DIFENDIAMO I NOSTRI DIRITTI: personale docente

COME TUTELARE I NOSTRI DIRITTI
Come vediamo quotidianamente, troppi DS non applicano la normativa vigente e spesso agiscono illegittimamente e soprattutto impunemente nei confronti del personale. Per ovviare a questa situazione è innanzitutto necessario conoscere le norme che non sempre sono di facile comprensione e accessibilità e per questo abbiamo pubblicato il testo coordinato del CCNL 18.1.2024.
Dopodiché, come ci ricorda Daniela Tafani, «Serve … quella sottovalutata virtù che Weizenbaum chiamava il “coraggio civile: “È una credenza diffusa, ma tristemente erronea, quella per cui il coraggio civile trova modo di esercitarsi soltanto nel contesto di avvenimenti che scuotono il mondo. Al contrario, il suo esercizio più arduo ha spesso luogo in quei piccoli contesti in cui la sfida è quella di superare i timori indotti da futili preoccupazioni di carriera, delle nostre relazioni con coloro che sembrano aver potere su di noi, o di qualsiasi cosa che possa turbare la tranquillità della nostra esistenza quotidiana».

Nel nostro lavoro a Scuola abbiamo degli strumenti collettivi e individuali che possiamo utilizzare per esercitare questo «coraggio civile»
1. con la partecipazione attiva negli Organi collegiali che, nonostante limiti e difetti, rimangono il presupposto per una partecipazione democratica alle scelte della Scuola;
2. presentando l’opzione di minoranza, a tutela della libertà di insegnamento, quando non condividiamo le scelte della maggioranza del Collegio dei docenti;
3. con la rimostranza scritta, quando riteniamo illegittimo un ordine di servizio;
4. nelle relazioni sindacali d’istituto – insieme alla tutela delle condizioni di lavoro – possiamo innescare un circolo virtuoso di comunicazione, di confronto collettivo, in cui la partecipazione possa costruirsi a partire dalla percezione soggettiva delle condizioni materiali in cui si vive sul luogo di lavoro.

1. Partecipazione attiva negli Organi collegiali
Per quanto riguarda le competenze degli Organi collegiali – che devono essere sempre rispettate dal ds [art. 25, comma 2, d.lgs. n. 165/2001], ricordiamoci che il Collegio dei docenti [art. 7, d.lgs. n. 297/1994] ha, tra i propri compiti:
– potere deliberante in materia di funzionamento didattico. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa. Esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
– formula proposte al ds per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto;
– delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
– provvede all’adozione dei libri di testo;
– promuove iniziative di aggiornamento dei docenti;
– elegge i docenti incaricati di collaborare col DS;
– elegge i docenti nel consiglio di circolo o di istituto;
– elegge i docenti che fanno parte del comitato di valutazione.
Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il ds ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

Mentre spetta al Consiglio di circolo o d’istituto [art. 10, d.lgs. n. 297/1994]:
– elaborare e adottare gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento;
– deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
– fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, nelle seguenti materie: a) adozione del regolamento interno dell’istituto; b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici; c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; d) criteri generali per la programmazione educativa; e) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche; f) promozione di contatti con altre scuole o istituti;
– indicare i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali;

Ribadiamo che il DS deve sempre agire «Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici» [art. 25, comma 2, d.lgs. n. 165/2001] e, se non fosse eventualmente possibile applicare in qualche caso eccezionale i criteri e le proposte dei competenti organi collegiali, deve esplicitamente motivarne le ragioni, sempre per iscritto. Secondo la Corte di Cassazione [sent. n. 15618/2011 e ord. n. 11548/2020] la violazione di queste «regole procedimentali, che costituiscono specificazione dell’obbligo di correttezza e buona fede, può essere denunciata dal dipendente ex se come ragione di illegittimità delle determinazioni assunte dal datore di lavoro» e pertanto rendere illegittimi gli atti del DS.
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QUI un esempio di Regolamento d’istituto che è possibile adattare alla particolare situazione della propria scuola

