Video: DOCENTE TUTOR E DOCENTE ORIENTATORE
TUTOR. Numero per ogni scuola
Domanda
Da cosa dipende il numero dei tutor attivabili in ogni scuola?
Risposta
Dipende dal compenso che la contrattazione d’istituto [art. 30, comma 4, lett. c11), CCNL 2024] prevederà di assegnare a ognuno/a nel limite delle risorse stanziate [vengono sperperati complessivamente 150mln di euro l’anno] e del massimo e minimo previsto dall’art. 6, comma 3, d.m. n. 63/2023: da 2.850 a 4.750 € lordo Stato, che si riducono a circa 2.143/3.572 lordo dipendente.
ORIENTATORI. Numero per ogni scuola
Domanda
Quanti docenti orientati possono esserci in ogni scuola?
Risposta
Solo uno. Infatti, l’art. 6, comma 2, d.m. n. 63/2023 prevede che “Le istituzioni scolastiche individuano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all’allegato A, il docente orientatore tra i docenti che abbiano positivamente concluso la formazione…”, inoltre il comma 3 specifica che il finanziamento attribuito alla singola scuola remunera “un docente dell’orientamento/orientatore che ricopra il ruolo di cui al punto 10.2 delle Linee guida…”.
TUTOR E ORIENTATORE. Stesso docente
Domanda
Nella mia scuola lo stesso docente è stato nominato tutor e orientatore. È possibile?
Risposta
Fortunatamente in molte scuole – anche accogliendo il nostro invito a rifiutare questi come altri ruoli previsti dal PNRR – le adesioni di colleghi e colleghe a questo ruolo è stata poco partecipata, così il numero di coloro che hanno “positivamente concluso la formazione propedeutica” [20 ore, sic!] non è stato sufficiente a ricoprire tutti i posti previsti. In casi come questi è stato assegnato il doppio ruolo di tutor e orientatore alla stessa persona, visto che nessuna norma lo impedisce.
TUTOR E ORIENTATORE. Compensi
Domanda
A chi spetta definire il compenso per i tutor e l’oreintatore?
Risposta
L’art. 30, comma 4, lett. c11), CCNL 2024 prevede che “i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi” relativi a questi compiti siano oggetto di contrattazione d’istituto. Come detto, il d.m. n. 63/2023 prevede limiti minimi e massimi entro i quali contrattare: per l’orientatore tra i 1.128 e i 1.504 euro, per il tutor tra i 2.143 e i 3.572 euro, tutti lordo dipendente.
TUTOR E ORIENTATORE. Formazione
Domanda
In cosa è consistita la “formazione” di queste figure? Chi poteva partecipare?
Risposta
La cosiddetta “formazione propedeutica” di queste figure – identica per entrambe [sic!] – è consistita in “ben” 20 ore di formazione online, addirittura asincrona, gestita dall’INDIRE sulla piattaforma “Futura PNRR – Gestione Progetti”. La formazione avrebbe dovuto concludersi con una verifica finale entro il 9.9.2023 [Nota n. 2739/2023] per poter attivare fin dai primi giorni di scuola queste figure. Ma il MIM ha poi prorogato fino al 20.11.2023 la possibilità di concludere il percorso di formazione [Allegato B alla Nota n. 2790/2023]. Evidentemente non c’era stata l’adesione che avevano previsto. Ha potuto parteciparvi chi voleva, tanto al MIM non costava niente di più. Tra coloro che hanno superato la verifica finale i dirigenti scolastici hanno nominato tutor e orientatore.
TUTOR E ORIENTATORE. Candidatura
Domanda
Chi ha superato positivamente la formazione propedeutica era obbligato a candidarsi alla funzione di tutor e orientatore?
Risposta
Non è noto se ci siano state bocciature alla verifica finale della formazione, comunque il suo superamento non obbligava poi a candidarsi. Come è successo in diverse scuole.
TUTOR E ORIENTATORE. Criteri di scelta
Domanda
Quali sarebbero dovuti essere i criteri che i dirigenti scolastici avrebbero dovuto applicare per scegliere a chi attribuire la funzione di tutor e orientatore?
Risposta
Da quanto ci risulta non sembra esserci stato eccesso di candidature rispetto ai posti disponibili nelle scuole. Il MIM ha dichiarato 59.000 partecipanti alla formazione e poi 36.908 tutor nominati insieme a 2.604 orientatori, mentre calcolando le risorse stanziate dovevano essere almeno 40.461.
Comunque, il d.m. n. 63/2023 indicava soltanto i requisiti previsti per la formazione, e non anche per la nomina, ed erano “preferibilmente”:
“a) essere in servizio con contratto a tempo indeterminato con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturata con contratto a tempo indeterminato/determinato;
b) aver svolto, in via prioritaria, compiti rientranti tra quelli attribuiti al tutor scolastico e all’orientatore (funzione strumentale ovvero referente per l’orientamento, per il contrasto alla dispersione scolastica, nell’ambito del PCTO, per l’inclusione e attività similari e connesse a tali tematiche);
c) disponibilità ad assumere la funzione di tutor e di orientatore per almeno un triennio scolastico”.
Per altro, quest’ultimo criterio, non costituisce un vincolo alla mobilità né una possibilità di permanenza nella scuola del personale precario.
Il MIM ha comunque previsto [Dir. 21.4.2023] la possibilità di attribuire un punteggio maggiorato ai fini delle graduatorie interne e per la mobilità per queste figure, da definire in contrattazione integrativa nazionale.





