi sicuramente destinati ad essere annullati dinanzi al tribunale del lavoro, determinando, anche, un esborso per l’Amministrazione?

Ma soprattutto, visto che si sta trattando sul nuovo CCNL, non è giunta l’ora di modificare un procedimento disciplinare, quello scolastico, che da un lato equipara il DS al datore di lavoro e dall’altro non prevede obbligatoriamente che si debba svolgere, di fronte a un terzo, un tentativo di conciliazione?

Cobas Scuola Catania

PRECARI: PRIMI RICORSI VINTI PER LA “CARTA DOCENTE”

Cominciano ad arrivare le prime sentenze dei ricorsi promossi dai Cobas Scuola di Torino per ottenere anche per i/le precari/e la carta del docente (oltre alle altre voci retributive spettanti come scatti pre-ruolo, RPD, indennità ferie e indennizzo per abusiva reiterazione dei contratti)

Il Ministero dovrà quindi attivare le carte per tutt@ i/le docent@ che hanno fatto ricorso e caricare la somma totale per tutti gli anni scolastici dal 2015/2016 in poi.

ATTENZIONE!!

È importante attivarsi immediatamente per non incorrere nella prescrizione

Anche a Palermo è possibile aderire al ricorso seguendo le istruzioni presenti qui

VOGLIAMO TRASPARENZA: L’ALGORITMO DELLE GPS NON LA GARANTISCE!

In questi giorni centinaia di migliaia di docenti precari stanno compilando la domanda telematica con la speranza ottenere una supplenza annuale. A breve toccherà ai precari ATA.

Nello specifico:

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DOCENTE DISABILE: LICENZIAMENTO ANNULLATO

IL TRIBUNALE DI MARSALA ANNULLA IL LICENZIAMENTO DI UNA DOCENTE DISABILE

Finalmente si è conclusa positivamente una complicata vicenda che ha visto protagonista un Istituto comprensivo di Marsala (TP) e una docente disabile difesa dall’avv.ta Mariachiara Garacci. La collega, soggetto invalido e anche disabile (art. 3, comma 3, l. n. 104/1992), era stata ingiustamente licenziata perché, a seguito del parere del medico competente durante l’emergenza Covid era stata originariamente considerata “NON IDONEO alla mansione specifica PERMANENTEMENTE. SOGGETTO FRAGILE: utilizzare i dispositivi di protezione individuale specifici per la mansione espletata (Mascherina FFP2) in considerazione dell’emergenza attuale da COVID-19 fino alla dichiarazione delle Autorità Competenti di cessata emergenza Covid-19. DA SOTTOPORRE A NUOVA VISITA MEDICA il 15/07/2021 (Periodicità annuale)”, ma poi – a seguito di una richiesta di visita medico collegiale inoltrata del Dirigente scolastico – la Commissione medica di Palermo e successivamente la Commissione Medica Interforze di seconda istanza del Ministero della Difesa la dichiaravano erroneamente “NON IDONEO permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica (ex art. 55 octies Dlgs 165/2001)” sicché il Dirigente scolastico decretava – automaticamente – la sua dispensa dal servizio per inidoneità fisica permanente e assoluta ai sensi della Legge n. 274/91. 

Pertanto la docente, che ha sempre svolto diligentemente la propria professione, nonostante il suo stato patologico, senza mai assentarsi da scuola, ricorreva al Tribunale di Marsala che ha pienamente accolto le ragioni dell’avv.ta Garacci riguardo:

1. l’obbligo datoriale di repechage e di adibizione della lavoratrice a diverse mansioni;

2. l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

3. l’obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli, idonei a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente la sua condizione psico-fisica con quello del datore, come sancito da diverse pronunce della Corte di Cassazione.

Conseguentemente, il Tribunale di Marsala (Sent. n. 515/2022) ha dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinato la reintegra nel posto di lavoro e condannato l’amministrazione al pagamento di una risarcimento pari all’ultima retribuzione dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e alle spese processuali. Per altro, anche, il Consulente Tecnico, nominato a seguito di richiesta dell’avv. Garacci, ha affermato che la ricorrente “Se da un lato è innegabile che è affetta da gravi patologie, dall’altro lato è anche vero che dette patologie non hanno mai inciso sulla propria attività lavorativa” e ha poi evidenziato che “non sono condivisibili le conclusioni della commissione di verifica di Palermo basate su argomentazioni contraddittorie”, tanto che la docente per automaticità di procedura veniva sottoposta a visita di revisione per l’accertamento della sua idoneità alla guida con esito a lei favorevole. Finalmente la giustizia ha fatto il suo corretto decorso e – insieme alla collega e all’avv.ta Garacci – ci riteniamo soddisfatti del risultato raggiunto: la disabilità non equivale ad inidoneità e chiunque ha il diritto di poter vivere la propria vita al pari degli altri nell’ambito lavorativo, sociale e nelle relazioni umane senza dover subire condotte discriminatorie.

