INCONTRO AL MINISTERO DELLA SALUTE SUI “LAVORATORI FRAGILI”

La scorsa settimana abbiamo avuto un incontro al Ministero della Salute a cui abbiamo posto nuovamente le nostre richieste attraverso una analisi puntuale delle contraddizioni del CCNI 2008 (Utilizzazione docenti inidonei) e della circolare sui lavoratori fragili del Ministero dell’Istruzione.

L’incontro è stato “esplorativo”, il Ministero della Salute si è riservato di rispondere alle nostre richieste per i primi di ottobre.

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LAVORATORI FRAGILI e DOCENTI INIDONEI

Le Misure urgenti connesse alla dichiarazione di emergenza epidemiologica hanno evidenziato la possibile fragilità dei lavoratori e lavoratrici nell’esposizione al contatto con il pubblico e, nella scuola, i docenti fragili sono stati collocati, per posizione giuridico-normativa, accanto a quella dei docenti inidonei.

Nelle due ultime circolari riguardanti i lavoratori “fragili” (Circolare Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4.9.2020; Circolare Ministero dell’Istruzione 1.9.2020), però, nulla si dice rispetto ai lavoratori e alle lavoratrici già giudicati “inidonei” precedentemente al manifestarsi della pandemia da COVID-19 i quali presentano una doppia “fragilità”, la prima connessa alle gravi patologie per le quali sono stati dichiarati inidonei (temporanei o permanenti) indipendentemente dall’attuale situazione epidemiologica, la seconda che aggrava il quadro precedente, inserendoli nell’ulteriore stato di emergenza.

Nella Circolare del M.I. si parla di docenti inidonei, solo perché nella terza tipologia riguardante i docenti fragili la loro posizione è assimilata a quella dei docenti inidonei temporanei, anche se la loro temporaneità è strettamente legata all’emergenza sanitaria, così come dallo schema che segue:

  • Docenti idonei: rimangono al proprio posto o vengono reintegrati;

  • Docenti idonei con prescrizioni: devono essere utilizzati con ulteriori dispositivi di protezione individuale (mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc.), ma se il dirigente scolastico non può dare applicazione alle prescrizioni, può richiedere una revisione del giudizio stesso;

  • Docenti inidonei temporanei: la cui utilizzazione in altri compiti è disciplinata dal CCNI 2008 sull’Utilizzazioni dei docenti inidonei.

Il docente fragile di quest’ultima tipologia, diventa un docente inidoneo (inidoneo temporaneo con revisione a breve scadenza) e in questo passaggio si ripropongono quelle contraddizioni contrattuali, non conosciute dalla maggioranza dei docenti che sino ad ora sono rimasti in classe, che diventano ancor più evidenti. Di queste contraddizioni alcune attengono al CCNI 2008, altre emergono dalla Circolare M.I. 11.9.2020.

Noi le evidenziamo qui di seguito, e formuliamo al termine del breve documento, delle specifiche richieste:

1. Aumento dell’orario di lavoro. Il passaggio dalle 18/24 ore settimanali dei docenti curricolari, alle 36 ore settimanali appare, ora più che mai, come una contraddizione in termini, che dovrebbe essere finalmente rivista. I docenti fragili e utilizzati in altri compiti per gravi patologie, infatti, sembrano dover permanere, immotivatamente, sul posto di lavoro, per più tempo degli altri docenti “sani”, anche se non è necessario. In realtà i docenti inidonei, come dimostra proprio l’utilizzazione dei docenti fragili di terzo tipo, sono sostituiti in classe da un docente, e diventano unità aggiunte nella scuola, non si capisce, quindi, perché dovrebbero passare a 36 ore lavorative sul posto di lavoro, comunque a contatto con personale scolastico, genitori, studenti (art 8, CCNI 2008; pag. 5 secondo capoverso, Circolare M.I. 11.9.2020).

2. Demansionamento. La Circolare 11.9.2020 prevede la possibilità che: “laddove non possa accedere a mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale, l’articolo 42, del Dlgs 81/2008 prevede che: “il datore di lavoro […] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza” (pag. 5, penultimo capoverso, Circolare M.I. 11.9.2020).

