VITTORIA COBAS: DIRIGENTE NON PUÒ SOSPENDERE DOCENTE

Importante risultato dei COBAS DELLA SCUOLA di TERNI a tutela dei diritti dei docenti: anche dopo il d.lgs. “Madia” n. 75/2017 “i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura, sono dunque Illegittimi tutti i provvedimenti disciplinari di sospensione irrogati dal 2009 dai DS!

Il Giudice dott.ssa Michela Francorsi del Tribunale di Terni, con sentenza n. 294 del 15 luglio 2020, ha accolto il ricorso del prof. Franco Coppoli, patrocinato dai COBAS Scuola tramite le avvocate Gabriella Caponi e Valentina Fratini, e conseguentemente annullato la sanzione disciplinare al docente e condannato il MIUR-Direzione Regionale AT per la provincia di Terni e l’USR per l’Umbria, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, prof.ssa Cinzia Fabrizi, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 2.300.

La vertenza riguarda il docente, sospeso due giorni dal servizio e dallo stipendio dalla dirigente dell’ITT “Allievi-Sangallo” di Terni in quanto dopo aver firmato il registro di classe si rifiutava di apporre una seconda firma in un foglio presenze, ritenuta illegittima e vessatoria. La sentenza, pur non entrando nel merito, accoglie l’eccezione preliminare e riconosce l’illegittimità della sospensione in quanto, anche dopo il decreto “Madia” i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura scritta e che quindi i presidi non possono irrogare sospensioni dal servizio e dallo stipendio ai docenti. In particolare la Giudice afferma che “Deve ritenersi fondata l’eccepita nullità della sanzione disciplinare per incompetenza […] del Dirigente scolastico ad irrogare sospensione”.

Un successo a tutto tondo per i docenti della scuola pubblica, per la libertà di insegnamento e per il carattere democratico della scuola, una sentenza che, di fatto, spunta l’arma della ritorsione e del ricatto disciplinare dei presidi “sceriffo” contro i docenti, che rafforza le battaglie per una scuola comunità-educante collegiale, dove possano convivere e si confrontino democraticamente e senza minacce di rappresaglia disciplinare diverse pratiche educative e relazionali, contro i tentativi di disciplinamento e di standardizzazione della didattica e di limitazione dei diritti dei lavoratori della scuola e la libertà di insegnamento garantita dall’art. 33 della Costituzione.

Infatti, con il decreto legislativo n. 150/2009 “Brunetta” e successivamente con il d.lgs n. 75/2017 “Madia” si era tentato di imporre alla scuola pubblica un modello aziendale e padronale con la strategia del bastone e della carota: punire i docenti che rivendicavano una scuola libera e democratica e premiare la fedeltà dello staff, dei sottoposti alla scuola delle “competenze”, dei quiz INVALSI, della standardizzazione.

Se la carota del “bonus premiale” è stata cancellata con l’ultima legge finanziaria nel dicembre 2019, il bastone delle sanzioni disciplinari contro i docenti “contrastivi” (come li definisce un sindacato dei presidi) è stato rotto con le lotte e con le vertenze in tribunale che hanno riconosciuto l’illegittimità della sospensione dal servizio e dallo stipendio irrogate dai dirigenti scolastici.

Come COBAS DELLA SCUOLA abbiamo già ottenuto nel 2017 una prima importante vittoria (successivamente confermata in Corte di Appello di Perugia) contro il decreto Brunetta.

In violazione del Testo Unico e del CCNL il “Decreto Madia” aveva cercato di rimettere in mano ai dirigenti scolastici il bastone disciplinare, oggi questa sentenza conferma l’illegittimità delle sospensioni dal servizio da parte dei DS e quindi la fine del loro uso disciplinare, padronale e autoritario!

Invitiamo tutti/e i e le docenti che sono state sanzionati/e dai dirigenti con provvedimenti disciplinari di sospensione a rivolgersi ai COBAS Scuola per tutelare i propri diritti, la libertà di insegnamento, la propria dignità e professionalità.

