INIZIO ANNO SCOLASTICO. Il lavoro del personale docente

All’inizio di ogni nuovo anno scolastico è opportuno ribadire alcune questioni generali che riguardano l’organizzazione del nostro lavoro e gli obblighi che ne derivano. In modo da evitare eventuali illegittime imposizioni che potrebbero costringerci a compiti cui non siamo obbligati, ma anche per acquisire argomenti e semplici strumenti per difendere i nostri diritti e la Scuola Pubblica.
Come abbiamo sottolineato più volte, da questo a.s. 2023/2024, con i soldi del PNRR e col nuovo CCNL del 18.1.2024, sono state accelerate tendenze negative già presenti nella quotidiana vita scolastica: gerarchizzazione del personale, didattica scalzata da un presunto orientamento, standardizzazione e INVALSIzzazione dell’insegnamento, acritica acquiescenza nei confronti dell’uso di nuove tecnologie, con conseguente adeguamento della didattica e necessità di aggiornamenti coatti, ecc..
Un’omologazione decisa e voluta dall’alto, quasi un’imposizione, scarsamente dibattuta all’interno degli Organi Collegiali, è calata sul mondo della scuola sotto la spinta del pensiero unico neoliberista, trasformando giorno dopo giorno l’azione didattica e le finalità della Scuola Pubblica.
Purtroppo, in una situazione del genere non pochi dirigenti scolastici e/o DSGA pensano di poter utilizzare il personale a proprio piacimento, specialmente prima dell’inizio delle lezioni, senza neanche applicare quanto previsto da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, Contratti Integrativi d’istituto e delibere degli Organi collegiali [art. 7 e art. 10, d.lgs. n. 297/1994].

Chiariamo di seguito le modalità attraverso le quali viene definita l’organizzazione del lavoro e quali siano gli obblighi che il personale deve rispettare.

