SUPPLENZE BREVI. Modifica motivi assenza
Domanda
Se una docente cambia tipologia di assenza [malattia, permesso studio, etc.] senza mai rientrare in servizio interrompe la continuità del supplente? A scuola hanno risposto di sì, io penso di no, ma vorrei esserne sicura. Grazie.
Risposta
No, non la interrompe.
Infatti, ai sensi dell’art. 40, comma 3, CCNL 2007: “… Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo…”
Anche l’ARAN in un suo orientamento applicativo ribadisce che: “… una corretta lettura del citato art. 40, insiste sostanzialmente sul termine “… in un’unica soluzione…” , che, nello spirito e nella lettera della norma, vuol dire senza soluzione di continuità. Ciò che rileva, pertanto, è l’oggettiva circostanza che il docente titolare risulti assente, senza soluzione di continuità…”.
SUPPLENZE BREVI. Quando nominare il supplente
Domanda
Nella nostra scuola il ds nomina il supplente solo quando l’assenza del sostituito è previamente superiore ai 10 giorni, ma così facendo rimangono classi senza un docente fisso anche per lunghi periodi, visto che generalmente i colleghi assenti presentano certificati medici di settimana in settimana. Cosa possiamo fare?
Risposta
L’art. 40, comma 3, CCNL 2007, precisa che per valutare la lunghezza dell’assenza, “Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”, pertanto al raggiungimento dell’undicesimo giorno di assenza il ds deve nominare il supplente e non può continuare a utilizzare “eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria” [art. 43, comma 11, CCNL 2024].
Per altro, qualora tutte le ore di “potenziamento”, “compresenza” o “a disposizione” fossero già impegnate per attività programmate nel PTOF – come sarebbe opportuno fare – o comunque quando non si possa provvedere altrimenti [ad esempio con le “ore eccedenti”, art. 45, CCNL 2024], la Nota MIUR prot. n. 2116/2015 “richiama l’attenzione” dei ds su quanto previsto dall’art. 1, comma 333, l. n. 190/2014 – “Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa” – che permette così di nominare il supplente fin dal primo giorno di assenza.
SUPPLENZE E DOCENTI DI SOSTEGNO
Domanda
Come ogni anno, quando mancano gli insegnanti curriculari, in molte scuole è prassi chiedere la disponibilità agli insegnanti di sostegno, che, se manca l’alunno che seguono, vengono invitati a fare supplenza in altre classi. Ora io posso capire, una tantum, essere disponibili ad uscire dalla propria classe, per agevolare la scuola, ma che sia sempre mi sembra esagerato. Io non do sempre la disponibilità perché penso sia giusto lavorare nella mia classe. Se mi rifiuto, possono impormelo?
Risposta
No, non te lo possono imporre. Il/la docente di sostegno è assegnata alla classe e quindi continua a lavorare lì senza potersene allontanare.
In casi come questo bisogna chiedere un ordine di servizio scritto a cui opporre una “rimostranza scritta” e anche nel caso di un’eventuale reiterazione dell’ordine non eseguirlo, perché allontanarsi dal posto di lavoro potrebbe integrare un reato.
Come al solito si approfittano della disponibilità di colleghi/e per sopperire alle carenze dell’amministrazione. Per evitare che si abituino “male” io eviterei sempre di dare questi “aiuti” non previsti dalle norme.
SUPPLENZE – RISOLUZIONE CONTRATTO
Domanda
Docente supplente in servizio da 10 giorni oggi è stato chiuso il contratto perché in segreteria le hanno detto che sarà chiamata un’altra supplente che la precede in graduatoria. È possibile?
Risposta
Non è possibile. A meno che non siano state approvate nuove graduatorie, il contratto individuale non può essere risolto unilateralmente. Il comma 3 dell’art. 39 del CCNL 2024 prevede che siano specificate “le cause che ne costituiscono condizioni risolutive” e tra queste non mi pare possa esserci l’errore [?] della segreteria. Se la scuola ha sbagliato deve tenere entrambi.
RIENTRO DOPO IL 30 APRILE
Domanda
Un’insegnante di ruolo nella scuola media inferiore per varie patologie susseguitesi è stata in malattia per un periodo superiore ai 90 giorni consecutivi. Avendo solo due classi terze non dovrà rientrare più in classe per quest’anno scolastico. Al rientro quali saranno le sue mansioni e quelle del supplente?
Risposta
Se rientra dopo il 30 aprile, avendo fatto oltre 90 giorni di assenza ininterrotta in classi terminali del ciclo di studi [nelle altre classi devono esserci 150 giorni di assenza], ai sensi dell’art. 37, CCNL 2007, la titolare sarà impiegata “nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima”, mentre il supplente “è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali”.
RIENTRO DOPO IL 30 APRILE. COMPUTO GIORNI
Domanda
Nel computo dei 90 o 150 giorni di assenza del titolare vanno considerati anche i periodi di sospensione dell’attività didattica?
Risposta
Sì, se non c’è stata un’effettiva ripresa del lavoro vengono computati anche i giorni di sospensione dell’attività didattica.
CONTINUITÀ SUPPLENZA E SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA
Domanda
Nella mia scuola i contratti di supplenza vengono interrotti il giorno precedente un periodo di sospensione dell’attività didattica e ripresi il giorno della ripresa delle lezioni. È una procedura corretta?
Risposta
Dipende dalla situazione specifica.
Se l’assenza è ininterrotta e inizia almeno sette giorni prima della sospensione dell’attività didattica e si protrae per almeno altri sette giorni successivi alla ripresa delle lezioni, anche il periodo di sospensione deve essere coperto dal contratto di supplenza [art. 40, comma 3, CCNL 2007]. E questo indipendentemente dai motivi giustificativi dell’assenza.
Se, invece, i giorni sono meno di 7 o il titolare rientra [anche durante la sospensione, sarà il ds a dichiararlo, vedi ARAN CIRS31] si applica l’art. 13, comma 12, o.m. n. 122/2022: “Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.
FESTIVITÀ E CONTINUITÀ SUPPLENZA
Domanda
Come devono essere considerate il giorno libero e quello festivo al termine della settimana di supplenza?
Risposta
Va computato nella supplenza, infatti, ai sensi dell’art. 40, comma 3, CCNL 2007, “le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.
SUPPLENZA DA GRADUATORIA D’ISTITUTO E GPS
Domanda
Un supplente da graduatoria d’istituto ha ricevuto una proposta dalle GPS ma non vorrebbe cambiare scuola. Può farlo o incorre in qualche sanzione?
Risposta
Se non vuole lasciare la supplenza che ha in corso può mantenerla senza rischiare nessuna sanzione. Infatti l’art. 14, comma 3, OM n. 112/2022 prevede che “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) [da GPS, ndr]. Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito”.
SUPPLENZE TEMPORANEE E RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI – R.P.D.
Domanda
Sono un supplente temporaneo e nel mio stipendio non trovo la quota relativa alla Retribuzione Professionale Docenti – RPD. È corretta questa situazione?
Risposta
No, hai diritto anche alla RPD per i periodi lavorati. Questo generale principio di non discriminazione è ribadito anche dalla Corte Cass. Sent. n. 31149/2019, che riporto di seguito:
“Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l’ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all’attività prestata, la retribuzione professionale docenti.
In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Nè la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 3, facendo leva sulla temporaneità dell’assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l’anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell’attività professionale dei docenti a tempo determinato” (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
È, pertanto, da escludere che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono.”