CONDANNATO IL COMUNE DI CASTELVETRANO PERCHÉ NON HA GARANTITO L’ASSISTENZA AI DISABILI

CONDANNATO IL COMUNE DI CASTELVETRANO PERCHÉ NON HA GARANTITO L’ASSISTENZA AI DISABILI
Lo scorso 13 maggio, il Tribunale di Marsala ha accolto il ricorso proposto dall’avv. Mariachiara Garacci contro il Comune di Castelvetrano che non ha garantito a una alunna di una scuola della città le diciotto ore settimanali di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, che le spettavano, anche con le modalità di insegnamento “a distanza”.
L’Ordinanza del Tribunale ribadisce alcuni principi fondamentali che qui è opportuno riportare testualmente, affinché diventino patrimonio condiviso per tutelare sempre di più i diritti dei/lle disabili, delle loro famiglie e anche di lavoratori e lavoratrici, che proprio in questo periodo di sospensione delle attività didattiche “in presenza” sono stati tra i soggetti più penalizzati.
Tra i passaggi più significativi:
– la Corte di Cassazione in numerose e recenti sentenze “ha statuito che, una volta approvato il “piano educativo individualizzato”… tale piano obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il sostegno all’alunno in situazione di handicap per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili”;
“Nessuna rilevanza può attribuirsi al verbale del gruppo GLO… poiché in alcun modo assimilabile ad un provvedimento amministrativo e inidoneo a costituire modifica del PEI già adottato…”;
– le competenze degli Enti Locali in tema di integrazione scolastica oltre a essere previste dalla legislazione nazionale (artt. 42 e 45 d.P.R. n. 616/1977, art. 315 d.lgs. n. 297/1994) sono confermate dalla normativa regionale siciliana (art. 10 L.R. n. 68/1981, art. 22 L.R. n. 15/2004 e art. 6 della L.R. n. 24/2016 );
“l’assistenza in questione si pone come assistenza specialistica ad personam da fornirsi al singolo studente con disabilità, per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione presenti nell’alunno – sì che essenziale si rivela l’attività del detto assistente personale, quale operatore che media la comunicazione e l’autonomia dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui nell’ambiente scolastico, in quanto finalizzata ad assicurare allo studente un regolare apprendimento”.
Il Tribunale ha anche condannato il Comune di Castelvetrano al pagamento delle spese processuali.
Un nuovo successo a tutela dei soggetti più fragili che si aggiunge alle numerose altre battaglie che l’avv. Mariachiara Garacci e i Cobas Sicilia sostengono insieme alle famiglie per ristabilire i diritti violati dai comportamenti discriminatori di troppe Amministrazioni.

CONDANNATO DIRIGENTE CHE NON FORNISCE INFORMAZIONI ALLE RSU

Accolto il ricorso dei COBAS Scuola per condotta antisindacale al Liceo ”Cagnazzi” di Altamura (BA)

Il Giudice del Lavoro ha acclarato un comportamento antisindacale di omessa, tardiva e parziale informazione preventiva e successiva alle RSU.

I Cobas – Comitati di base della scuola della provincia di Bari, esprimono viva soddisfazione per il recente Decreto del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari (n. 43495/2019) a tutela delle prerogative sindacali dell’RSU e dell’’Organizzazione Sindacale Cobas Scuola

Il fatto: Il dirigente scolastico del Liceo “Cagnazzi” di Altamura (Bari) non adempiva compiutamente all’obbligo di fornire, in modo tempestivo ed esauriente, l’informazione preventiva e successiva alla RSU eletta nella lista dei Cobas, impedendo, di fatto, lo svolgimento della funzione della RSU in sede di contrattazione, “… in quanto le è stato impedito di formulare pareri, osservazioni, informare i propri iscritti, chiedere, eventualmente, pronunce sui pareri formulati, ecc… , sulla base di una completa informazione”.

La RSU Cobas, prima, e i Cobas Scuola Bari, successivamente, avevano invitato e diffidato più volte la dirigenza scolastica a fornire i documenti relativi all’informazione preventiva e successiva così come stabilito dal CCNL vigente. Il DS forniva solo parte dell’informazione e con “ingiustificato ritardo”, negando, di fatto, il diritto della RSU di partecipare attivamente ed efficacemente alla contrattazione integrativa, in rappresentanza del personale della scuola.