2. Opzione di minoranza
Come abbiamo più volte ribadito, l’art. 33 della nostra Costituzione «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento», non consegna un’individuale libertà al/la docente come lavoratore/trice, ma – dopo 20 anni di dittatura e di controllo di Scuole e Università che avevano avuto un ruolo decisivo nella fascistizzazione della società italiana – pone il pluralismo e la libertà di insegnamento a garanzia della democrazia di un’intera società: principale obiettivo e responsabilità del/la docente.
Conseguentemente, nello svolgimento del lavoro docente continuano ad avere un ruolo fondamentale gli Organi Collegiali [art. 1, comma 1, d.lgs. n. 297/1994; art. 25, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; art. 1, comma 78, l. n. 107/2015; art. 43, CCNL 2024], perché è attraverso la discussione collegiale e nelle conseguenti delibere che prende corpo questa “libertà di insegnamento” garantita dall’art. 33 della Costituzione.
E infatti tutti i Governi, nonostante abbiano tentato continuamente di limitare il ruolo degli Organi Collegiali, non sono riusciti a esautorare il Collegio docenti dalle proprie esclusive competenze sulle scelte didattiche e per di più sono stati costretti ad inserire una norma che lascia aperta la possibilità anche per il/la singolo/a docente o per gruppi minoritari di docenti di dissentire rispetto a quanto deciso dalla maggioranza dei/lle colleghi/e e inserito nel PTOF.
Si tratta della cosiddetta “opzione di minoranza” o “opzione di gruppi minoritari” [qui un approfondimento] che fu introdotta in seguito a un ricorso avviato contro l’antenato del PTOF che allora si chiamava PEI [Progetto Educativo d’Istituto, d.P.C.M. 7/6/1995 e art. 39, CCNL Scuola 1994/1997]: il giudice riconobbe, proprio in virtù dell’articolo 33, che nessuna decisione maggioritaria di un Collegio docenti poteva sopprimere la libertà di insegnamento del/la singolo/a insegnante e dunque, da allora – compresa la famigerata legge n. 107/2015 – i “riformatori” della scuola sono stati costretti ad inserire una clausola che salvaguardasse la libertà d’insegnamento. Infatti, anche il comma 14 dell’art. 1 della l. n. 107 [che sostituisce l’art. 3 del d.P.R. n. 275/1999] a proposito del PTOF, ribadisce: «Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità…».
Dunque ogniqualvolta si presenteranno in Collegio delle proposte che non condividiamo nel merito e/o nel metodo – se non riusciamo a modificarle durante il dibattito – possiamo/dobbiamo utilizzare questo strumento, facendo mettere a verbale la nostra contrarietà sui singoli punti e facendo valere l’art. 3 del d.P.R. n. 275/1999, che altro non è che l’eredità lasciata dai nostri Costituenti al libero lavoro dei docenti italiani nella libera scuola della nostra Repubblica.
Di seguito alcuni testi [mozioni o opzioni di minoranza da presentare in Collegio] che, con gli opportuni adattamenti, possono essere utili per difendere la Scuola pubblica e opporsi a questa ulteriore forzata intromissione nella scuola di logiche imprenditoriali estranee ai compiti che la Costituzione le affida:
– Mozione su DOCENTI TUTOR E DOCENTE ORIENTATORE
– Mozione e/o opzione di minoranza su FORMAZIONE OBBLIGATORIA
– Mozione e/o opzione di minoranza sull’USO DIDATTICO DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE – TIC
– Mozione e/o opzione di minoranza su PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE
– Mozione e/o opzione di minoranza sulla DIDATTICA PER COMPETENZE
– Mozione e/o dichiarazione INDISPONIBILITÀ INVALSI

