STRAORDINARIO – ATTIVITÀ AGGIUNTIVE – COMPENSI

CONOSCENZA DESTINATARI E COMPENSI ACCESSORI

Domanda
In seguito al nuovo art. 30, comma 10, lett. b3) del CCNL 2024, i dati relativi all’utilizzo delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa devono contenere per ciascuna delle attività retribuite, l’importo erogato e il numero dei lavoratori coinvolti, ma “fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito”.
Questa limitazione, oltre a rendere impossibile la “verifica” [art. 8, comma 10, CCNL 2024] degli esiti della contrattazione d’istituto del precedente anno scolastico, ci fa tornare ai tempi del segreto del “premio” della Buona Scuola renziana, quando i beneficiari di quella regalia dirigenziale restavano misteriosi e i loro nomi non erano divulgati.
Ma non c’è modo di sapere a quali unità di personale sono stati assegnati gli incarichi? Se sì, potete darmi i riferimenti per chiederlo?

Risposta
Dato per scontato che tutti gli atti di una pubblica amministrazione devono essere improntati alla “Trasparenza e tracciabilità” che deve essere “garantita attraverso un adeguato supporto documentale” [art. 9, d.P.R. n. 62/2013] resta da verificare chi abbia diritto all’accesso a questi documenti.
Per quanto riguarda la questione dei compensi aggiuntivi, ricordiamo che prima del nuovo CCNL e nonostante il parere contrario del Garante della privacy, molti tribunali nonché la Commissione per l’accesso agli atti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno accolto i ricorsi delle organizzazioni sindacali e del personale proprio in virtù del principio della trasparenza.
D’altronde la nuova, e esplicita, previsione di “segretezza” regalataci dalle OO.SS. sottoscrittrici del CCNL 2024, oltre a consolidare i “cerchi magici” intorno al DS grazie all’abuso delle risorse destinate a tutto il personale, sembra rafforzare il rischio di corruzione di cui si è occupata l’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC con la sua Delibera n. 430/2016.
Infatti, l’Allegato 1 di questa Delibera indica esplicitamente tra le misure di prevenzione dei processi a maggior rischio corruttivo riguardante le istituzioni scolastiche la “Pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti e dei destinatari, con indicazione della durata e del compenso spettante (art. 18 d.lgs. 33/2013)” e nell’Allegato 2 sono previsti tra gli “obblighi di pubblicazione” [una pubblicazione “tempestiva”, ai sensi dell’art. 8, d.lgs. n. 33/2013] gli “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)” che devono contenere l’“Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l’indicazione dell’oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico”.
Insomma, checché ne scriva il CCNL, sembra che un minimo di trasparenza anche in questo campo prevalga su una “riservatezza” che rischia di nascondere comportamenti impropri.
Pertanto, il personale a cui è stato assegnato un incarico dovrebbe essere già compreso negli Elenchi pubblicati “tempestivamente” dalla scuola e, qualora non fossero già stati pubblicati, è possibile richiederne l’accesso sulla base di questi riferimenti e del più generale “diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, tutelato dal d.lgs. n. 33/2013.

INTENSIFICAZIONE. COLLABORATORE SCOLASTICO

Domanda
Nel piano di lavoro del personale CS di scuola mia, che abbiamo ricevuto come RSU, è scritto: “Nei casi di assenza giornaliera di uno o più collaboratori, come da CCNL comparto scuola, le pulizie verranno effettuate dai colleghi”. Segue poi quante ore o frazioni di ore di intensificazione o straordinario vengono riconosciute se il lavoro viene svolto da 1, da 2 o da 3 cs. Infine è scritto che, a contrattazione firmata, le ore previste dalla contrattazione verranno pagate, il resto andrà a recupero.
Due cose mi sembrano strane.
1. L’intensificazione e lo straordinario non sono su base volontaria? Di conseguenza, a quale parte del CCNL si riferiscono? Io ricordavo che è la sorveglianza che va fatta comunque, ricordo male? Che poi, pure quella, sempre nei limiti del fatto di non essere ubiqui.
2. Anche quante frazioni di ore devono essere riconosciute come straordinario o intensificazione, non dovrebbe essere oggetto di contrattazione? O è normale/lecito che sia scritto unilateralmente nel piano di lavoro?

Risposta
1. sì, le attività ulteriori a quelle obbligatorie previste nel piano delle attività, che specifica anche le aree dove svolgere le proprie mansioni [art. 63, comma 1, CCNL 2024], sono volontarie, pertanto non c’è nessuna parte del CCNL che cambi questa situazione [deve essere semmai il DS/DSGA a darvi il riferimento preciso]. Il problema sorge per il “divieto” ad assumere supplenti nei primi sette giorni di assenza [art. 1, comma 332, l. n. 190/2014] a meno di casi eccezionali [Nota MIUR n. 21116/2015] e alla conseguente utilizzazione “intensificata” del personale presente.
2. sì, le ore andrebbero concordate ai sensi dell’art. 30, comma 4, lett. c3), CCNL 2024 sui “criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori”.
Infine, per essere precisi, solo le “attività oltre l’orario ordinario giornaliero” possono essere fruite come recuperi, e comunque solo a richiesta dell’interessato [art. 54, comma 4, CCNL 2007], quindi l’intensificazione deve essere sempre retribuita.

FONDI SUPPLENZE E ORE ECCEDENTI

Domanda
Nelle riunioni di contrattazione a scuola mia, la parte padronale (cioè tutte/i…) sostiene che:
1) i fondi vincolati per le ore eccedenti, nella misura in cui non utilizzati, vengono poi ridotti negli anni successivi. Io so che questo non è vero, confermate?
2) i fondi per le supplenze brevi, invece, non vengono ridotti negli anni successivi se poco utilizzati nei precedenti. Di questi invece io sapevo che è vero, confermate?

Risposta
1. sì confermo. I fondi per le ore eccedenti, art. 45 CCNL 2024, [insieme a tutto il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa – FMOF] vengono annualmente ripartiti secondo criteri fissi stabiliti dal CCNI. Attualmente sono: 26,60€ x organico di diritto docenti [scuola materna e elementare] e 46,31€ x organico diritto docenti [scuola secondaria]. Quindi possono diminuire se diminuisce l’organico di diritto docenti.
2. i fondi per le supplenze brevi e saltuarie non diminuiscono, ma vengono periodicamente rifinanziati [per ultimo, art. 10 d.l. n. 132 del 29.9.2023].