I Cobas Scuola hanno depositato ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970) per vedere riconosciuto il diritto negato e chiedere la condanna del DS per comportamento antisindacale.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Bari ha accolto le richieste dell’organizzazione sindacale Cobas Scuola facendo chiarezza, tra l’altro, sul diritto da parte della RSU di conoscere, acquisendone copia, i nominativi e tutti i compensi accessori, di fonte contrattuale e non contrattuale, riconosciuti al personale, nonché l’elenco dettagliato dei docenti assegnatari del BONUS premiale docenti, con i relativi importi e con l’indicazione dei punteggi analitici attribuiti dal Dirigente Scolastico a ciascun docente.

Il giudice ha dichiarato, con provvedimento ex art. 28 Statuto lavoratori, l’antisindacalità della condotta posta in essere dal Dirigente del Liceo “consistente nella omessa e/o insufficiente e, in ogni caso, tardiva informativa preventiva e successiva ai sensi degli artt. 5-6-22 CCNL Comparto Scuola 2016-2018”, ordinando “di rimuovere gli effetti di tale condotta, astenendosi per il futuro dal porre in essere analoghi comportamenti e fornendo la prescritta informativa preventiva e successiva alla organizzazione sindacale ricorrente” e condannava, altresì, l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.

I Cobas scuola di Bari e della Puglia esprimono viva soddisfazione per questa positiva sentenza che ristabilisce diritti sindacali spesso negati, da taluni dirigenti scolastici, e colgono l’occasione per esprimere grande apprezzamento sia per la RSU Cobas Scuola, prof. Vincenzo Rinaldi, per la determinazione e la perseveranza dimostrata nel perseguire l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro del personale e contribuire al corretto funzionamento della scuola, sia per l’avvocata Loretta Moramarco, per la professionalità ed il contribuito dato al conseguimento di questo risultato.

Bari, 15 ottobre 2019 – Cobas Scuola Bari

Convegno: QUALI TUTELE PER I LAVORATORI E LE LAVORATRICI DELLA SCUOLA? – Palermo 17-4-2019

CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica

ENTE FORMATORE – Dir. MIUR n. 170/2016 viale Manzoni 55, 00185 Roma – tel. 06 70452452 fax 06 77206060 cesp@centrostudi-cesp.it Sezione regionale siciliana, piazza Unità d’Italia n. 11 – Palermo 091 349192 – 091 6258783 – cobasscuolapalermo.com/cesp-sicilia/ – sicilia.cesp@gmail.com

Attività di Formazione per il personale docente e Ata della Scuola pubblica statale di ogni ordine e grado della provincia di Palermo


QUALI TUTELE PER I LAVORATORI E LE

LAVORATRICI DELLA SCUOLA?

L’azione sindacale e giudiziaria

nei meandri di leggi e contratti

mercoledì 17 aprile 2019 – ore 8.30 – 14,00

I.I.S.S. “G. Damiani Almeyda – F. Crispi”

largo Mineo n. 4 (ex piazza Campolo) – PALERMO

per iscriversi al convegno: http://www.cobasscuolapalermo.com/cesp


PROGRAMMA

ore 8.30 – Registrazione delle presenze

ore 9.00/12.30 – Relazioni

LA TUTELA DEI DIRITTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI DI DOCENTI E ATA

prof. Ferdinando Alliata, CSP Palermo

LA TUTELA GIUDIZIARIA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

avv. Mariachiara Garacci

LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE

prof. Giuseppe Arcidiacono, CESP Catania

ore 12.30 – Dibattito

ore 13.30 – Conclusioni

LA LOCANDINA DEL CONVEGNO

IL MODELLO PER LA RICHIESTA DI ESONERO

Iscrizione gratuita per tutto il personale docente ed ATA (anche precario) su:

http://www.cobasscuolapalermo.com/cesp

Verrà rilasciato idoneo attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente Il personale docente e ATA fruisce dei permessi retribuiti previsti dall’art. 64 del CCNL 2006/2009


ORDINANZA DEL TAR SICILIA CONTRO LE PERICOLOSE “CLASSI POLLAIO”

UN’ALTRA IMPORTANTE ORDINANZA DEL TAR SICILIA

CONTRO LE PERICOLOSE “CLASSI POLLAIO”

Il TAR Sicilia con l’ordinanza n. 252/2019 ha riconosciuto quanto da noi sempre sostenuto: l’eccessivo numero di alunni per classe – oltre a non garantire la qualità della didattica – viola la normativa sulla sicurezza e prevenzione antincendio e aggrava i rischi per l’incolumità pubblica.