PERSONALE DOCENTE
“Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti … e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze” [art. 43, CCNL 2024]. Nel rispetto delle competenze del Consiglio di circolo/istituto e del Collegio dei docenti su orario, assegnazione delle classi, ecc. [art. 7, comma 2, lett. b) e art. 10, comma 4, d.lgs. n. 297/1994], il “piano” diventa poi oggetto di confronto con le RSU.
I contenuti della prestazione professionale … si definiscono … nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa” [art. 42, CCNL 2024] e pertanto, “nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni” [art. 43, comma 2, CCNL 2024], anche adottando, comunque sempre nel rispetto della disciplina contrattuale, tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune [art. 4, d.P.R. n. 275/1999 – Regolamento autonomia].
Quindi, attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta definito il piano delle attività [orario delle lezioni, corsi di recupero, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione] tutti gli impegni diventano obbligatori.
Gli obblighi di lavoro sono “articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento”:
a) Attività di insegnamento [art. 43, comma 5, CCNL 2024 e art. 4, d.P.R. n. 275/1999]
a1) si svolge in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola dell’infanzia, 22+2 nella primaria e 18 nella secondaria, anche in maniera flessibile e su base plurisettimanale per massimo 4 ore, “di norma”.
L’orario comprende l’eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione, e “può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 12 o quelle organizzative di cui al comma 13”“I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche”.
Ribadiamo che è assolutamente illegittimo attribuire ai docenti della scuola secondaria cattedre con orario superiore alle 18 ore senza il loro previo consenso [vedi: art. 22, comma 4, l. n. 448/2001; art. 19, comma 4, d.P.R. n. 81/2009] come confermato dalle sentenze, per i numerosi ricorsi che abbiamo patrocinato, che hanno ordinato al Ministero e/o ai DS di riformulare la composizione delle cattedre entro il limite previsto dal CCNL.
a2) ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 275/1999, tra l’altro, può essere adottata:
– un’articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline [computato moltiplicando l’orario settimanale per 33 settimane, DM n. 179/1999];
– un’unità d’insegnamento non coincidente con l’ora, utilizzando la parte residua. Questo è l’unico caso in cui bisogna recuperare la frazione oraria non svolta – previa delibera del Collegio docenti – perché la riduzione deriva da esigenze didattiche [art. 43, comma 7, CCNL 2024; comma 5, art. 3 D.I. n. 234/2000 Regolamento dei curriculi], mentre non è previsto alcun recupero per la riduzione dell’ora di lezione dovuto a cause estranee alla didattica [art. 43, comma 8, CCNL 2024];
b) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento [art. 44, CCNL 2024]:
b1) fino a 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto “aggiuntive”;
b2) fino a altre 40 ore per i consigli di classe, interclasse e intersezione, eventuali GLO.
Eventuali ore residuate alle sopraindicate attività sono destinate alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF. 
Altre attività dovute sono: la preparazione delle lezioni; le correzioni; gli scrutini e la partecipazione o assistenza agli esami; l’arrivo in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; la sorveglianza degli alunni fino all’uscita della scuola (sentenza Corte dei Conti – sez. Lazio n. 40/1998).
Inoltre, su proposta del Collegio, il Consiglio d’istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, impegno che deve essere poi deliberato all’interno del piano annuale delle attività.
c) eventuali Attività aggiuntive [art. 45, CCNL 2024] che restano disciplinate dalla vecchia normativa ancora in vigore [art. 70 CCNL 1995; art. 25 CCNL 1999; artt. 30, 31 e 32 CCNI 1999] e “Consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all’insegnamento … sono deliberate dal collegio dei docenti” [art. 25 CCNL 1999].
Le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei docenti, attribuite con incarico scritto del DS e retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica.
Alla stessa stregua delle attività di insegnamento, che vengono calendarizzate nell’orario delle lezioni, anche le prestazioni relative alle attività funzionali all’insegnamento e alle attività aggiuntive si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal piano annuale delle attività deliberato all’inizio dell’anno scolastico dal Collegio dei docenti;
d) eventuali Funzioni strumentali [art. 33, CCNL 2007];
e) eventuali Supplenze temporanee [art. 43, commi 5, 6 e 11, CCNL 2024]. Solo “Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni”, quindi se il Collegio dei docenti ha previsto che l’orario non destinato all’insegnamento frontale sia però “destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 12 o quelle organizzative di cui al comma 13” le stesse ore non potranno essere destinate alle supplenze!
Naturalmente, anche le eventuali ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell’orario settimanale di lezione, e devono essere definiti i criteri per la loro attribuzione.
A proposito delle supplenze temporanee ricordiamo l’importante sentenza n. 59/2004 della Corte dei Conti Sez. III Centrale d’Appello che da tempo ha chiarito – soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale – quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l’evidente illegittimità dell’assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l’insegnante, oppure ritardare l’ingresso o anticipare l’uscita delle stesse classi non “coperte”, quando non c’è personale con ore a disposizione per sostituire docenti temporaneamente assenti è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d’istituto, anche per periodi inferiori al limite dei 10 giorni, proprio per garantire “la regolare prosecuzione dell’attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura”. Concetto successivamente ribadito perfino dall’art. 1, comma 333, della l. n. 190/2014, che da un lato prevede il divieto di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza, ma “Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”, cioè solo a condizione che sia comunque possibile garantire l’intero orario di lezione previsto per le classi in cui l’insegnante è assente.
A scanso di equivoci, contrariamente a quanto sostengono troppi DS, dal 1° settembre fino all’inizio delle lezioni è evidente che non sussista nessun obbligo derivante dalle “attività di insegnamento” [25, 22+2 o 18 ore settimanali] che appunto ancora non sono iniziate, ma soltanto quello previsto per le “attività funzionali all’insegnamento”: riunioni già programmate dal Collegio dei docenti all’interno delle 40 + 40 ore, scrutini, esami e/o verifiche.

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