PROCEDIMENTI DISCIPLINARI personale docente e ATA – Focus

Focus su: PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PERSONALE DOCENTE E ATA

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Convegno 24 maggio. LA CRISI DEL RUOLO INSEGNANTE

Convegno di Aggiornamento/Formazione con esonero dal servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 8, CCNL 2019/2021, per il personale DOCENTE della Scuola pubblica statale

venerdì 24 maggio 2024
ore 9.00-13.00

IISS “Alessandro Volta”, passaggio dei Picciotti, 1 – Palermo

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RELAZIONI E VIDEO DEL CONVEGNO

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LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA CANCELLA LE ILLEGITTIME SANZIONI DISCIPLINARI DEI PRESIDI SCERIFFO

Con la sentenza n. 153/2023, pubblicata lo scorso 25 ottobre, la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Perugia ha accolto il ricorso patrocinato dai COBAS Scuola e annullato, dichiarandole illegittime, tutte e cinque sanzioni irrogate serialmente dalla dirigente scolastica protempore dell’ITT Allievi da Sangallo di Terni che tra il gennaio 2016 e il febbraio 2018 ha illegittimamente sospeso dal servizio e dallo stipendio un docente per un totale di sette giorni. 

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MODIFICHE AL CODICE DI COMPORTAMENTO: ALTRI LIMITI ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DI CRITICA

Riportiamo di seguito alcuni stralci di un più ampio commento, di prossima pubblicazione, redatto dall’avv. Giuseppe Nobile, sulle modifiche recentemente apportate al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che si applica anche al personale scolastico.

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Solidarietà a Antonio Mazzeo

Totale solidarietà dei COBAS Scuola ad Antonio Mazzeo

Antonio Mazzeo, docente e peace researcher, da sempre impegnato, personalmente e professionalmente, sui temi della pace, da anni osserva e denuncia l’invasività delle forze armate non solo per esercitazioni e installazioni militari, ma anche per l’autopromozione che svolgono all’interno delle nostre scuole pubbliche. Oggi è sottoposto a processo, per “diffamazione a mezzo stampa”, in qualità di autore dell’articolo pubblicato il 21 ottobre 2020 su alcune testate giornalistiche, dal titolo “A Messina Sindaco e Prefetto inviano l’esercito nelle scuole elementari e medie con il plauso dei Presidi”.

In effetti, Antonio Mazzeo aveva criticato la preside di un istituto comprensivo di Messina che, obbedendo a discutibili disposizioni anti-assembramento emanate da sindaco e prefetto in fase covid 19 – siamo all’ottobre 2020 – consentiva il posizionamento di militari della Brigata Aosta davanti all’ingresso della scuola primaria, con lo spavento dei bambini e le proteste dei genitori. Il quasi unanime sconcerto per i presìdi armati dell’Esercito in una scuola primaria convinse Prefettura e Comune di Messina a revocare d’urgenza il (presunto) ordine di invio e utilizzo dei militari a fini anti-assembramento. Così il giorno successivo, 22 ottobre, nella scuola di Paradiso si presentarono solo due vigili urbani, in moto e disarmati.

Nonostante tutto, la DS dell’istituto dichiarò alla stampa di condividere l’operato dei militari e la legittimità del provvedimento di “ordine pubblico”, ritenendo lesive della sua dignità le seguenti affermazioni di Antonio Mazzeo secondo cui la DS: “oltre a essere evidentemente anni luce distante dai modelli pedagogici e formativi che dovrebbero fare da fondamento della Scuola della Costituzione repubblicana (il ripudio della guerra e l’uso illegittimo della forza; l’insostituibilità della figura dell’insegnante e l’educare e il non reprimere, ecc.), si mostra ciecamente obbediente all’ennesimo Patto per la Sicurezza Urbana, del tutto arbitrario ed autoritario e che certamente non può e né deve bypassare i compiti e le responsabilità del personale docente in quella che è la promozione e gestione delle relazioni con i minori”.

Noi non solo esprimiamo totale solidarietà ad Antonio Mazzeo, ma lo ringraziamo per la difesa della scuola della Costituzione, soprattutto oggi dopo le gravi dichiarazioni del Presidente del Senato, promotore della cosiddetta “mini naja volontaria”, che prevede per i giovani una serie di incentivi come crediti per la carriera scolastica e per i concorsi pubblici. Ribadiamo, infine, che voci come quella di Antonio non potranno essere imbavagliate perché stanno a difesa della società civile e di quella parte di essa, gli studenti, che ha pieno diritto di svilupparsi libera dalla presenza militare.

