ORARIO. Obblighi di lavoro docenti e ATA

ORARIO FLESSIBILE PERSONALE DOCENTE [30 novembre 2025]

Domanda
La ds dispone che mentre le classi quarte e quinte si recano a fare gli stage del PCTO, i docenti di alcune discipline non si rechino sul posto di lavoro, per poi recuperare le ore non svolte di lezione nei mesi successivi, con recuperi pomeridiani nelle stesse classi quarte e quinte o addirittura con corsi di recupero a studenti di altre classi. Ho più volte scritto alla ds chiedendo chiarimenti sulla normativa che supporta questo suo modo di agire, anche in base alla legge 241 del 1990, ma non ho mai avuto risposte chiare.

Risposta
La vostra ds non può mostrarvi alcuna normativa semplicemente perché non esiste.
L’orario obbligatorio per i docenti è settimanale e solo in specifici casi previsti dal CCNL le ore non svolte possono essere recuperate al di fuori di questo limite [ad es. permessi brevi (art. 16, CCNL 2007) o orario flessibile (art. 43, comma 9, CCNL 2024)].
Nel caso di occasionale mancato svolgimento di ore di lezione [ad es. proprio perché la classe svolge attività esterne] dovrebbe essere il contratto d’istituto a regolamentarne il recupero [in genere restando “a disposizione”].
La possibilità di utilizzare parte delle 18 ore per corsi di recupero è esclusivamente prevista per le cattedre che devono completare l’orario, perché hanno un numero inferiore di ore di lezione assegnate alle classi [art. 43, comma 6, CCNL 2024].

ORARIO PERSONALE ATA [30 novembre 2025]

Domanda
Sarebbe possibile prevedere un compenso aggiuntivo per il personale ATA coinvolto nella flessibilità oraria?

Risposta
Sì, come già detto in una precedente risposta, ai sensi dell’art. 51, comma 1, CCNL 2007 «L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane…» e l’orario flessibile sarebbe qualcosa di non “ordinario” quindi potrebbe essere previsto un compenso nella contrattazione tra RSU e ds anche perché i PON non riguardano l’ordinaria attività didattica e, visto che l’organico è parametrato su questa, adottare la flessibilità significa ridurre il personale per l’attività ordinaria.

OBBLIGO ACCOMPAGNARE A VISITE GUIDATE E GITE

Domanda
Vorrei info in merito all’obbligo o meno per l’insegnante di sostegno a partecipare alle uscite didattiche. Tra qualche giorno è prevista un’uscita per visitare la nave militare Vespucci, io sarei in servizio dalle 8.00 alle 12.00, ma la visita è prevista per le 13.30. A scuola mi dicono che devo andare. Come stanno le cose?

Risposta [4 maggio 2025]
No, non sei obbligato ad andare.
Sulla questione sarebbe opportuno consultare il Regolamento della tua scuola [approvato dal Consiglio d’istituto] per verificare come è specificatamente regolata la faccenda.
In ogni caso – visto che il CCNL non prevede un obbligo in tal senso – nessun Regolamento può introdurlo, contraddicendo, tra l’altro, la vecchia – ma tuttora «opportuno riferimento» – [cfr FAQ MIUR n. 3 del 2016] c.m. n. 291/1992 su visite guidate e viaggi, che prevedeva che «8.3 – Ai fini del conferimento dell’incarico, il direttore didattico o il preside, nell’ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni», quindi non sussiste alcun obbligo ad accompagnare la classe né per gli/le insegnanti curricolari né per quelli/e di sostegno [e questo a prescindere dalla presenza dell’alunna con disabilità, tu sei assegnato alla classe non all’allieva].
Nel tuo caso, poi, sarebbero ore ulteriori al tuo impegno orario giornaliero che puoi rifiutarti di svolgere come per ogni altra attività aggiuntiva. 
Infine, accompagnare le scolaresche a visitare navi militari dovrebbe sollevare un ulteriore problema etico visto che la Scuola dovrebbe educare alla pace e alla convivenza pacifica, non fare spot che hanno come protagonisti le armi e le guerre.

ORARIO FLESSIBILE PERSONALE ATA

Domanda
Nella nostra scuola, per risparmiare sugli straordinari viene applicata la flessibilità oraria per i collaboratori scolastici per coprire le ore pomeridiane dei progetti, ma essendo queste attività non curricolari è legittima questa soluzione?

