ILLEGITTIMA ATTIVAZIONE DaD/DDI

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della Sicilia

prot. n. 48 del 19 marzo 2021

Oggetto: illegittima attivazione DaD/DDI

La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza che in numerose Istituzioni scolastiche siciliane viene illegittimamente attivata la didattica a distanza per ragioni non previste dalla normativa vigente.

Su tale questione, facciamo notare che:

1. l’art. 1, comma 1, della l. n. 35/2020 ha limitato all’unico scopo di “contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19” la “sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado […] ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza”;

2. l’art. 2, comma 3, della l. n. 41/2020 prevede che “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione”;

3. inoltre, lo stesso art. 2, comma 3-ter, precisa che “Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto «Istruzione e ricerca», nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo”;

4. proprio questo CCNI ribadisce all’art. 1, comma 1, i Casi in cui si può ricorrere alla DDI e cioè “Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, dovuto al diffondersi del virus Covid-19 […] in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza”.

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, risulta evidente che solo nel caso di interruzione della didattica in presenza determinata dal diffondersi dell’epidemia COVID-19 è possibile prevederne lo svolgimento a distanza e non anche per ovviare a eventuali improvvise situazioni determinate da altre cause di forza maggiore.

Infine, la scrivente Organizzazione Sindacale invita i Dirigenti scolastici a non estendere illegittimamente il ricorso alle forme di didattica a distanza, riservandosi di tutelare i/le propri/e associati/e nelle dovute sedi.

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