Esecutivo nazionale COBAS Scuola

Annullata la sospensione di una nostra iscritta inflitta dal dirigente scolastico

Il Giudice del Lavoro annulla un provvedimento disciplinare di sospensione di una docente irrogato da una Dirigente Scolastica

Il Giudice del Lavoro di Catania ha annullato il provvedimento disciplinare di sospensione di due giorni adottato nei confronti di una docente del Liceo Classico Cutelli-Salanitro di Catania, condannando l’Amministrazione resistente (Ministero dell’Istruzione) alla restituzione della retribuzione trattenuta e a rifondere le spese di lite.

I fatti. 
All’insegnante era stato contestato di essersi arbitrariamente assentata dal servizio. In effetti, la docente aveva regolarmente richiesto di poter usufruire, come previsto dal CCNL vigente, di due giorni di permessi retribuiti per motivi familiari, individuati fra i giorni di ferie.

L’art. 15 del CCNL prevede infatti che: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

La Dirigente Scolastica del L.C. Cutelli – Salanitro aveva rifiutato la richiesta e, una volta che l’insegnante aveva comunque esercitato il proprio diritto, usufruendo dei due giorni di esonero dal servizio, aveva avviato un procedimento disciplinare, conclusosi con un provvedimento di sospensione.

Secondo il Giudice del Lavoro però, si è trattato di una ”misura illegittimamente applicata (in tal senso cfr. Cass. Civ., Sez. Lav, 17 giugno 2010. n. 14628: id. 11 ottobre 2016, n. 20429), allorquando la sanzione sia irrogata dal Dirigente e responsabile della struttura in luogo dell’U.P.D., e dunque sulla base di minori garanzie di terzietà, corrispondendo la figura di chi è preposto al dipendente e di chi giudica del medesimo in sede ammnistrativa”.

Ancora, “la competenza ad irrogare la sanzione della sospensione dal servizio è dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e non del Dirigente Scolastico”.

Due domande finali.

Per quale motivo, pur essendoci chiari pronunciamenti della Corte di Cassazione, una Dirigente Scolastica decide di non tenerne conto avviando un procedimento e prendendo provvedimenti quasi sicuramente destinati ad essere annullati dinanzi al tribunale del lavoro, determinando, anche, un esborso per l’Amministrazione?

Ma soprattutto, visto che si sta trattando sul nuovo CCNL, non è giunta l’ora di modificare un procedimento disciplinare, quello scolastico, che da un lato equipara il DS al datore di lavoro e dall’altro non prevede obbligatoriamente che si debba svolgere, di fronte a un terzo, un tentativo di conciliazione?

Cobas Scuola Catania

CROCEFISSO IN AULA. SENTENZA DELLA CASSAZIONE

L’ESPOSIZIONE AUTORITATIVA DEL CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE NON È COMPATIBILE CON LA LAICITÀ DELLO STATO

Annullata la sanzione disciplinare per aver rimosso dalla classe il simbolo religioso 

La lunga battaglia civile del prof. Franco Coppoli sulla laicità degli ambienti formativi, patrocinata dall’UAAR, dai COBAS Scuola e dagli avvocati Fabio Corvaja e Simonetta Crisci è arrivata ad una importante sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che hanno annullato la sanzione disciplinare e la sentenza della Corte di Appello di Perugia 165/14 con rinvio ad altra corte, per illegittimità dell’ordine di servizio del dirigente scolastico. La Corte ha stabilito l’l’importante principio che l’ostensione obbligatoria o autoritativa nella scuola pubblica del crocifisso è incompatibile con l’indispensabile distinzione degli ordini dello Stato dalle confessioni religiose.

Il docente era stato sospeso nel 2009, per un mese dallo stipendio e dall’insegnamento, per aver rimosso, in autotutela, il crocifisso dall’aula dove insegnava durante la sua ora di lezione, per garantire la dovuta laicità  e inclusività degli ambienti educativi.

Dopo un lungo iter, questa sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione è importante perché definisce che l’affissione del crocefisso da parte di dirigenti scolastici e della Pubblica Amministrazione è incompatibile con il principio di laicità dello Stato.

Nella sentenza è affermato che l’autorità pubblica non può promuovere con effetti vincolanti — e dunque  con  implicazione  sanzionatoria per chi entri in contrasto con quella prescrizione — un  simbolo  religioso, neanche con la semplice e passiva esposizione silenziosa su una parete.

