ILLEGITTIMO IL BLOCCO DEL 2013 PER LA CARRIERA

Come scrivevamo oltre un anno fa [leggi qui], le draconiane politiche economiche dei governi Berlusconi-Monti-Letta, seguite alla crisi economica del 2008, avevano individuato nel blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblici una facile soluzione per raggranellare risorse e scaricare su lavoratori e lavoratrici il costo di quella crisi.
A seguito di numerosissimi ricorsi contro queste inique manovre, negli anni successivi, la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affrontato la questione [Sent. n. 304 e n. 310/2013, n. 154 e n. 219/2014, n. 178/2015 e n. 167/2020], ritenendo legittima la disciplina del “blocco”, ma condizionandone gli effetti – per la sua eccezionalità – al rispetto dei rigidi limiti temporali previsti.

Ancora oggi, però, per quanto riguarda il comparto Scuola e il suo specifico meccanismo di progressione economica per “Anzianità di servizio”, piuttosto che per “Posizioni economiche” come accade negli altri comparti pubblici contrattualizzati, risulta controversa la questione se il “blocco” deve limitarsi a quanto accaduto durante l’anno 2013 o se – come sostiene il ministero – le sue conseguenze negative si riverberino su tutta la vita lavorativa del personale scolastico, rallentandone perennemente di un anno la progressione di carriera.
Adesso è arrivato uno di quei favorevoli sviluppi giurisprudenziali di cui scrivevamo lo scorso anno, la Corte di Cassazione con l’Ord. n. 16133/2024 stabilisce un importante principio: “Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici … È pertanto evidente che il ricorso [del ministero, ndr] è basato sull’errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l’art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento”
Ad un’analoga conclusione è giunta anche una recente sentenza della Corte di Appello di Firenze [n. 66/2024] – sulla quale attendiamo la pronuncia della Cassazione – che afferma: “In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l’unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico”.

Questi recenti orientamenti giurisprudenziali lasciano prevedere un enorme incremento del contenzioso a cui il governo potrebbe reagire con un intervento di “interpretazione autentica” delle norme controverse che confermi il blocco perenne conseguente al 2013, anche se questa eventualità si scontra con le decisioni della Corte Costituzionale.
Come già successo per gli anni 2010, 2011 e 2012, si potrebbe mettere fine alle conseguenze negative del blocco del 2013 sulla carriera col prossimo rinnovo contrattuale, già in ritardo di quasi 3 anni, ma visto il cospicuo finanziamento necessario per gli arretrati questa eventualità sembra poco probabile.
Occorre quindi prepararsi per i ricorsi [successivamente informeremo per i dettagli] rammentando che il diritto al riconoscimento dell’anzianità è imprescrittibile, ma che si prescrivono gli eventuali crediti e che quindi potranno essere riconosciute le eventuali differenze solo per i 5 anni a ritroso dal ricorso o dalla eventuale diffida interruttiva prodotta [qui un modello aggiornato] e, visto che i gradoni contrattuali sono di 6/7 anni, bisognerà verificare caso per caso.

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