3. Rimostranza scritta
Una volta acquisita una maggiore consapevolezza su quali siano i nostri obblighi di lavoro previsti dai contratti, quando consideriamo illegittimo un ordine di servizio possiamo opporci alla sua esecuzione presentando una semplice rimostranza scritta.
Infatti, l’art. 17 del d.P.R. n. 3/1957, esplicitamente richiamato dall’art. 146 del CCNL 2007 [ancora vigente ai sensi dell’art. 1, comma 16, del CCNL 2024], prevede che «l’impiegato cui venga impartito dal superiore un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza in forma scritta allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darne esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale».
Quindi nel caso di un ordine di servizio, che – ricordiamolo – deve sempre avere la forma scritta, e che riteniamo palesemente illegittimo [ad es. in contrasto con le delibere degli Organi Collegiali, con le norme contrattuali, coi regolamenti, codici, ecc. o comunque affetto «da un vizio di legittimità, cioè da uno dei vizi tipici degli atti amministrativi o da altri vizi, che nella specie rilevano come violazioni dei generali principi di buona fede e correttezza», Cass. Sent. n. 31086/2018] facciamo protocollare una breve lettera seguendo questo modello e rifiutiamoci di eseguirlo.
Solo nel caso l’ordine venga nuovamente rinnovato per iscritto, e qualora la sua esecuzione non comporti un reato o un illecito amministrativo, bisogna eseguirlo, promuovendo successivamente un’eventuale azione giudiziale.
Nella tabella che segue, alcune situazioni illegittime in cui spesso ci imbattiamo nella nostra attività quotidiana e che possiamo contrastare con una rimostranza scritta:

4. Relazioni sindacali d’istituto
Le relazioni sindacali d’istituto si articolano attorno a tre istituti principali: l’informazione, la contrattazione e il confronto.
Sostanzialmente, il CCNL 18.1.2024 conferma i limiti già imposti alla contrattazione d’istituto dai precedenti contratti. Infatti l’art. 30 conferma le cosiddette iniziative unilaterali [che permettono ai dirigenti scolastici di adottare alcune misure perfino senza arrivare a un accordo con le RSU, nel caso di quelle “definitive”], che si distinguono in:

  • “definitive” [art. 8, comma 6] su: c1) prevenzione e sicurezza; c5) i criteri per l’utilizzo dei permessi sindacali; c6) fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA; c7) ripartizione risorse formazione del personale; c8) diritto alla disconnessione; c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche; c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali coincidenti con l’assemblea sindacale; c11) risorse e compensi tutor e orientatore. E sui contingenti in caso di sciopero previsti dal comma 5.
  • “provvisorie” [art. 8, comma 7] su: c2) i criteri per la ripartizione del FMOF e per la determinazione dei compensi; c3) i criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori; c4) compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, compreso l’ex “premio” della Buona Scuola.

Viene peggiorato anche il confronto. Quando il CCNL 2018 introdusse l’istituto del «confronto» era evidente che il conflitto contro il decreto Brunetta, fondato sull’applicazione del CCNL 2007 veniva risolto a favore dei dirigenti scolastici. Infatti, i sindacati firmatari [nonostante la CGIL, insieme ai COBAS, fosse arrivata persino al ricorso in Cassazione] accettavano che non fossero più materie di contrattazione le «modalità di utilizzazione del personale»«i criteri riguardanti le assegnazioni del personale […] alle sezioni staccate e ai plessi»«i criteri e le modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario» [art. 6, comma 2, CCNL 2007]. Materie fondamentali per difendere le condizioni di lavoro di docenti e ATA diventavano oggetto di un’eventuale riunione di «confronto», che si conclude solo con «una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse». Imboccata questa strada la situazione non poteva che peggiorare. Infatti, ora diventano oggetto di «confronto» anche l’attribuzione degli «incarichi specifici» [art. 54, comma 3, CCNL 2024], precedentemente oggetto di contrattazione, «le modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto» nonché «i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA» [art. 30, comma 9, lett. b5) e b6), CCNL 2024].