Ancora una volta, i genitori degli studenti di un istituto superiore della provincia di Palermo, rappresentati e difesi dall’avvocata Mariachiara Garacci, sono stati costretti a impugnare un provvedimento con cui la dirigente scolastica aveva disposto “la formazione, per l’anno scolastico 2018/2019, della classe (omissis) con un numero di alunni, in presenza di disabili, eccedente e in contrasto con le disposizioni normative vigenti”.

Il Tribunale ha acquisito il dato della capienza dell’aula che ospita la classe in questione e ha verificato che questa assicura solamente“una superficie netta per occupante di 1,265 mq.”che quindi “non rispetta i limiti di densità previsti dal d.m. 18 dicembre 1975”che invece prevedono 1,96 mq per alunno nel caso di attività didattiche “normali”.

Tra dicembre 2018 e gennaio 2019 il TAR ha anche richiesto all’istituto dei chiarimenti per quanto riguarda le norme antincendio, ma anche in questo caso “nei chiarimenti resi dall’amministrazione resistente non è stato delineato il puntuale rispetto dell’art. 5 del d.m. 26 agosto 1992”che riguarda l’affollamento previsto dalle norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.

Alla luce di queste violazioni della normativa sulla sicurezza e prevenzione antincendio, il Tribunale ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti nonché il rischio per l’incolumità degli studenti e del personale che un eventuale ritardo potrebbe determinare e quindi ha ordinato “all’amministrazione resistente di adottare – entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza – le misure idonee a garantire i livelli di sicurezza previsti dalla normativa”e condannato il MIUR al pagamento delle spese.

Come COBAS continueremo a sostenere il diritto alla sicurezza degli alunni e di tutto il personale e invitiamo l’Amministrazione e i dirigenti scolastici a garantire che in tutte le scuole siano rispettate almeno le condizioni essenziali di vivibilità previsti dalla normativa vigente riguardo al numero di alunni per classe e alla capienza delle aule.

FORMAZIONE SICUREZZA: LE ORE AGGIUNTIVE VANNO PAGATE

Importante vittoria dei COBAS DELLA SCUOLA per i diritti dei docenti

I corsi di formazione sulla sicurezza, se organizzati fuori dall’orario di lavoro, vanno retribuiti dalla scuola come ore di attività aggiuntive a quelle contrattualmente previste

Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 84/2019 del 20 febbraio 2019, riconosce la piena ragione di un docente patrocinato dai COBAS che è ricorso nel 2017 contro la dirigente pro-tempore dell’IPSIA di Terni che non aveva pagato la frequenza al corso sulla sicurezza e ha condannato il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria al pagamento delle 12 ore di formazione oltre alle spese processuali.

Un successo a tutto tondo per i docenti della scuola pubblica, che spesso sulla questione sono trattati dai dirigenti scolastici in maniera autoritaria e illegittima ma che – come ribadisce la sentenza – sono lavoratori che hanno il diritto di essere retribuiti per tutte le attività aggiuntive agli obblighi previste dal CCNL, come la frequenza ai corsi sulla sicurezza!

Nella scuola è diffusa la pratica da parte dei dirigenti scolastici di organizzare tali corsi fuori dall’orario di lavoro, in violazione della normativa vigente, dell’art 37 comma 12 d.lgs. n. 81/2008: “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori” e di pretendere la presenza dei docenti senza effettuare il dovuto pagamento delle ore del corso. Il personale ATA ha diritto a fruire di ore compensative dopo aver frequentato i corsi di formazione sulla sicurezza.

Inoltre la sentenza afferma che tali ore non possono rientrare nella formazione prevista nelle attività funzionali all’insegnamento prevista dall’art 29 del CCNL, che deve invece riguardare la formazione specifica rispetto alla professione docente e non la formazione sulla sicurezza che riguarda tutti i lavoratori.
Viene inoltre affermato quanto da tempo sostengono e rivendicano i COBAS, e cioè che i corsi sono obbligatori se organizzati durante l’orario di lavoro, quindi non sono un obbligo e nessun dirigente può pretendere la frequenza se vengono organizzati fuori dall’orario di lavoro.

