TUTOR E ORIENTATORE

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TUTOR. Numero per ogni scuola

Domanda
Da cosa dipende il numero dei tutor attivabili in ogni scuola?

Risposta
Dipende dal compenso che la contrattazione d’istituto [art. 30, comma 4, lett. c11), CCNL 2024] prevederà di assegnare a ognuno/a nel limite delle risorse stanziate [vengono sperperati complessivamente 150mln di euro l’anno] e del massimo e minimo previsto dall’art. 6, comma 3, d.m. n. 63/2023: da 2.850 a 4.750 € lordo Stato, che si riducono a circa 2.143/3.572 lordo dipendente.

ORIENTATORI. Numero per ogni scuola

Domanda
Quanti docenti orientati possono esserci in ogni scuola?

Risposta
Solo uno. Infatti, l’art. 6, comma 2, d.m. n. 63/2023 prevede che “Le istituzioni scolastiche individuano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all’allegato A, il docente orientatore tra i docenti che abbiano positivamente concluso la formazione…”, inoltre il comma 3 specifica che il finanziamento attribuito alla singola scuola remunera un docente dell’orientamento/orientatore che ricopra il ruolo di cui al punto 10.2 delle Linee guida…”.

TUTOR E ORIENTATORE. Stesso docente

Domanda
Nella mia scuola lo stesso docente è stato nominato tutor e orientatore. È possibile?

Risposta
Fortunatamente in molte scuole – anche accogliendo il nostro invito a rifiutare questi come altri ruoli previsti dal PNRR – le adesioni di colleghi e colleghe a questo ruolo è stata poco partecipata, così il numero di coloro che hanno “positivamente concluso la formazione propedeutica” [20 ore, sic!] non è stato sufficiente a ricoprire tutti i posti previsti. In casi come questi è stato assegnato il doppio ruolo di tutor e orientatore alla stessa persona, visto che nessuna norma lo impedisce.

TUTOR E ORIENTATORE. Compensi

Domanda
A chi spetta definire il compenso per i tutor e l’oreintatore?

Risposta
L’art. 30, comma 4, lett. c11), CCNL 2024 prevede che “i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi” relativi a questi compiti siano oggetto di contrattazione d’istituto. Come detto, il d.m. n. 63/2023 prevede limiti minimi e massimi entro i quali contrattare: per l’orientatore tra i 1.128 e i 1.504 euro, per il tutor tra i 2.143 e i 3.572 euro, tutti lordo dipendente.

TUTOR E ORIENTATORE. Formazione

Domanda
In cosa è consistita la “formazione” di queste figure? Chi poteva partecipare?

Risposta
La cosiddetta “formazione propedeutica” di queste figure – identica per entrambe [sic!] – è consistita in “ben” 20 ore di formazione online, addirittura asincrona, gestita dall’INDIRE sulla piattaforma “Futura PNRR – Gestione Progetti”. La formazione avrebbe dovuto concludersi con una verifica finale entro il 9.9.2023 [Nota n. 2739/2023] per poter attivare fin dai primi giorni di scuola queste figure. Ma il MIM ha poi prorogato fino al 20.11.2023 la possibilità di concludere il percorso di formazione [Allegato B alla Nota n. 2790/2023]. Evidentemente non c’era stata l’adesione che avevano previsto. Ha potuto parteciparvi chi voleva, tanto al MIM non costava niente di più. Tra coloro che hanno superato la verifica finale i dirigenti scolastici hanno nominato tutor e orientatore.

TUTOR E ORIENTATORE. Candidatura

Domanda
Chi ha superato positivamente la formazione propedeutica era obbligato a candidarsi alla funzione di tutor e orientatore?

Risposta
Non è noto se ci siano state bocciature alla verifica finale della formazione, comunque il suo superamento non obbligava poi a candidarsi. Come è successo in diverse scuole.

TUTOR E ORIENTATORE. Criteri di scelta

Domanda
Quali sarebbero dovuti essere i criteri che i dirigenti scolastici avrebbero dovuto applicare per scegliere a chi attribuire la funzione di tutor e orientatore?

Risposta
Da quanto ci risulta non sembra esserci stato eccesso di candidature rispetto ai posti disponibili nelle scuole. Il MIM ha dichiarato 59.000 partecipanti alla formazione e poi 36.908 tutor nominati insieme a 2.604 orientatori, mentre calcolando le risorse stanziate dovevano essere almeno 40.461.
Comunque, il d.m. n. 63/2023 indicava soltanto i requisiti previsti per la formazione, e non anche per la nomina, ed erano “preferibilmente”:
“a) essere in servizio con contratto a tempo indeterminato con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturata con contratto a tempo indeterminato/determinato;
b) aver svolto, in via prioritaria, compiti rientranti tra quelli attribuiti al tutor scolastico e all’orientatore (funzione strumentale ovvero referente per l’orientamento, per il contrasto alla dispersione scolastica, nell’ambito del PCTO, per l’inclusione e attività similari e connesse a tali tematiche);
c) disponibilità ad assumere la funzione di tutor e di orientatore per almeno un triennio scolastico”
.
Per altro, quest’ultimo criterio, non costituisce un vincolo alla mobilità né una possibilità di permanenza nella scuola del personale precario.
Il MIM ha comunque previsto [Dir. 21.4.2023] la possibilità di attribuire un punteggio maggiorato ai fini delle graduatorie interne e per la mobilità per queste figure, da definire in contrattazione integrativa nazionale.