RICORSO CARTA DEL DOCENTE

RICORSO PER I PRECARI AL GIUDICE DEL LAVORO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA CARTA DEL DOCENTE

i Cobas della Scuola avviano il patrocinio del ricorso per il recupero di 500 euro per gli ultimi 5 anni di mancata erogazione del “bonus formativo carta docente” e per il riconoscimento alla futura erogazione nei confronti dei docenti precari ingiustamente esclusi dal beneficio.

Il ricorso è rivolto ai docenti precari delle scuole di ogni ordine e grado, con servizio in scuole del sistema di istruzione statale negli ultimi 5 anni. Rientrano nel ricorso tutti gli incarichi e supplenze che hanno consentito di raggiungere l’annualità scolastica (almeno 180 giorni di servizio, anche non consecutivi, o prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale). I docenti che vorranno aderire al ricorso per la Carta del Docente dovranno prendere appuntamento presso la sede COBAS SCUOLA di Palermo, sita in piazza Unità d’Italia n. 11 telefonando allo 091 349192 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30, e martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle 19,00, per prenotare la consulenza degli avvocati Giacomo Cirincione e Ciro Gianfranco Messeri che si terrà tutti imartedì a partire dal 28 giugno alle ore 17,30. Successivi appuntamenti saranno concordati nelle stesse giornate di martedì. Ai link riportati di seguito ulteriori informazioni e il modello di diffida predisposto.

ISTRUZIONI PER ADERIRE AL RICORSO

FAC-SIMILE DIFFIDA

Vittoria al TAR Lazio: prove suppletive concorso ordinario

Comunicato stampa

IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO COBAS:

PROVE SUPPLETIVE PER ASSENTI PER COVID AL CONCORSO ORDINARIO

Il Ministero dell’Istruzione dovrà organizzare prove suppletive per chi, assente per Covid, non ha potuto partecipare alla prova scritta del concorso ordinario. Lo ha deciso il TAR Lazio (Sezione Terza Bis) accogliendo un ricorso dei Cobas Scuola patrocinato dall’ avv. Nobile. 

Di seguito il testo della sentenza:

“Ritenuto di dover disporre l’ammissione con riserva degli odierni ricorrenti a delle prove scritte suppletive del concorso ordinario per il reclutamento di personale docente, che l’amministrazione è tenuta ad organizzare, tenuto conto dell’orientamento conforme della Sezione su vicende analoghe intercorse con riferimento al concorso straordinario di cui al d.d. n. 510/2020, peraltro avallato dal Consiglio di Stato (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis, ordin. n. 7199/2020, confermata dal Cons. Stato, Sez. VI, ordin. n. 7145/2020). 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione, ammettendo con riserva le ricorrenti alla prova scritta suppletiva che l’amministrazione resistente è tenuta ad organizzare, nei sensi di cui in parte motiva.”

CROCEFISSO IN AULA. SENTENZA DELLA CASSAZIONE

L’ESPOSIZIONE AUTORITATIVA DEL CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE NON È COMPATIBILE CON LA LAICITÀ DELLO STATO

Annullata la sanzione disciplinare per aver rimosso dalla classe il simbolo religioso 

La lunga battaglia civile del prof. Franco Coppoli sulla laicità degli ambienti formativi, patrocinata dall’UAAR, dai COBAS Scuola e dagli avvocati Fabio Corvaja e Simonetta Crisci è arrivata ad una importante sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che hanno annullato la sanzione disciplinare e la sentenza della Corte di Appello di Perugia 165/14 con rinvio ad altra corte, per illegittimità dell’ordine di servizio del dirigente scolastico. La Corte ha stabilito l’l’importante principio che l’ostensione obbligatoria o autoritativa nella scuola pubblica del crocifisso è incompatibile con l’indispensabile distinzione degli ordini dello Stato dalle confessioni religiose.

Il docente era stato sospeso nel 2009, per un mese dallo stipendio e dall’insegnamento, per aver rimosso, in autotutela, il crocifisso dall’aula dove insegnava durante la sua ora di lezione, per garantire la dovuta laicità  e inclusività degli ambienti educativi.