Contattate le sedi COBAS DELLA SCUOLA per pretendere ed ottenere il dovuto pagamento delle ore di frequenza dei corsi di formazione sulla sicurezza e per la tutela dei vostri diritti.

PRECARIATO MAGISTRALE: I RICORSI NON BASTANO

La sentenza del Consiglio di Stato è una dura sconfitta per i/le diplomati/e magistrali

Proponiamo un’Assemblea nazionale e iniziative di mobilitazione

La sentenza della plenaria del Consiglio di Stato del 20 febbraio 2019 ribadisce quella del 20 dicembre 2017 e rappresenta una dura sconfitta per i/le diplomate/i magistrali (DM) anche in previsione del pronunciamento della Cassazione che dovrà esprimere il proprio parere entro il 20 marzo. Pur comprendendo l’enorme delusione di tutte/i i/le DM, occorre ricordare che fin dall’inizio di questa vicenda abbiamo più volte ribadito che non condividevamo l’impostazione di limitarsi alla battaglia legale, ossia di centrare la questione dell’inserimento in GAE sul possesso del titolo del diploma magistrale esclusivamente per via giudiziaria. Abbiamo invece affermato con forza che il punto centrale dovesse essere il lavoro precario, ossia porre, ai vari governi che si sono succeduti e si succederanno, la questione dell’intollerabilità di un lavoro a vita nello Stato come precari. Proprio per questo abbiamo sempre cercato di allargare il fronte di lotta coinvolgendo tutte le realtà del precariato: abilitati, laureati in Scienze della Formazione Primaria, docenti della secondaria, non abilitati ecc. convinti che si dovesse lavorare insieme per trovare una soluzione politica unitaria. In questo modo si sarebbe anche svelata l’operazione dei governi di utilizzare le contrapposizioni tra le diverse anime dei precari/e per mascherare la volontà di non prevedere un canale di assunzione che possa garantire il ruolo a chi da anni lavora con contratti a tempo determinato. E questo di fronte all’evidenza, ogni giorno più palese, della difficoltà di trovare docenti supplenti da parte della scuole, difficoltà che è chiaramente destinata a crescere con il prevedibile aumento delle richieste di pensionamento nei prossimi anni, con ancora più cattedre che dovranno esser ricoperte, alle quali si sommano quelle non assegnate nell’anno scolastico corrente. Le cattedre vuote da assegnare sono migliaia, e il governo, finora cieco e sordo di fronte alle legittime richieste di precari/e, deve prendere atto dell’urgente necessità di una soluzione per i nuovi reclutamenti prima del prossimo settembre.

Inoltre invitiamo il Miur a fornire con la massima celerità chiare indicazioni a tutti i docenti immessi in ruolo con riserva nell’anno scolastico in corso circa l’anno di prova che stanno attualmente svolgendo, comunicando loro se potranno o no portarlo a termine, ma anche precise procedure per tutti coloro che, essendo di ruolo con riserva, si trovano esclusi dalla seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto.

Ci rendiamo disponibili ad organizzare, insieme ad altri sindacati, associazioni, coordinamenti, un’Assemblea nazionale e iniziative di mobilitazione al fine di creare un fronte unito delle/dei docenti precari concordando mobilitazioni condivise.

TAR – UN ALTRO SDOPPIAMENTO DI “CLASSI POLLAIO”

TAR SICILIA, ANCORA UN ALTRO SDOPPIAMENTO DI “CLASSI POLLAIO”

Il TAR Sicilia con l’ordinanza n. 1478/2017, ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’avv. Mariachiara Garacci legale dei Cobas Scuola della Sicilia e ha imposto all’Amministrazione scolastica di sdoppiare una “classe pollaio” di un I.I.S.S. di Palermo riconoscendo “che, ad una sommaria cognizione, le censure dedotte presentano sufficienti profili di fumus boni iuris, atteso che: come già ritenuto da questo Tribunale, il limite di venti alunni nella costituzione di classi in presenza di disabili, previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 81/2009, deve considerarsi valido sia per le prime classi di formazione che per le classi successive (v. T.A.R. Sicilia, Sez. II, sentenze n. 2250/2014 e n. 1831/2015)”. Continua a leggere