Nella sentenza si ricorda che l’affissione del crocefisso nelle scuole è stata imposta dal fascismo, che subito dopo la marcia su Roma iniziò quel processo di affiancamento della chiesa cattolica che portò ai patti lateranensi nel febbraio 1929.

Oggi non esiste più alcuna religione di Stato e la laicità dello Stato è un principio costituzionale fondamentale come ribadito dalla Cassazione con questa sentenza. 

Un secondo principio importante è che la scuola non è “un servizio a domanda”: la circolare del dirigente scolastico era illegittima anche perché basata solo sulla richiesta della maggioranza degli studenti, senza tener conto delle diverse esigenze  rappresentate dalla minoranza degli studenti e dallo stesso prof. Coppoli.

L’Istituzione scolastica autonoma, tramite gli organi collegiali e, nello specifico, il consiglio di classe (non il dirigente scolastico autoritativamente) deve trovare un “ragionevole aggiustamento” fra le diverse istanze. In particolare, la Corte propone a titolo esemplificativo tre possibilità: a) l’affissione sulla parete accanto al crocifisso di un simbolo rappresentativo della cultura laica; b) una diversa collocazione spaziale del crocifisso non alle spalle del docente; c) l’uso non permanente della parete con il momentaneo e rispettoso spostamento del crocifisso durante l’ora di lezione del docente, che è esattamente il comportamento tenuto dal prof. Coppoli, che a fine lezione rimetteva il crocifisso sulla parete.

Affermando che il crocifisso è un simbolo passivo la sentenza ha, invece, respinto la questione della discriminazione.

Va sottolineato che la soluzione prospettata dalla Corte apre alla possibilità che nella pratica si arrivi ad una forte differenziazione di pratiche tra le scuole con l’affissione di diverse rappresentazioni religiose con una pericolosa moltiplicazione dei simboli religiosi nelle aule; è preferibile una soluzione alla francese con il divieto di esposizione di simboli religiosi nelle aule. Va evitato, in ogni caso, l’uso discriminatorio dei simboli religiosi o culturali, contrario alla ratiodella sentenza che ribadisce continuamente che in materia di religione nessun rilievo può essere attribuito al criterio quantitativo, al criterio di maggioranza e che la scuola pubblica non ha e non può avere un proprio credo da imporre: l’ambiente scolastico è sottratto al principio di autorità trascendentale!

 I COBAS della scuola, docenti e ATA, continueranno a lavorare per costruire una comunità educativa inclusiva, libera e critica ed evitare un uso strumentale, escludente e discriminatorio dei simboli religiosi.

VITTORIA COBAS: DIRIGENTE NON PUÒ SOSPENDERE DOCENTE

Importante risultato dei COBAS DELLA SCUOLA di TERNI a tutela dei diritti dei docenti: anche dopo il d.lgs. “Madia” n. 75/2017 “i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura, sono dunque Illegittimi tutti i provvedimenti disciplinari di sospensione irrogati dal 2009 dai DS!

Il Giudice dott.ssa Michela Francorsi del Tribunale di Terni, con sentenza n. 294 del 15 luglio 2020, ha accolto il ricorso del prof. Franco Coppoli, patrocinato dai COBAS Scuola tramite le avvocate Gabriella Caponi e Valentina Fratini, e conseguentemente annullato la sanzione disciplinare al docente e condannato il MIUR-Direzione Regionale AT per la provincia di Terni e l’USR per l’Umbria, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, prof.ssa Cinzia Fabrizi, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 2.300.

La vertenza riguarda il docente, sospeso due giorni dal servizio e dallo stipendio dalla dirigente dell’ITT “Allievi-Sangallo” di Terni in quanto dopo aver firmato il registro di classe si rifiutava di apporre una seconda firma in un foglio presenze, ritenuta illegittima e vessatoria. La sentenza, pur non entrando nel merito, accoglie l’eccezione preliminare e riconosce l’illegittimità della sospensione in quanto, anche dopo il decreto “Madia” i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura scritta e che quindi i presidi non possono irrogare sospensioni dal servizio e dallo stipendio ai docenti. In particolare la Giudice afferma che “Deve ritenersi fondata l’eccepita nullità della sanzione disciplinare per incompetenza […] del Dirigente scolastico ad irrogare sospensione”.

