Ricordiamo che, come previsto dal d.m. n. 188/2024“È fissato al 21 ottobre 2024 […] il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2025″.
Attenzione, il 16 agosto 2024 scade il termine dei 9 mesi, previsto dall’AccordoARaN, Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e ANP del 16.11.2023, affinché tutti/e coloro che sono stati/e assunti/e a tempo indeterminato dal 1.1.2019 fossero informati del rischio di essere iscritti automaticamente al Fondo pensione ESPERO, tramite il truffaldino meccanismo del “silenzio-assenso“.
Cosa accadrà adesso? Secondo quanto pubblicizzato da ESPERO sul proprio sito:
martedì 16 luglio, alle ore 18.30 presso la sede COBAS Scuola piazza Unità d’Italia n. 11, Palermo RIUNIONE SUL RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ANNO 2013 AI FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA
Finalmente con la Nota n. 38631 di ieri, il Ministero ha indicato le date di presentazione on-line delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria nonché alcune “precisazioni” conseguenti alla sottoscrizione dell’Intesa del 27.6.2024 tra il M.I.M. e le OO.SS. firmatarie del CCNL 2024.
Come scrivevamo oltre un anno fa [leggi qui], le draconiane politiche economiche dei governi Berlusconi-Monti-Letta, seguite alla crisi economica del 2008, avevano individuato nel blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblici una facile soluzione per raggranellare risorse e scaricare su lavoratori e lavoratrici il costo di quella crisi. A seguito di numerosissimi ricorsi contro queste inique manovre, negli anni successivi, la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affrontato la questione [Sent. n. 304 e n. 310/2013, n. 154 e n. 219/2014, n. 178/2015 e n. 167/2020], ritenendo legittima la disciplina del “blocco”, ma condizionandone gli effetti – per la sua eccezionalità – al rispetto dei rigidi limiti temporali previsti.
Come previsto dal 2° comma dell’art. 74, d.lgs. n. 297/1994, “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”. Così, col termine delle attività didattiche, il funzionamento delle scuole risulta drasticamente ridotto e quindi il personale ATA e docente ha maggiori possibilità di fruire di tutte le proprie – meritate – ferie. Purtroppo, come abbiamo ribadito recentemente, in questo periodo dell’anno scolastico non tutti i DS e DSGA sembrano agire nel pieno rispetto delle regole e quindi forniamo il nostro contributo per evitare che sorgano conflitti anche a proposito della fruizione delle ferie, sulla base di quanto previsto dall’art. 13, CCNL 2007 [come confermato dall’art. 38, CCNL 2024] con le precisazioni fornite, per il personale con contratto a tempo determinato, dall’art. 35, CCNL 2024.
Anche su questa materia, se non fosse rispettato quanto riportato di seguito, non restiamo passivi di fronte a eventuali abusi Per informazioni e supporto scrivere a cobas@cobasscuolapalermo.com