Pubblichiamo questo articolo per fornire un ulteriore strumento per conoscere e quindi tutelare meglio i nostri diritti, spesso messi a rischio da abusi di ds e dsga o da abitudini prive di presupposti normativi.
Il testo contiene collegamenti al testo del vigente CCNL 18.1.2024 che abbiamo integrato con tutte le altre norme che regolano il nostro lavoro a Scuola.
Infatti, i rinnovi contrattuali hanno introdotto nuove norme e spesso modificato quelle già esistenti, ma ce ne sono molte altre che rimangono in vigore, mai abrogate né corrette. Inoltre, spesso gli articoli del CCNL fanno riferimento a leggi e altra normativa. Non esiste quindi un unico testo cui riferirsi, ma un insieme di norme disseminate in diversi testi che possono notevolmente complicare la comprensione delle diverse materie.
Per ovviare alla difficoltà di reperire tutte queste fonti normative e fornire a docenti e ATA un ulteriore strumento per la tutela dei propri diritti, abbiamo quindi pubblicato questo testo integrato del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – CCNL, del 18.1.2024, con gli articoli ancora vigenti dei precedenti contratti e con tutti i collegamenti alle norme richiamate nel testo.
Di seguito agli articoli sono anche indicati [e facilmente raggiungibili] importanti orientamenti giurisprudenziali che aggiorneremo nel tempo.
Inoltre, pubblichiamo in fondo al testo degli articoli anche gli Orientamenti applicativi che l’ARaN ha prodotto su alcune materie contrattuali e le nostre risposte ai più frequenti quesiti ricevuti. Anche questi verranno aggiornati periodicamente.
Infine, per chiarimenti su materie specifiche, potete trovare tutte le nostre risposte alla pagina Quesiti & Consulenza, con un form per sottoporci eventuali ulteriori domande.
All’inizio di ogni nuovo anno scolastico è opportuno ribadire alcune questioni generali che riguardano l’organizzazione del nostro lavoro e degli obblighi che ne derivano, in modo da evitare eventuali illegittime imposizioni che potrebbero costringerci a compiti cui non siamo obbligati, ma anche per acquisire argomenti e semplici strumenti per difendere i nostri diritti e la Scuola Pubblica.
Come abbiamo sottolineato più volte [qui e qui], con i soldi del PNRR e col CCNL del 18.1.2024, sono state accelerate tendenze negative già presenti nella quotidiana vita scolastica a partire da una più accentuata gerarchizzazione del personale e dall’inasprirsi delle condizioni di lavoro.
Purtroppo, in una situazione del genere non pochi dirigenti scolastici e/o DSGA pensano di poter utilizzare il personale a proprio piacimento, specialmente prima dell’inizio delle lezioni, senza neanche applicare quanto previsto da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, Contratti Integrativi d’istituto e delibere degli Organi collegiali [art. 7 e art. 10, d.lgs. n. 297/1994].
L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE ATA
L’attività del personale ATA è definita all’interno del «piano delle attività» [art. 63, CCNL 2024], che è proposto dal DSGA «in uno specifico incontro con il personale ATA» all’inizio dell’a.s. – nel quale è opportuno che il personale faccia emergere le proprie esigenze – e viene successivamente adottato dal dirigente scolastico, dopo averne verificato la congruenza al PTOF e avviato il confronto e la contrattazione con le RSU su specifici aspetti [art. 30, CCNL 2024]:
– articolazione dell’orario di lavoro;
– flessibilità oraria in entrata e in uscita;
– criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite;
– criteri riguardanti le assegnazioni ai plessi;
– criteri per il conferimento degli incarichi;
– criteri di attuazione del lavoro agile e del lavoro da remoto, ecc.
Quindi, in questo «piano» devono essere indicati fin dall’inizio dell’a.s. tutti gli obblighi di servizio, che prevedono:
a) Attività o mansioni previste dall’area di appartenenza [art. 50, comma 5 e Allegato A, CCNL 2024; art. 51, CCNL 2007] nelle 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore [comprese le attività aggiuntive]. Quando l’orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l’orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L’orario può essere programmato su cinque giorni settimanali con 7 ore e 12 minuti giornalieri oppure con rientri pomeridiani.
In particolari condizioni [istituzioni educative, aziende agrarie, orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana, art. 55 CCNL 2007] si può ridurre l’orario a 35 ore.
In ogni scuola è possibile adottare le seguenti tipologie di orario:
– Orario flessibile [art. 64 CCNL 2024] che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, anche su richiesta del personale.
– Orario plurisettimanale [art. 65 CCNL 2024]. In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali. Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell’orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica o cumulandole con le ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite.
– Turnazioni [art. 66 CCNL 2024]. Consiste nell’avvicendamento del personale in modo da coprire l’intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno.
Un turno serale oltre le ore 20 può essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.
Nelle istituzioni educative ciascun dipendente non può, di norma, superare 8 turni notturni nell’arco del mese e 1/3 dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non sono presenti il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.
L’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
All’interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive.
Gli assistenti tecnici svolgono 24 ore settimanali di compresenza col docente durante le esercitazioni didattiche e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.
«L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti» [art. 54, comma 6, CCNL 2007];
b) eventuali Attività aggiuntive [art. 88, comma 2, lett. e) CCNL 2007] «consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia» o anche per supplire alla temporanea assenza del/la collega nello stesso orario.
Pertanto sulla base del Piano delle attività occorre definire secondo quali criteri esse vanno attribuite [disponibilità, rotazione, ecc.], quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no, quali saranno compensate forfetariamente, quali ad ore.
Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell’istituzione scolastica. Spetta solo al/la dipendente «richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo» [art. 54, comma 4, CCNL 2007] che quindi non possono essere trasformate d’ufficio in “compensativo”. I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l’anno scolastico in cui si sono maturati. Mentre le ore di “intensificazione” vanno sempre retribuite secondo quanto previsto dal contratto d’istituto. Anche le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite, se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non è stato possibile recuperarle;
c) eventuali Incarichi specifici [art. 54, CCNL 2024], il cui numero e tipologia sono individuati nel piano delle attività predisposto dal DSGA che propone al DS anche a chi attribuirli. La contrattazione d’istituto stabilisce i compensi mentre i criteri di attribuzione diventano oggetto di semplice confronto.
Purtroppo, come scrivevamo all’inizio, troppi DS e DSGA non applicano la normativa su richiamata e spesso agiscono illegittimamente e soprattutto impunemente nei confronti del personale, QUI alcuni strumenti per difendere i nostri diritti.
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Il testo qui pubblicato è inserito in una GUIDA NORMATIVA – stampabile e integrata da altro materiale e da esempi – che è scaricabile QUI
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