Pagamento TFS-TFR: COBAS VENETO 2 – INPS 0… e palla alla Consulta!

Riceviamo dai COBAS Scuola Veneto la notizia di un’importante pronuncia del Tribunale del Lavoro di Padova sull’illegittimità del differimento di anni del pagamento del TFS-TFR nella Scuola e in tutto il Pubblico Impiego.

Di seguito il testo del comunicato stampa.


Cobas Scuola del Veneto vs INPS 2 – 0 … e palla alla Corte Costituzionale!

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e il Trattamento di Fine Servizio (TFS) per i dipendenti pubblici sono oggetto di un acceso dibattito, a causa del differimento dei pagamenti, che può prolungarsi fino a 7 anni.

A differenza del settore privato, dove il TFR viene erogato immediatamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro, per i dipendenti pubblici si applicano tempi molto più lunghi, con modalità differenti in base al tipo di pensionamento:

  • Pensione di vecchiaia: 12 mesi, al raggiungimento dell’età pensionabile;
  • Pensione anticipata: 24 mesi, in base ai requisiti di età e contributi;
  • Quota 100-103: fino a 93 mesi, tempi più lunghi per chi accede con requisiti specifici.

Con un’importante ordinanza, resa nota il 9 gennaio, lo scorso 12 dicembre il Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova dott. Maurizio Filippo Pascali, ha ritenute valide le richieste del sindacato Cobas della Scuola del Veneto, assistito dall’ottimo lavoro dell’avvocato Carlo Freda, e ha «dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal convenuto opposto S.C. nel giudizio a quo; sospende il giudizio e, ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dispone la trasmissione degli atti alla Ecc.ma Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale».

Già lo scorso febbraio il Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova, dott. Francesco Perrone, aveva emesso un decreto ingiuntivo che imponeva all’INPS di liquidare a C.S. in maniera immediata e non rateizzata il TFS spettante; l’INPS si era opposta chiedendo la non esecutività e il pagamento delle spese connesse alla causa intentata.

La nuova ordinanza chiarisce che: «La retribuzione non deve mai perdere il suo collegamento con la prestazione lavorativa svolta, deve essere adeguata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 della Carta, con riferimento non solo alla entità della retribuzione, ma anche alla tempestività della sua corresponsione. Una retribuzione corrisposta con ampio ritardo ha per il lavoratore una utilità inferiore a quella corrisposta tempestivamente».

L’ordinanza chiarisce che i dubbi di legittimità avanzati dal sindacato erano concreti ed effettivi e chiede a questo punto alla Corte Costituzionale di esprimersi definitivamente.

Spendersi per i diritti dei lavoratori paga!
Non lasciamoci intimorire dalla controparte e lottiamo uniti per un futuro migliore!
Cobas della Scuola del Veneto

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