Dopo un lungo iter, questa sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione è importante perché definisce che l’affissione del crocefisso da parte di dirigenti scolastici e della Pubblica Amministrazione è incompatibile con il principio di laicità dello Stato.

Nella sentenza è affermato che l’autorità pubblica non può promuovere con effetti vincolanti — e dunque  con  implicazione  sanzionatoria per chi entri in contrasto con quella prescrizione — un  simbolo  religioso, neanche con la semplice e passiva esposizione silenziosa su una parete.

Nella sentenza si ricorda che l’affissione del crocefisso nelle scuole è stata imposta dal fascismo, che subito dopo la marcia su Roma iniziò quel processo di affiancamento della chiesa cattolica che portò ai patti lateranensi nel febbraio 1929.

Oggi non esiste più alcuna religione di Stato e la laicità dello Stato è un principio costituzionale fondamentale come ribadito dalla Cassazione con questa sentenza. 

Un secondo principio importante è che la scuola non è “un servizio a domanda”: la circolare del dirigente scolastico era illegittima anche perché basata solo sulla richiesta della maggioranza degli studenti, senza tener conto delle diverse esigenze  rappresentate dalla minoranza degli studenti e dallo stesso prof. Coppoli.

L’Istituzione scolastica autonoma, tramite gli organi collegiali e, nello specifico, il consiglio di classe (non il dirigente scolastico autoritativamente) deve trovare un “ragionevole aggiustamento” fra le diverse istanze. In particolare, la Corte propone a titolo esemplificativo tre possibilità: a) l’affissione sulla parete accanto al crocifisso di un simbolo rappresentativo della cultura laica; b) una diversa collocazione spaziale del crocifisso non alle spalle del docente; c) l’uso non permanente della parete con il momentaneo e rispettoso spostamento del crocifisso durante l’ora di lezione del docente, che è esattamente il comportamento tenuto dal prof. Coppoli, che a fine lezione rimetteva il crocifisso sulla parete.

Affermando che il crocifisso è un simbolo passivo la sentenza ha, invece, respinto la questione della discriminazione.

Va sottolineato che la soluzione prospettata dalla Corte apre alla possibilità che nella pratica si arrivi ad una forte differenziazione di pratiche tra le scuole con l’affissione di diverse rappresentazioni religiose con una pericolosa moltiplicazione dei simboli religiosi nelle aule; è preferibile una soluzione alla francese con il divieto di esposizione di simboli religiosi nelle aule. Va evitato, in ogni caso, l’uso discriminatorio dei simboli religiosi o culturali, contrario alla ratiodella sentenza che ribadisce continuamente che in materia di religione nessun rilievo può essere attribuito al criterio quantitativo, al criterio di maggioranza e che la scuola pubblica non ha e non può avere un proprio credo da imporre: l’ambiente scolastico è sottratto al principio di autorità trascendentale!

 I COBAS della scuola, docenti e ATA, continueranno a lavorare per costruire una comunità educativa inclusiva, libera e critica ed evitare un uso strumentale, escludente e discriminatorio dei simboli religiosi.

Due ricorsi per tutelare i diritti di chi lavora a scuola

Ricorso contro il blocco quinquennale per l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria dei neo-immessi in ruolo A.S. 2020/2021

I COBAS Scuola promuovono un ricorso per veder riconosciuto agli immessi in ruolo dell’A.S. 2020/2021 il diritto all’assegnazione provvisoria ed all’utilizzazione prima dei 5 anni previsti dalla legge 159/2019. Il ricorso è rivolto esclusivamente agli iscritti COBAS e per coloro che si iscriveranno prima della presentazione della documentazione per il ricorso.

Per iscriversi ai COBAS Scuola Palermo rivolgersi al numero 091349192.

Per informazioni sul ricorso scrivere agli indirizzi e-mail dei nostri avvocati: ricorsicobas@gmail.com (Avv. Giuseppe Nobile di Roma) e avv.cirincione@libero.it (Avv. Giacomo Cirincione di Palermo)

Ricorso per consentire ai partecipanti al concorso straordinario 2020 di svolgere prove suppletive in caso di assenza per motivi legati all’emergenza Covid-19

I COBAS Scuola promuovono un ricorso presso il TAR della Sicilia per veder riconosciuto ai partecipanti al concorso straordinario 2020 il diritto a svolgere le prove suppletive in caso di forzata assenza alle prove scritte per motivi legati all’emergenza Covid-19.

Il ricorso è rivolto esclusivamente agli iscritti COBAS ed a coloro che si iscriveranno prima della presentazione della documentazione per il ricorso.

