ASSEGNAZIONE AI PLESSI E ALLE CLASSI

CRITERI E CONDIZIONI ASSEGNAZIONE CLASSI [30 novembre 2025]

Domanda
La ds mi ha minacciato di togliermi le classi del triennio che mi spettano per continuità didattica se non dichiaro di “non avere problemi” a recuperare le ore non effettuate a causa del PCTO anche con corsi di recupero. È legittimo questo comportamento?

Risposta
No, non è assolutamente legittimo! Eventuali assegnazioni alle classi in contrasto coi criteri stabiliti dal Consiglio d’istituto [ad es. la “continuità”] sono illegittime – ancor di più se sottoposte a condizioni illegittime come il consenso al recupero – e vanno impugnate davanti al giudice. Ai sensi dell’art. 30, comma 9, lett. b2) CCNL 2024, le RSU potrebbero anche chiedere un «confronto» sulla questione.

ASSEGNAZIONE PERSONALE DOCENTE

Domanda
All’inizio di ogni anno scolastico il ds del mio istituto procede all’assegnazione dei docenti con una semplice comunicazione in collegio e senza spiegare quali criteri abbia applicato per farlo. È corretta questa procedura?

Risposta
No, non è una procedura corretta per tutta una serie di motivi che chiariamo di seguito.
1. Ogni atto amministrativo – anche interno – deve essere “motivato” [art. 3, l. n. 241/1990], trasparente e tracciabile [art. 9, d.P.R. n. 62/2013], pertanto anche l’assegnazione alle classi e ai plessi deve essere conferita “in forma scritta” [art. 43, comma 4, CCNL 2024] con una comunicazione individuale debitamente protocollata.
2. La “procedimentalizzazione” per le assegnazioni dei docenti prevede questi passaggi:
a) “il consiglio di circolo o d’istituto indica … i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti” [art. 10, comma 4, d.lgs n. 297/1994];
b) il collegio dei docenti, che il ds deve appositamente convocare, “formula proposte … per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti … tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto” [art. 7, comma 2, lett. b), d.lgs n. 297/1994];
c) il dirigente scolastico procede “alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti … sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti” [art. 396, comma 2, lett. d), d.lgs n. 297/1994, ma anche art. 25, comma 2, d.lgs n. 165/2001 e art. 1, comma 78, l. n. 107/2015].
Risulta evidente che allora il ds non può agire senza seguire questi passaggi necessari e, se non fosse eventualmente possibile applicare in qualche caso eccezionale i criteri e le proposte dei competenti organi collegiali, deve esplicitamente motivarne le ragioni, sempre per iscritto.
Anche secondo la Corte di Cassazione [Sent. n. 15618/2011 e Ord. n. 11548/2020] la violazione di queste “regole procedimentali, che costituiscono specificazione dell’obbligo di correttezza e buona fede, può essere denunciata dal dipendente ex se come ragione di illegittimità delle determinazioni assunte dal datore di lavoro” e pertanto rendere illegittimi gli atti del ds.
Infine, dopo l’entrata in vigore del d.lgs n. 150/2009 [il famigerato “decreto Brunetta” che però i governi successivi non hanno modificato] questa materia è stata esclusa dalla contrattazione d’istituto, declassandola a oggetto di semplice “confronto” [art. 30, comma 9, lett. b2), CCNL 2024], tranne il caso in cui si tratti di un’assegnazione a un plesso fuori dal comune in cui è ubicata la scuola sede di organico, in questo caso [ai sensi dell’art. 3, comma 5, CCNI mobilità 2025/2028] “ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali …, i posti … sono assegnati … salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13”, cioè le situazioni di disabilità e gravi motivi di salute, assistenza, coniuge di militare, cariche nelle amministrazioni degli EELL, ecc.

ASSEGNAZIONE PERSONALE ATA

Domanda
Sono un collaboratore scolastico a cui quest’anno è stato cambiato il plesso di servizio senza che l’avessi chiesto. Ho chiesto al DSGA le ragioni di questo spostamento, ma non ho ottenuto nessun chiarimento. Come posso tutelarmi?

Risposta
Come già scritto, le assegnazioni ai plessi anche del personale ATA non sono più oggetto di contrattazione, ma di semplice “confronto” [art. 30, comma 9, lett. b2), CCNL 2024]. Quindi le RSU potrebbero chiedere questo “confronto” [art. 6, CCNL 2024] per conoscere quali criteri sono stati adottati per spostarti di plesso.
Ricordiamo, in ogni caso, che la necessità di avere “criteri oggettivi” – per altro da rendere pubblici – su cui basare l’azione amministrativa è stata da tempo richiesta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC anche alle istituzioni scolastiche [All. 1 – Delibera n. 430/2016] per evitare “disparità di trattamento e adozione di criteri arbitrari da parte del dirigente scolastico”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 62/2013, “Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare, in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa”.
Infine, la Nota MIUR prot. n. AOODGPER 6900/2011 aveva previsto che:
“Il dirigente scolastico, su richiesta degli interessati, assegna il personale ATA alle sedi associate, alle succursali e ai plessi sulla base dei seguenti criteri:
1) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
2) maggiore anzianità di servizio;
3) disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL”
.
Se tutto quanto previsto non è stato rispettato puoi anche presentare una Rimostranza scritta [vedi] e rifiutare lo spostamento in attesa di un’eventuale reiterazione dell’ordine di servizio, a quel punto lo devi eseguire, ma puoi anche procedere giudizialmente per difendere i tuoi diritti.