SOSTEGNO

TRASFERIMENTO ALUNNO CON DISABILITÀ

Domanda
In caso di trasferimento dell’alunno in altro o stesso distretto, il docente di sostegno ha l’obbligo di seguirlo nella nuova scuola?

Risposta
La situazione è diversa a secondo del verificarsi delle condizioni previste dalla lett. C) del Contratto Integrativo Regionale della Sicilia sulle utilizzazioni aa.ss. 2019-2022 [come ribadito dal punto 8. della Nota USR Sicilia n. 1046/2024]:

  • «In caso di trasferimento dell’alunno in altra scuola, il docente con incarico a tempo indeterminato potrà, a domanda, essere utilizzato nella nuova scuola per garantire la continuità didattica.
  • Il docente con incarico a tempo determinato per l’intero orario di cattedra/posto, nel caso di trasferimento dell’alunno, dovrà seguire l’alunno nella nuova sede nell’ambito dello stesso comune o comuni limitrofi purché dello stesso distretto. Per le aree metropolitane l’operazione avverrà nell’ambito dello stesso distretto.
  • Qualora l’alunno venga trasferito in altro distretto o si ritiri, il docente con contratto a tempo determinato potrà essere utilizzato, per motivate necessità, nel distretto ove è compresa la scuola di servizio ovvero nell’ambito del comune di servizio nel caso che il comune comprenda più distretti; ciò sempre che nella scuola non ci siano specifiche esigenze.
    Eccezionalmente, nel caso di trasferimento in un altro comune della provincia, l’USR potrà valutare di istituire sull’alunno un ulteriore posto in deroga».

UTILIZZAZIONE DOCENTE DI SOSTEGNO PER SUPPLENZE

Domanda
Nella mia scuola quando si assentano i docenti curricolari vengono utilizzati i docenti di sostegno per le supplenze. Questa procedura è corretta?

Risposta
No, non è assolutamente corretta. Il/la docente di sostegno [come per tutti i casi di compresenza previste dal PTOF: progetti, potenziamento, ecc.] è assegnato/a alla classe e quindi non può essere temporaneamente spostato in un’altra, neanche se è assente l’alunno/a con disabilità. Se dovesse essere richiesta una cosa del genere è opportuno – anche a propria tutela – presentare una “RIMOSTRANZA SCRITTA” e rifiutarsi di eseguire la supplenza.
Anche se l’assenza del/la docente curriculare è nella propria classe è necessario che la compresenza sia garantita attraverso la nomina di un altro docente per la supplenza.
Perfino il C.I.R. Sicilia prevede che: «In presenza degli alunni assegnati al docente, lo stesso non potrà essere utilizzato per la sostituzione di docenti assenti anche nella medesima classe».
Sempre secondo il C.I.R. Sicilia, solo nel caso di «lunghe assenze» potrà essere utilizzato «preferibilmente» all’interno delle proprie «classi e in subordine nell’ambito della stessa istituzione scolastica, in attività di sostegno o in altre attività deliberate dal Collegio dei docenti all’interno del Piano annuale delle attività dell’Istituzione scolastica coerenti con il proprio profilo professionale».

SUPPLENZE E DOCENTI DI SOSTEGNO

Domanda
Come ogni anno, quando mancano gli insegnanti curriculari, in molte scuole è prassi chiedere la disponibilità agli insegnanti di sostegno, che, se manca l’alunno che seguono, vengono invitati a fare supplenza in altre classi. Ora io posso capire, una tantum, essere disponibili ad uscire dalla propria classe, per agevolare la scuola, ma che sia sempre mi sembra esagerato.  Io non do sempre la disponibilità perché penso sia giusto lavorare nella mia classe. Se mi rifiuto, possono impormelo?

Risposta
No, non te lo possono imporre. Il/la docente di sostegno è assegnata alla classe e quindi continua a lavorare lì senza potersene allontanare.
In casi come questo bisogna chiedere un ordine di servizio scritto a cui opporre una “rimostranza scritta” e anche nel caso di un’eventuale reiterazione dell’ordine non eseguirlo, perché allontanarsi dal posto di lavoro potrebbe integrare un reato.
Come al solito si approfittano della disponibilità di colleghi/e per sopperire alle carenze dell’amministrazione. Per evitare che si abituino “male” io eviterei sempre di dare questi “aiuti” non previsti dalle norme.