Un successo a tutto tondo per i docenti della scuola pubblica, per la libertà di insegnamento e per il carattere democratico della scuola, una sentenza che, di fatto, spunta l’arma della ritorsione e del ricatto disciplinare dei presidi “sceriffo” contro i docenti, che rafforza le battaglie per una scuola comunità-educante collegiale, dove possano convivere e si confrontino democraticamente e senza minacce di rappresaglia disciplinare diverse pratiche educative e relazionali, contro i tentativi di disciplinamento e di standardizzazione della didattica e di limitazione dei diritti dei lavoratori della scuola e la libertà di insegnamento garantita dall’art. 33 della Costituzione.

Infatti, con il decreto legislativo n. 150/2009 “Brunetta” e successivamente con il d.lgs n. 75/2017 “Madia” si era tentato di imporre alla scuola pubblica un modello aziendale e padronale con la strategia del bastone e della carota: punire i docenti che rivendicavano una scuola libera e democratica e premiare la fedeltà dello staff, dei sottoposti alla scuola delle “competenze”, dei quiz INVALSI, della standardizzazione.

Se la carota del “bonus premiale” è stata cancellata con l’ultima legge finanziaria nel dicembre 2019, il bastone delle sanzioni disciplinari contro i docenti “contrastivi” (come li definisce un sindacato dei presidi) è stato rotto con le lotte e con le vertenze in tribunale che hanno riconosciuto l’illegittimità della sospensione dal servizio e dallo stipendio irrogate dai dirigenti scolastici.

Come COBAS DELLA SCUOLA abbiamo già ottenuto nel 2017 una prima importante vittoria (successivamente confermata in Corte di Appello di Perugia) contro il decreto Brunetta.

In violazione del Testo Unico e del CCNL il “Decreto Madia” aveva cercato di rimettere in mano ai dirigenti scolastici il bastone disciplinare, oggi questa sentenza conferma l’illegittimità delle sospensioni dal servizio da parte dei DS e quindi la fine del loro uso disciplinare, padronale e autoritario!

Invitiamo tutti/e i e le docenti che sono state sanzionati/e dai dirigenti con provvedimenti disciplinari di sospensione a rivolgersi ai COBAS Scuola per tutelare i propri diritti, la libertà di insegnamento, la propria dignità e professionalità.

LIBERTÀ DI CRITICA E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

ARCHIVIATO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CONTRO IL DOCENTE, DIFESO DAI COBAS SCUOLA, CHE AVEVA ESERCITATO IL PROPRIO DIRITTO DI CRITICA

In questi giorni i COBAS SCUOLA Trieste hanno ricevuto dall’Ufficio Scolastico Regionale del FVG l’informazione che il procedimento disciplinare a carico del docente, che aveva manifestato da libero cittadino la propria critica al film “Red Land – Rosso Istria”, è stato archiviato in maniera definitiva.

Ricordiamo che nei giorni seguenti all’episodio si era scatenata una canea rabbiosa da parte del mondo politico, associativo e istituzionale che aveva raggiunto i livelli di una vera e propria gogna pubblica con l’assessora comunale Brandi e associazioni di estrema destra che invocavano provvedimenti disciplinari, arrogandosi il diritto di dire che cosa può fare o non fare un docente nel suo tempo libero. Infatti, nonostante il docente avesse agito da libero cittadino esprimendo il proprio diritto di critica, senza aver denigrato qualcuno, o aver l’intento di denigrare qualcuno, c’era chi aveva la presunzione di zittire il dissenso, di imporre il pensiero unico illudendosi che manipolazioni e narrazioni pseudostoriche potessero essere immuni da critiche.

Da subito come COBAS SCUOLA avevamo rispedito al mittente questi attacchi chiaramente mirati a colpire la libertà di espressione di un cittadino, facendo leva sul suo ruolo di docente che, nella visione distorta di certa politica, avrebbe dovuto sospendere il proprio pensiero critico, piegando la schiena alla maggioranza politica di turno.

Difronte a tale protervia e arroganza I COBAS SCUOLA del FVG hanno difeso con orgoglio la dignità e la professionalità del docente così come la sua libertà di cittadino così volgarmente attaccata. Una difesa che si fa purtroppo sempre più urgente nel nostro Paese dove, ad esempio, a Monfalcone c’era chi pensava di aprire uno sportello d’ascolto per accogliere le lamentele contro professori “politicizzati” perché troppo di sinistra, o che hanno punito insegnanti perché non avevano “sorvegliato” il pensiero e il lavoro dei loro studenti, come accaduto a Palermo.

Riconosciamo all’Ufficio Scolastico Regionale la capacità di aver posto correttamente nell’alveo istituzionale tale incresciosa vicenda, riconducendola al suo esito naturale, vale a dire l’archiviazione, come da noi richiesto.