Ma, in realtà manca una specifica norma che permetta l’applicazione del citato articolo al comparto Scuola. Il docente inidoneo, è poi, in realtà, già demansionato nella sua utilizzazione. Se di “mansione” si deve parlare per i docenti, infatti, questa attiene all’atto dell’insegnamento e, dunque, tutti gli ambiti previsti dall’art. 3 del CCNI 2008 (Modalità e ambiti di utilizzazione del personale docente ed educativo), costituiscono un chiaro demansionamento, mitigato solo dal permanere del docente nel proprio ruolo di appartenenza (i docenti inidonei rimangono docenti) e nell’essere utilizzati in compiti connessi alla didattica.

3. Assenza per malattia. L’obbligo del lavoratore e lavoratrice fragile e inidoneo, di utilizzare per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, l’istituto giuridico dell’assenza per malattia (che pone il problema del recupero della malattia sia per i docenti appena dichiarati inidonei, sia per i docenti già inidonei, anche in caso di sospensione in via cautelativa del docente, per tutto il periodo ricadente nella “sorveglianza sanitaria eccezionale”).

4. Smantellamento delle Biblioteche di istituto. In questa fase di ripensamento degli spazi per la ripresa dell’anno scolastico, le biblioteche di istituto sembrano essere messe in pericolo. Mentre l’Amministrazione, dispone l’inidoneità temporanea dei docenti “fragili” e identifica, come da CCNI 2008 le Biblioteche scolastiche, come una delle aree di utilizzazione, da più parti arrivano segnalazioni di docenti inidonei “utilizzati in altri compiti” (e tra questi molti sono occupati nelle biblioteche di istituto) che vengono addirittura invitati a cambiare scuola o utilizzati in compiti non attinenti al proprio profilo e spostati al centralino, in portineria, ecc.

PQM

si chiede

a) di non sottoporre i docenti già dichiarati inidonei prima dell’attuale emergenza sanitaria (che richiedano il riconoscimento della condizione di “fragilità”) ad ulteriore accertamenti, ma di trasferire semplicemente al medico competente o all’INAIL/ASL, la documentazione già esistente a scuola.

b) di ribadire il diritto al docente dichiarato “inidoneo” di accedere al lavoro agile (cosa che non sempre viene permessa dai dirigenti scolastici).

c) di ripristinare la “sorveglianza sanitaria eccezionale” disposta dall’art. 83, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, in modo che i lavoratori “inidonei” in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio, possano avere il riconoscimento dell’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero. L’ulteriore periodo di assenza non andrebbe computato, pertanto, ai fini della determinazione del periodo massimo di assenza previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del CCNL Scuola 2007.

d) di riconoscere, al docente eventualmente sospeso in via cautelativa dal dirigente scolastico (in attesa del riconoscimento della sua “fragilità” o in attesa di ulteriori chiarimenti dal Medico Competente, INPS, ASL, ecc.), che il periodo di sospensione sia considerato ricadente nella “sorveglianza sanitaria eccezionale”.

e) di rivedere l’istituto contrattuale in base al quale i docenti inidonei vengono utilizzati per 36 ore settimanali, riconducendo l’orario settimanale a quello dei docenti curricolari.

f) di cassare dalla Circolare M.I. 11.9.2020, il riferimento al d.lgs n. 81/2008: “laddove non possa accedere a mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale, l’articolo 42, del Dlgs 81/2008 prevede che: “il datore di lavoro […] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.

g) di chiarire ai dirigenti scolastici che l’utilizzo degli spazi riservati alle biblioteche d’istituto come aule scolastiche non può comportare la dismissione dei servizi bibliotecari, né l’allontanamento dei docenti “inidonei” dalla scuola o il loro spostamento in altro servizio o mansione, visto che il patrimonio librario e strumentale rimane in dotazione alla scuola e che il servizio può essere erogato sia in presenza che in modalità online. Le competenze di lettura e quelle informative, sono funzionali e trasversali a ogni ambito disciplinare e il ruolo della biblioteca non va quindi visto come “alternativo” alla didattica, ma come una sua parte integrale, tanto è vero che l’apporto della biblioteca scolastica dovrebbe trovare generalmente spazio e attuazione nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF).

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