FERIE – FESTIVITÀ

CALCOLO FERIE PERSONALE PRECARIO

Domanda
Sono un supplente e volevo capire come calcolare le ferie che mi spettano.

Risposta 16.5.2025
Per verificare se il calcolo delle ferie è corretto applica questa formula:
360 : 32 [oppure 30*] = giorni contratto : giorni di ferie
* dipende se hai oltre 3 anni o meno di servizio «a qualsiasi titolo prestato» [art. 13, comma 4, CCNL 2007].

INTERRUZIONE FERIE PER MALATTIA DEL BAMBINO

Domanda
Le ferie possono essere interrotte per malattia del bambino di età inferiore ai tre anni?

Risposta
Dietro richiesta del dipendente, le ferie si possono interrompere solo se c’è il ricovero del bambino [art. 47, comma 4, d.lgs. n. 151/2001].

ATA. FERIE MATURATE E NON GODUTE NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

Domanda
Sono un assistente amministrativo che lo scorso a.s. ha ottenuto il trasferimento. Nella scuola di precedente titolarità non sono riuscito a fruire di tutte le ferie che avevo maturato. Quest’anno il DSGA sostiene che non ne avrei più diritto, visto anche che siamo oltre il mese di aprile. Quindi ho perso quei giorni?

Risposta
Come ribadisce l’art. 13, comma 8, CCNL 2007, le ferie sono un diritto irrinunciabile [art. 36, Cost] per recuperare le energie psico-fisiche e quindi non si possono “perdere”, infatti sempre lo stesso articolo del contratto [al comma 10] prevede che qualora non si siano fruite entro l’a.s. in cui sono maturate, “il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA”.
Quindi, come sostiene l’ARaN [CIRS99], è il dirigente scolastico che deve predisporre un piano ferie [anche se poi lo fa il DSGA] che “deve contemperare le esigenze di servizio (che comunque prevalgono) con le necessità e richieste del lavoratore”, e tenuto conto che la scuola è al corrente dei giorni di ferie che hai maturato e che non hai potuto [per malattia, congedi, o altro] prenderle entro aprile o non ti hanno sollecitato a farlo [evidentemente per “esigenze di servizio”], quel di norma ti permette di prenderle anche dopo, proprio perché “sono un diritto irrinunciabile”.
Ma, naturalmente questo dovrebbe essere un fatto eccezionale e si deve far di tutto affinché le ferie vengano godute entro il termine dell’a.s. in cui sono maturate. A questo proposito ancora l’ARaN evidenzia che “la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico (in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore.
Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse. Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici”
.
Conseguentemente non può essere attribuita al dipendente la responsabilità della mancata fruizione delle ferie con la loro “perdita”.

FERIE DOCENTI – Obbligo fruizione durante i periodi di sospensione delle lezioni

Domanda
Le scuole continuano a mettere in “ferie d’ufficio” i/le docenti supplenti nei periodi di sospensione dell’attività didattica. È corretta questa procedura?

Risposta
No, non è corretta. Le ferie vanno richieste [art. 13, comma 8, CCNL 2007 e art. 38, CCNL 2024] non possono essere imposte. Solo al momento della cessazione del servizio non saranno retribuiti quei giorni di cui sarebbe stato possibile fruire durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, come previsto dal comma 15 dello stesso art. 38 e dalla Dichiarazione congiunta n. 2: «… all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.»
E, comunque, sempre che il ds abbia invitato – il personale docente e ATA precario – «a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva» [Cass. ord. n. 16715/2024].

FERIE DI SEGUITO A MALATTIA

Domanda
Sono un collaboratore scolastico in malattia per un lungo periodo al termine del quale vorrei fruire di qualche giorno di ferie, ma dalla segreteria mi dicono che prima devo rientrare al lavoro e poi potrò andare in ferie. Non è possibile quindi prendere le ferie dal giorno successivo al termine della malattia?

Risposta
In segreteria sbagliano: puoi fruire delle ferie fin dal giorno immediatamente successivo a quello del termine della malattia.
Sul rapporto tra ferie e malattia è intervenuta anche la Corte Costituzionale dichiarando illegittima la previsione dell’art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.
Conseguentemente, anche il comma 13, dell’art. 38, CCNL Scuola 2024, continua a prevedere la sospensione delle ferie in caso di malattia protrattasi per più di 3 giorni e, quindi, ammettendo la prosecuzione immediata delle ferie al termine dello stesso periodo di malattia.
A fugare ogni eventuale residuo dubbio è anche intervenuta l’ARAN, con uno dei suoi Orientamenti applicativi dei contratti (RAL 1718), rilevando che “nessuna disposizione, legale o contrattuale, vieta in assoluto la fruizione delle ferie da parte del dipendente, dopo la fruizione di un periodo di assenza per malattia dello stesso”.

FERIE – Interruzione per malattia

Domanda
Mi sono ammalato durante le ferie. Come devo comportarmi con la segreteria? Posso interrompere le ferie?

Risposta
Sì. Puoi sospendere le ferie, ma solo se sei ricoverato oppure se la malattia dura più di 3 giorni. Comunicalo alla scuola [art. 38, comma 13, CCNL 2024].

FERIE. Frazionamento

Domanda
Il personale ATA è obbligato a fruire di 15 giorni di ferie continuative nel periodo 1 luglio-31 agosto?

Risposta
No, questa previsione [art. 38, comma 11, CCNL 2024] non è un obbligo, ma una tutela per il personale che volesse fruirne. Quindi – “compatibilmente con le esigenze di servizio” e “nel rispetto dei turni prestabiliti” – è possibile chiedere periodi più brevi.

FESTIVITÀ SOPPRESSE

Domanda
Il mio preside ha invitato tutti i docenti a presentare una richiesta per usufruire del congedo per festività soppresse nei giorni dai lui stabiliti. Lo può fare, o siamo noi a stabilire quando li dobbiamo prendere? 

Risposta
No, non lo può fare. Sono i dipendenti a richiedere anche le festività soppresse (art. 14, comma 2, CCNL 2007), che devono essere “fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione dell’attività didattica”