CONSIGLIO DI STATO SU DIPLOMA MAGISTRALE – Sciopero 8 gennaio

Vergognosa sentenza del Consiglio di Stato contro i diplomati/e magistrali

8 gennaio 2018 sciopero dei/delle docenti della scuola Primaria e dell’Infanzia

Manifestazione a Roma, MIUR (viale Trastevere) ore 9.30

Il Consiglio di Stato, dopo l’udienza del 15 novembre, ha pubblicato il 21 dicembre una vergognosa sentenza contro i diplomati/e magistrali, che va contro tutte le precedenti sentenze che in questi anni avevano dato ragione a decine di migliaia di docenti che adesso si vedono negare persino il diritto all’inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento (GAE), e che vengono retrocessi a docenti di serie C. Questa sentenza pone drammatici problemi, professionali ed umani, ai diplomati magistrali. Molti/e di loro hanno avuto nomine annuali dalle GAE, in diversi/e sono già stati/e immessi in ruolo, e ora, oltre alla perdita del posto di lavoro, rischiano di ritrovarsi improvvisamente reinseriti in seconda fascia o, secondo un’interpretazione ancora più penalizzante della sentenza, addirittura in terza fascia.

Una sentenza ingiusta, spietata e intollerabile, che gioca con la vita di decine di migliaia di lavoratori/trici: così come è insopportabile che il MIUR e il governo non abbiano voluto risolvere un problema serissimo non solo per i lavoratori/trici coinvolti ma per tutta la scuola italiana che di questi docenti non può assolutamente fare a meno. Guai, dunque, se ci fossero da parte del MIUR, utilizzando questa assurda sentenza, passi sciaguratamente avventati durante l’anno in corso, che dovessero far saltare la continuità didattica per migliaia di alunni e i posti di lavoro per migliaia di docenti. Se i tribunali dovessero far decadere tutte le supplenze e le immissioni in ruolo, la scuola primaria e quella dell’infanzia entrerebbero in un caos totale. Il problema è strettamente politico: è intollerabile che i diritti dei lavoratori/trici vengano vanificati dai tribunali.

Bisogna porre fine subito a queste assurdità! Esigiamo che il MIUR ed il governo pongano immediato rimedio (e non rinviando alla prossima legislatura) a questa vergogna che potrebbe portare ad un licenziamento di massa di 5.300 lavoratori/trici, oltre che a negare la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato ad altri 60 mila lavoratori/trici.

Chi è stato immesso in ruolo dovrà mantenere il proprio posto. Per chi ha già fatto l’anno di prova, esso vale molto di più di un concorso abilitante. Chi è inserito con riserva nelle GAE deve poter mantenere la propria posizione, così come chi ha avuto un incarico annuale.

Per raggiungere questi obiettivi e annullare i possibili effetti deleteri della sciagurata sentenza, i COBAS hanno indetto, insieme ad altre organizzazioni, per lunedì 8 gennaio lo sciopero dei/delle docenti della scuola primaria e dell’infanzia, e una manifestazione nazionale a Roma (MIUR, viale Trastevere, ore 9.30) per la quale le nostre sedi stanno organizzando i bus per portare a Roma il maggior numero possibile di docenti. Chiederemo che una delegazione di diplomati/e magistrali venga ricevuta dalla Ministra Fedeli.

È diritto di ogni docente accedere alla documentazione relativa all’assegnazione del cosiddetto “bonus merito”

Comunicato-stampa

La Presidenza del Consiglio dei Ministri conferma l’obbligo per i presidi di rendere nota tutta la procedura di assegnazione dei “bonus”, le motivazioni, le cifre e i nomi dei “beneficiati/e”.

Basta con il premio di sedicente “merito” ai/alle fedelissimi/e dei dirigenti scolastici, basta con il “cerchio magico” del preside.

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 19 ottobre ’17, ha riconosciuto il diritto di ogni docente di accedere all’intera documentazione relativa all’assegnazione del “bonus”, il sedicente “premio di merito”. Continua a leggere