ASPETTATIVA

MODELLO DOMANDA

ASPETTATIVA – MOTIVI

Domanda
Per quali motivi si può richiedere un periodo di aspettativa? Il periodo può cadere in qualsiasi momento dell’anno scolastico? 

Risposta
L’art. 18 del CCNL 2007 prevede l’aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio. Al comma 3 dello stesso art. 18 si prevede l’aspettativa per un anno scolastico “per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova”
Un’altra tipologia di aspettativa, aggiuntiva e cumulabile alle precedenti, è quella prevista dall’art. 26, comma 14, l. n. 448/1999 [un anno ogni dieci]. Questa aspettativa spetta “di diritto ai docenti, senza pertanto la richiesta di specifiche motivazioni per la loro fruizione, compatibilmente, però, con le esigenze di servizio valutate dal capo d’istituto”
L’aspettativa è concessa dal ds a partire da qualunque momento, tranne quest’ultimo caso di “anno sabbatico”. 
Dalla stipula del CCNL 1995 non è più prevista l’aspettativa per malattia. 

ASPETTATIVA – DURATA

Domanda
C’è un limite alla durata dell’aspettativa non retribuita annuale che non può essere superato?

Risposta
Non si può superare l’anno [sommando anche due periodi tra i quali non sono intercorsi almeno sei mesi di servizio attivo] e comunque i due anni e mezzo nel quinquennio. 

ASPETTATIVA E ANNO DI PROVA

Domanda
Il ds sostiene che sia vietato fruire dell’aspettativa per i docenti che non abbiano ancora superato l’anno di prova. Ha ragione? 

Risposta
No, la situazione non è esattamente così. 
La possibilità di fruire dell’aspettativa per i docenti che non hanno ancora superato l’anno di prova non è vietata, dipende da quale tipologia di aspettativa si tratti tanto che possono anche fruirne i supplenti annuali [art. 18, comma 1, CCNL 2007 e art. 35, comma 3, CCNL 2024]: 
– per motivi di famiglia e studio, per dottorato di ricerca: SÌ; 
– per l'”anno sabbatico” previsto dall’art. 26, comma 14, l. n. 448/1998: NO. 
Naturalmente il periodo di aspettativa non è utile agli effetti del superamento dell’anno di prova, che consiste in 180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui almeno 120 per le attività didattiche [art. 13, comma 1, d.lgs. n. 59/2017 come sostituito dall’art. 44, comma 1, lett. h), l. n. 79/2022]. 

ASPETTATIVA – PENALIZZAZIONI E RISCATTI

Domanda
Vorrei sapere cosa rischio con un’aspettativa per motivi di famiglia, protratta per un po’, senza assegni. Che penalizzazioni ho?

Risposta
Come previsto dall’art. 18 del CCNL 2007 l’aspettativa, che continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del d.P.R. n. 3/57, non dà diritto ad alcuna retribuzione e il periodo non è computato né per la carriera, né per il trattamento di quiescenza e previdenza. L’art. 5, d.lgs. n. 564/1996 permette di coprire “nella misura massima di tre anni” questi periodi col riscatto o la prosecuzione volontaria. 

ASPETTATIVA – TEMPI ACCOGLIMENTO

Domanda
Se un docente di ruolo di scuola superiore con 15 anni di servizio presenta domanda (documentata) di aspettativa non pagata per motivi di ricerca, quanti giorni di tempo ha il dirigente scolastico per dare una risposta, positiva o negativa che sia? Fino a 30 come nella normale tempistica amministrativa oppure deve rispondere con tempestività? In quest’ultimo caso, entro quanti giorni mediamente? Statisticamente, se la domanda è supportata da documentazione completa e attendibile, qual è la probabilità di rifiuto?

Risposta
Visto che anche l’aspettativa per motivi di studio e ricerca (art. 18, comma 2, CCNL 2007) è regolata dall’art. 69 del d.P.R. n. 3/1957 “l’amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l’accoglimento e di ridurre la durata dell’aspettativa richiesta”
La possibilità di rifiuto è estremamente remota e, come previsto dalla normativa, va debitamente motivata. 