Fortemente limitata anche l’informazione, per la quale l’art. 30, comma 10, lett. b3) del CCNL precisa che non deve essere possibile associare i compensi attribuiti dal fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ai nominativi dei lavoratori che lo percepiscono, impedendo così l’accesso ai dati relativi alla retribuzione del personale a livello di contrattazione d’istituto. 
Come sarebbe possibile in questo modo le verifica dell’esito della contrattazione d’istituto del precedente anno scolastico è davvero arduo capire. Una verifica, per altro, espressamente ribadita dall’art. 8, comma 10, del CCNL 2024: «I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione».
Ricordiamo che nonostante il parere contrario del Garante della privacy, su questo tema molti tribunali nonché la Commissione per l’accesso agli atti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno però accolto i ricorsi delle organizzazioni sindacali e del personale proprio in virtù del principio della trasparenza.
Sembra di tornare ai segreti dell’ex premio della Buona Scuola di renziana memoria, quando i beneficiari di quella regalia dirigenziale erano un segreto e i loro nomi non erano divulgati.

Comunque, vediamo cosa prevede il CCNL su informazione, confronto e contrattazione.

INFORMAZIONE art. 5, CCNL 2024
L’informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire alle RSU «di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte». Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali è previsto il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione, nonché gli atti di organizzazione. L’informazione deve essere fornita entro il 10 settembre.
Ai sensi dell’art. 30, comma 10, lett. b), CCNL 2024, sono inoltre oggetto di informazione:
b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
b3) i dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 .

CONFRONTO art. 6, CCNL 2024
Ai sensi dell’art. 30, comma 9, lett. b), CCNL 2024, le materie di confronto sono:
b1) articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuare chi utilizzare nelle attività retribuite con il FMOF;
b2) criteri riguardanti le assegnazioni del personale alle diverse sedi;
b3) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
b4) promozione legalità, qualità del lavoro e benessere organizzativo; individuazione misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
b5) criteri generali di attuazione lavoro agile e lavoro da remoto, criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
b6) criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA art. 8, CCNL 2024
Deve essere avviata dal ds entro il 15 settembre e conclusa entro il 30 novembre.
Ai sensi dell’art. 30, comma 4, lett. c), CCNL 2024, le materie di contrattazione sono: 
c1) criteri prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro [qui la versione più completa e periodicamente aggiornata del d.lgs. n. 81/2008];
c2) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
c3) i criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative al PCTO e ai progetti nazionali e comunitari;
c4) criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compreso il “premio” ex “Buona Scuola” [art. 1, comma 249 l. n. 160/2019 ] «senza ulteriore vincolo di destinazione»;
c5) criteri per l’utilizzo dei permessi sindacali [art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. ];
c6) criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA;
c7) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale;
c8) criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio [diritto alla disconnessione];
c9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica;
c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale;
c11) criteri di utilizzo delle risorse e determinazione dei compensi di “tutor” e “orientatore” [ d.m. n. 63/2023].

Per quanto riguarda la contrattazione dei compensi aggiuntivi, all’inizio di ogni anno scolastico, a livello nazionale, è sottoscritto un contratto integrativo sui Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il FMOF. Pochi giorni dopo il ministero elabora una tabella in cui sono analiticamente indicate tutte le risorse previste dall’art. 78, CCNL 2024 e dall’art. 88, CCNL 2007, destinate a ogni istituzione scolastica [per l’a.s. 2025/2026 vedi qui] e invia questa informazione alle scuole. DS e DSGA hanno quindi a disposizione per tempo l’ammontare delle risorse del FMOF da contrattare, alle quali vanno aggiunte quelle derivanti da eventuali progetti nazionali e comunitari «destinate alla remunerazione del personale» [art. 30, comma 4, lett. c) CCNL 2024] o da altri fondi.
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QUI un esempio di contratto integrativo d’istituto che in questi anni abbiamo sottoscritto in diverse scuole [integrato da alcune materie di «confronto»]

QUI la Banca Dati dell’ARaN con tutti i Contratti integrativi d’istituto

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Il testo qui pubblicato è inserito in una GUIDA NORMATIVA – stampabile e integrata da altro materiale e da esempi – che è scaricabile QUI

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