RSU – DIRITTI

INFORMAZIONE. Destinatari compensi accessori

Domanda
In seguito al nuovo art. 30, comma 10, lett. b3) del CCNL 2024, i dati relativi all’utilizzo delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa devono contenere per ciascuna delle attività retribuite, l’importo erogato e il numero dei lavoratori coinvolti, ma “fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito”.
Questa limitazione, oltre a rendere impossibile la “verifica” [art. 8, comma 10, CCNL 2024] degli esiti della contrattazione d’istituto del precedente anno scolastico, ci fa tornare ai tempi del segreto del “premio” della Buona Scuola renziana, quando i beneficiari di quella regalia dirigenziale restavano misteriosi e i loro nomi non erano divulgati.
Ma non c’è modo di sapere a quali unità di personale sono stati assegnati gli incarichi? Se sì, potete darmi i riferimenti per chiederlo?

Risposta
Dato per scontato che tutti gli atti di una pubblica amministrazione devono essere improntati alla “Trasparenza e tracciabilità” che deve essere “garantita attraverso un adeguato supporto documentale” [art. 9, d.P.R. n. 62/2013] resta da verificare chi abbia diritto all’accesso a questi documenti.
Per quanto riguarda la questione dei compensi aggiuntivi, ricordiamo che prima del nuovo CCNL e nonostante il parere contrario del Garante della privacy, molti tribunali nonché la Commissione per l’accesso agli atti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno accolto i ricorsi delle organizzazioni sindacali e del personale proprio in virtù del principio della trasparenza.
D’altronde la nuova, e esplicita, previsione di “segretezza” regalataci dalle OO.SS. sottoscrittrici del CCNL 2024, oltre a consolidare i “cerchi magici” intorno al DS grazie all’abuso delle risorse destinate a tutto il personale, sembra rafforzare il rischio di corruzione di cui si è occupata l’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC con la sua Delibera n. 430/2016.
Infatti, l’Allegato 1 di questa Delibera indica esplicitamente tra le misure di prevenzione dei processi a maggior rischio corruttivo riguardante le istituzioni scolastiche la “Pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti e dei destinatari, con indicazione della durata e del compenso spettante (art. 18 d.lgs. 33/2013)” e nell’Allegato 2 sono previsti tra gli “obblighi di pubblicazione” [una pubblicazione “tempestiva”, ai sensi dell’art. 8, d.lgs. n. 33/2013] gli “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)” che devono contenere l’“Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l’indicazione dell’oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico”.
Insomma, checché ne scriva il CCNL, sembra che un minimo di trasparenza anche in questo campo prevalga su una “riservatezza” che rischia di nascondere comportamenti impropri.
Pertanto, il personale a cui è stato assegnato un incarico dovrebbe essere già compreso negli Elenchi pubblicati “tempestivamente” dalla scuola e, qualora non fossero già stati pubblicati, è possibile richiederne l’accesso sulla base di questi riferimenti e del più generale “diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, tutelato dal d.lgs. n. 33/2013.

AFFISSIONE – Strumentazione informatica e mail

Domanda
Come RSU abbiamo chiesto al ds di utilizzare uno spazio del sito istituzionale della scuola e di fornirci gli indirizzi e-mail dei colleghi. Ancora non abbiamo avuto riscontro e temiamo che questa perdita di tempo possa preludere a un diniego. Cosa possiamo fare?

Risposta
Avete tutto il diritto di avere quanto chiedete. Potete richiamare l’art. 5, CCNQ sui diritti sindacali del 4.12.2017 che obbliga la scuola a far utilizzare “anche ausili informatici”. Inoltre, l’art. 1 del CCNQ 30.11.2023 ha aggiunto che “le amministrazioni forniscono, a richiesta, l’elenco degli eventuali indirizzi mail istituzionali del personale dipendente”.

DECADENZA RSU – Relazioni sindacali d’istituto

Domanda
Nella mia scuola sono rimaste soltanto due RSU rispetto alle 6 elette. Non c’è stata neanche la possibilità di surrogare i membri dimessi, trasferiti o pensionati. Come si svolgeranno le relazioni sindacali d’istituto?

Risposta
Essendo rimasti meno della metà dei componenti, le RSU sono decadute [art. 9, comma 5, ACNQ 12.4.2022].
In attesa di nuove elezioni i membri superstiti continuano a svolgere pienamente il proprio mandato sia per quanto riguarda le relazioni sindacali d’istituto [contrattazione, informazione e confronto] sia mantenendo la titolarità dei propri diritti sindacali [assemblee, affissione, locali, permessi, ecc.].

LOCALI PER LE RSU

Domanda
Siamo una scuola con 6 RSU perché superiamo i 200 dipendenti, in questo caso non dovremmo avere un locale a disposizione per le nostre attività?

Risposta
Sì, il comma 1 dell’art. 6 del CCNQ sui diritti sindacali del 4.12.2017, prevede che “Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione … l’uso continuativo di un idoneo locale comune – organizzato con modalità concordate con i medesimi – per consentire l’esercizio delle loro attività”.

PERMESSI SINDACALI RSU – Calcolo monte ore

Domanda
Come si stabilisce il monte ore complessivo dei permessi sindacali spettanti alle Rsu e come si procede alla sua distribuzione?

Risposta
Ai sensi dell’art. 28, comma 3, lett. a), CCNQ 4.12.2017, spettano alle RSU 25min. e 30sec. di permesso per ogni dipendente in servizio nella singola scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Una piccola quota, inferiore a quella di altri settori lavorativi, che i contratti di comparto potrebbero aumentare fino a 60min. [art. 10, comma 3, CCNQ 4.12.2017], sottraendoli a quelli destinati solo alle OO.SS. “maggiormente rappresentative” che ben se ne guardano di rinunciare a questo privilegio. 
Le RSU gestiscono autonomamente queste ore di permesso [art. 11, comma 2, CCNQ 4.12.2017] e possono prevedere nel proprio regolamento interno come utilizzarle. In assenza di previsioni specifiche il monte ore rimane unitario e il ds deve solo verificare che non venga superato il limite complessivo.

PERMESSI SINDACALI RSU – Motivi fruizione

Domanda
Sono una RSU e ho chiesto di fruire di un permesso sindacale per partecipare a un incontro sindacale. Ma il ds sostiene che i permessi servono solo per il tempo in cui si svolgono le trattative a scuola. Come stanno le cose?

Risposta
Il ds ha torto, ai sensi dell’art. 10, comma 5, CCNQ 4.12.2017, le RSU “possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale”.

PERMESSI SINDACALI RSU – Modalità fruizione

Domanda
Il dirigente scolastico deve autorizzare la fruizione dei permessi sindacali spettanti alle RSU?

Risposta
No, il ds deve soltanto verificare che non venga superato il monte ore complessivo di permessi calcolato nella scuola. Naturalmente per evitare disservizi, il ds “deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata” [art. 10, comma 7, CCNQ sui diritti sindacali 4.12.2017].