Non si capisce invece perché la Dirigente Scolastica per prima non abbia avuto la fermezza di rigettare le accuse mosse contro un docente della sua scuola, accuse che alla fine si sono sgretolate come un castello di sabbia e che potevano essere affrontate con un semplice confronto.

Ciò deve servire da riflessione in un sistema scolastico dove si è deciso di abbandonare la via del confronto preferendo quella sanzionatoria o dei procedimenti disciplinari, snaturando quello che è lo spirito e il senso della scuola.

I COBAS SCUOLA di Trieste rinnovano solidarietà e apprezzamento al loro iscritto e confermano il loro impegno nel difendere la dignità professionale e la libertà di chi lavora nella scuola.

Trieste, 14 settembre 2019

SOLIDARIETÀ E SOSTEGNO ALLA DOCENTE DELL’ITI VITTORIO EMANUELE III DI PALERMO COLPITA DALL’INSENSATA E REPRESSIVA SANZIONE DELL’USR SICILIA

Sconcerto e rabbia suscita il provvedimento disciplinare inflitto dall’Ufficio Scolastico Regionale ad una docente dell’ITI Vittorio Emanuele III di Palermo. Il fatto che ha determinato l’irrogazione della grave sanzione si è verificato il 27 di gennaio in seno alle attività della scuola in occasione della giornata della memoria. In quell’occasione un gruppo di studenti della professoressa Dell’Aria svolgendo il compito assegnato hanno illustrato una presentazione in cui in due slides suggerivano un accostamento tra gli effetti della promulgazione delle leggi razziali e l’emanazione del decreto sicurezza e tra la conferenza di Evian del ‘38 e il vertice di Innsbruck del 2018, la prima per decidere la ripartizioni degli ebrei in fuga dalla Germania nazista e il secondo per concordare la ripartizione in Europa dei migranti. Ebbene la prof.ssa è stata sanzionata dai solerti funzionari ministeriali con una sospensione dal servizio di 15 giorni e con una proporzionale decurtazione dello stipendio per mancato controllo sul lavoro dei suoi alunni! Ci chiediamo, dove sta il mancato controllo della docente? Forse nel fatto che questi hanno dimostrato di aver sviluppato un’acuta capacità critica e di pensiero? Forse che di questi argomenti si può discutere nell’agone della polemica politica ma che la scuola deve astenersi da qualsivoglia forma di analisi critica della realtà sociale e culturale e limitarsi a forme di addestramento al lavoro, allo sviluppo di asettiche competenze?

È proprio questo che più di tutto preoccupa, questa insensata e inammissibile voglia di imbrigliare e dirigere le forme di costruzione del sapere e della consapevolezza individuale, compiti che la scuola pubblica ha il dovere istituzionale di realizzare e che, non a caso, in altre tristi stagioni della nostra storia sono stati conculcati e repressi in ogni modo.

Attualizzando le manifestazioni più intolleranti dell’autoritarismo del periodo fascista, in cui ogni forma di dissenso e di critica veniva scientificamente e violentemente perseguitata, potremmo dire che i ripetuti episodi di sequestro di striscioni con scritte di contestazione nei confronti del ministro dell’interno, oppure la mancanza di qualsiasi forma di intervento istituzionale di condanna dei fatti di Casalbruciato, di stigmatizzazione della violenza inaudita espressa nei confronti di una donna e della sua bambina, qualche inevitabile suggestione ed inevitabile accostamento lo suggerisce anche a noi! E non pensiamo di essere tendenziosi o faziosi, pensiamo solo che la posta in gioco sia talmente alta, la difesa della libertà di espressione e della libertà tout court, che si debba manifestare un’intransigente opposizione ad ogni segnale di deriva autoritaria. Non ce lo possiamo permettere, nessuno può ripercorrere le strade che hanno portato ai periodi più bui e disperati della nostra storia.

Per questo esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla docente colpita da un così duro ed insensato provvedimento e chiediamo, nel suo interesse ma anche in quello di tutti noi e del nostro lavoro, l’immediata revoca della sanzione ed una completa riabilitazione del valore della sua attività di insegnamento.

Chiediamo invece una doverosa verifica sui procedimenti e sui parametri di valutazione, insomma sui “controlli” questi sì totalmente faziosi, che hanno portato alla determinazione di una misura così repressiva e sulla quale fin ai più alti vertici del ministero e del governo ricade una responsabilità gravissima.

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