Gli interessati dovranno presentare la documentazione ai nostri legali necessariamente entro 30 giorni dalla data in cui si è svolta la prova scritta di ciascuna classe di concorso per cui si ricorre.

Per iscriversi ai COBAS Scuola Palermo rivolgersi al numero 091349192.

Per informazioni sul ricorso scrivere agli indirizzi e-mail dei nostri avvocati: ricorsicobas@gmail.com (Avv. Giuseppe Nobile di Roma) e avv.cirincione@libero.it (Avv. Giacomo Cirincione di Palermo)

VITTORIA COBAS: DIRIGENTE NON PUÒ SOSPENDERE DOCENTE

Importante risultato dei COBAS DELLA SCUOLA di TERNI a tutela dei diritti dei docenti: anche dopo il d.lgs. “Madia” n. 75/2017 “i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura, sono dunque Illegittimi tutti i provvedimenti disciplinari di sospensione irrogati dal 2009 dai DS!

Il Giudice dott.ssa Michela Francorsi del Tribunale di Terni, con sentenza n. 294 del 15 luglio 2020, ha accolto il ricorso del prof. Franco Coppoli, patrocinato dai COBAS Scuola tramite le avvocate Gabriella Caponi e Valentina Fratini, e conseguentemente annullato la sanzione disciplinare al docente e condannato il MIUR-Direzione Regionale AT per la provincia di Terni e l’USR per l’Umbria, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, prof.ssa Cinzia Fabrizi, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 2.300.

La vertenza riguarda il docente, sospeso due giorni dal servizio e dallo stipendio dalla dirigente dell’ITT “Allievi-Sangallo” di Terni in quanto dopo aver firmato il registro di classe si rifiutava di apporre una seconda firma in un foglio presenze, ritenuta illegittima e vessatoria. La sentenza, pur non entrando nel merito, accoglie l’eccezione preliminare e riconosce l’illegittimità della sospensione in quanto, anche dopo il decreto “Madia” i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura scritta e che quindi i presidi non possono irrogare sospensioni dal servizio e dallo stipendio ai docenti. In particolare la Giudice afferma che “Deve ritenersi fondata l’eccepita nullità della sanzione disciplinare per incompetenza […] del Dirigente scolastico ad irrogare sospensione”.

Un successo a tutto tondo per i docenti della scuola pubblica, per la libertà di insegnamento e per il carattere democratico della scuola, una sentenza che, di fatto, spunta l’arma della ritorsione e del ricatto disciplinare dei presidi “sceriffo” contro i docenti, che rafforza le battaglie per una scuola comunità-educante collegiale, dove possano convivere e si confrontino democraticamente e senza minacce di rappresaglia disciplinare diverse pratiche educative e relazionali, contro i tentativi di disciplinamento e di standardizzazione della didattica e di limitazione dei diritti dei lavoratori della scuola e la libertà di insegnamento garantita dall’art. 33 della Costituzione.

Infatti, con il decreto legislativo n. 150/2009 “Brunetta” e successivamente con il d.lgs n. 75/2017 “Madia” si era tentato di imporre alla scuola pubblica un modello aziendale e padronale con la strategia del bastone e della carota: punire i docenti che rivendicavano una scuola libera e democratica e premiare la fedeltà dello staff, dei sottoposti alla scuola delle “competenze”, dei quiz INVALSI, della standardizzazione.

Se la carota del “bonus premiale” è stata cancellata con l’ultima legge finanziaria nel dicembre 2019, il bastone delle sanzioni disciplinari contro i docenti “contrastivi” (come li definisce un sindacato dei presidi) è stato rotto con le lotte e con le vertenze in tribunale che hanno riconosciuto l’illegittimità della sospensione dal servizio e dallo stipendio irrogate dai dirigenti scolastici.

Come COBAS DELLA SCUOLA abbiamo già ottenuto nel 2017 una prima importante vittoria (successivamente confermata in Corte di Appello di Perugia) contro il decreto Brunetta.

In violazione del Testo Unico e del CCNL il “Decreto Madia” aveva cercato di rimettere in mano ai dirigenti scolastici il bastone disciplinare, oggi questa sentenza conferma l’illegittimità delle sospensioni dal servizio da parte dei DS e quindi la fine del loro uso disciplinare, padronale e autoritario!

Invitiamo tutti/e i e le docenti che sono state sanzionati/e dai dirigenti con provvedimenti disciplinari di sospensione a rivolgersi ai COBAS Scuola per tutelare i propri diritti, la libertà di insegnamento, la propria dignità e professionalità.