Il nuovo CCNL 2024 conferma i limiti già imposti alla contrattazione d’istituto dai precedenti contratti. Infatti l’art. 30 conferma le cosiddette iniziative unilaterali, che permettono ai dirigenti scolastici di adottare alcune misure perfino senza arrivare a un accordo con le RSU:
- sia quelle “definitive” [comma 6, art. 8, su: c1) prevenzione e sicurezza; c5) i criteri per l’utilizzo dei permessi sindacali; c6) fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA; c7) ripartizione risorse formazione del personale; c8) diritto alla disconnessione; c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche; c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali coincidenti con l’assemblea sindacale; c11) risorse e compensi tutor e orientatore. E sui contingenti in caso di sciopero previsti dal comma 5].
- sia quelle “provvisorie” [comma 7, art. 8, su: c2) i criteri per la ripartizione del FMOF e per la determinazione dei compensi; c3) i criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori; c4) compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, compreso l’ex “premio” della Buona Scuola].
Viene peggiorato anche il confronto. Quando il CCNL 2018 introdusse l’istituto del “confronto” era evidente che il conflitto contro il decreto Brunetta, fondato sull’applicazione del CCNL 2007 veniva risolto a favore dei dirigenti scolastici. Infatti, i sindacati firmatari [nonostante la CGIL, insieme ai COBAS, fosse arrivata persino al ricorso in Cassazione] accettavano che non fossero più materie di contrattazione le “modalità di utilizzazione del personale”, “i criteri riguardanti le assegnazioni del personale […] alle sezioni staccate e ai plessi”, “i criteri e le modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario” [art. 6, comma 2, CCNL 2007]. Materie fondamentali per difendere le condizioni di lavoro di docenti e ATA diventavano oggetto di un’eventuale riunione di “confronto”, che si conclude solo con “una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse”. Imboccata questa strada la situazione non poteva che peggiorare. Infatti, ora diventano oggetto di “confronto” anche l’attribuzione degli “incarichi specifici” [art. 54, comma 3, CCNL 2024], precedentemente oggetto di contrattazione, “le modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto” nonché “i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA” [art. 30, comma 9, lett. b5) e b6), CCNL 2024].
Fortemente limitata anche l’informazione, per la quale l’art. 30, comma 10, lett. b3) del nuovo CCNL precisa che non deve essere possibile associare i compensi attribuiti dal fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ai nominativi dei lavoratori che lo percepiscono, impedendo così l’accesso ai dati relativi alla retribuzione del personale a livello di contrattazione d’istituto. Ricordiamo che nonostante il parere contrario del Garante della privacy, su questo tema molti tribunali nonché la Commissione per l’accesso agli atti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno però accolto i ricorsi delle organizzazioni sindacali e del personale proprio in virtù del principio della trasparenza. Sembra tornare ai segreti dell’ex premio della Buona Scuola di renziana memoria, quando i beneficiari di quella regalia dirigenziale erano un segreto.
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