ASPETTATIVA

Domanda
Sono una insegnante elementare che necessiterebbe di 3 giorni di assenza dal servizio durante l’a.s., per motivazioni estranee a quelle contemplate dal CCNL, per cui l’unica soluzione risulta la richiesta di aspettativa (in quanto il dirigente scolastico è restio a concedere ferie). 
Vorrei conoscere i miei diritti a riguardo ed in particolare: 
1) Il dirigente scolastico, qualora nel circolo non abbia personale per sostituirmi, può rifiutare l’aspettativa?
2) In che maniera tre giorni di aspettativa interrompono la carriera, ovvero a quali penalizzazioni sono soggetta rispetto a chi non l’ha mai chiesta? 
3) A fini pensionistici e previdenziali quali sono gli inconvenienti? Di quanto tempo ritarderò l’età della pensione e quale sarà la penalizzazione economica? 
4) Sempre a fini pensionistici posso ovviare a questo inconveniente effettuando delle contribuzioni volontarie, e quando? 

Risposta
Innanzi tutto bisogna precisare che le motivazioni per ottenere l’aspettativa – motivi personali, famiglia o studio – sono identiche a quelle contemplate per i permessi retribuiti, pertanto se non è possibile ottenere il permesso – che ricordiamo può arrivare a 9 giorni: 3 ex art. 15, comma 2, CCNL 2007 e 6 ex art. 38, comma 9, CCNL 2024 – non dovrebbe neanche essere possibile chiedere l’aspettativa, misteri dei dirigenti scolastici. 
1. Ai sensi dell’art. 18 CCNL 2007, l’aspettativa è “erogata” dal DS, ma visto che è senza retribuzione non capisco quale possa essere la motivazione per negarla. Se non c’è altro modo per sostituirti deve assumere un/a supplente! L’eventuale diniego deve essere sempre motivato. 
2. Non vengono conteggiati. Se si scende al di sotto dei 180 giorni di servizio nell’anno scolastico non varrebbe l’anno, ma non mi pare proprio il tuo caso.
3. Sul ritardo dipenderà dal malaugurato caso in cui questi 3 giorni non ti permettessero di raggiungere i requisiti richiesti. Dal punto di vista economico, praticamente nessuna penalizzazione. Agli effetti pratici 3 giorni sono irrisori. 
4. Sì, devi farne richiesta e attendere il “riscatto”. 

APETTATIVA PER RICONGIUNGIMENTO AL CONVIVENTE ALL’ESTERO

Domanda
Ho deciso di prendere un’aspettativa non retribuita per seguire il mio compagno (convivente, ma coppia di fatto) che si sposterà all’estero per motivi di lavoro. Sono abbastanza vicina alla pensione e dunque non vorrei perdere l’anno di anzianità. 
Ecco i quesiti: 
1) è possibile prendere meno di 6 mesi di aspettativa, in modo da maturare i 180 giorni di servizio anche il prossimo anno e non perderne la validità? 
2) la motivazione per la quale chiedere l’aspettativa può essere per ricongiungimento al convivente o solo per motivi personali? 
3) nel caso trovassi un lavoro temporaneo all’estero, posso accettarlo? 

Risposta
1. sì, è possibile prendere meno di 6 mesi di aspettativa, ma ai fini pensionistici contano soltanto i periodi effettivamente lavorati. Quindi maturerà solo la parte residua dell’anno non coperta dall’aspettativa; 
2. se la situazione è qualificabile come “parte dell’unione civile” [art. 1, comma 3, l. n. 76/2016], con riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile è possibile richiedere l’aspettativa per “ricongiungimento” [ex l. n. 333/1985] al convivente; 
3. no, a meno che l’aspettativa non venga richiesta “per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa” [art. 18, comma 3, CCNL 2007 ancora vigente ai sensi dell’art. 1, comma 16, CCNL 2024] .