Risposta
Purtroppo l’art. 64, comma 1, CCNL 2024 non chiarisce particolari condizioni in cui è applicabile la flessibilità oraria, ma la collega solo genericamente alle “necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione”.
Bisognerebbe però fare attenzione al fatto che tutti i “progetti” non riguardano l’ordinaria attività didattica e, visto che invece l’organico è parametrato su questa [indipendentemente alle ulteriori attività deliberate da “ciascuna istituzione”], adottare la flessibilità significa quindi ridurre il personale per l’attività ordinaria. Pertanto, visto che “L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane…” [art. 51, comma 1, CCNL 2007], l’orario flessibile è qualcosa di non “ordinario” quindi potrebbe essere previsto un compenso nella contrattazione tra RSU e ds, come una “intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia” , espressamente prevista dall’art. 88, comma 2, lett. e), CCNL 2007.

OBBLIGO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI: CURA IGIENE PERSONALE ALUNNI

Domanda
Il nuovo CCNL cosa prevede riguardo le mansioni dei collaboratori scolastici sulla cura dell’igiene personale di alunni e alunne?

Risposta
Purtroppo i sindacati firmatari del CCNL 2024, piuttosto che pensare all’utilizzazione di altro personale specializzato per assistere gli alunni per queste delicate esigenze, hanno sottoscritto l’Allegato A che ha ulteriormente peggiorato le mansioni dei collaboratori scolastici facendo diventare obbligatorio non solo l’“ausilio materiale… agli alunni con disabilità… nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”, ma perfino a tutti “gli alunni nelle scuole dell’infanzia e primaria”.

ORARIO DOCENTI. Gravi disparità tra colleghi/e

Domanda
Buon pomeriggio, mi potete indicare quale strategia si può adottare se viene stilato un orario docenti con palesi difformità di trattamento in quanto sono previsti ogni giorno ingresso a prima ora, 2 ore di buco al giorno e  uscita alle 13.00 e due volte alle 14.00? Ritengo che non sia adottabile Cosa posso fare se le RSU non mi tutelano?

Risposta
Puoi presentare un reclamo al ds chiedendo il rispetto dei criteri deliberati dal consiglio d’istituto [quali sono?] e in ogni caso ricordandogli anche che “Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare, in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa” [art.13, comma 4, d.P.R. n. 62/2013] e che “Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro” [comma 6].
Inoltre, insisterei con le RSU affinché chiedano il “confronto” sulla materia in questione [art. 30, comma 9, lett. b1), CCNL 2024].

MODIFICA ORARIO E SEDE PERSONALE ATA DURANTE LE VACANZE ESTIVE

Domanda
Il DSGA di scuola nostra, in prossimità dell’inizio delle vacanze estive, ha imposto ai collaboratori scolastici modifiche di orario e di plesso e chiusure prefestive senza nessun preavviso e senza nessun accordo. Può farlo?

Risposta
No, non può agire unilateralmente. Eventuali modifiche di orari, sedi di lavoro, ecc. non possono essere improvvisate al momento né essere imposte, ma devono essere indicate nel “piano delle attività” [art. 63, CCNL 2024], tutelando i diritti del personale e la funzionalità della scuola.
Ma purtroppo, come accade ogni anno alla fine delle lezioni, non pochi dirigenti scolastici e/o DSGA pensano di poter utilizzare il personale ATA e docente a proprio piacimento, come se la fine delle lezioni corrispondesse con la fine delle regole stabilite dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dai Contratti Integrativi d’istituto e dalle delibere degli Organi collegiali [art. 7 e art. 10, d.lgs. n. 297/1994].
Riepiloghiamo quali sono queste regole:
– il “piano delle attività”, è proposto dal DSGA “in uno specifico incontro con il personale ATA” all’inizio dell’a.s.;
– il “piano” è poi adottato dal dirigente scolastico, che ne ha verificato la congruenza al PTOF e avviato il confronto e la contrattazione con le RSU sugli specifici aspetti [art. 30, CCNL 2024]: articolazione dell’orario di lavoro; flessibilità oraria in entrata e in uscita; criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite; criteri riguardanti le assegnazioni ai plessi; criteri per il conferimento degli incarichi, ecc. 
Quindi, in questo “piano” devono essere indicati fin dall’inizio dell’a.s. tutti gli obblighi di servizio, che prevedono:
1) Attività o mansioni previste dall’area di appartenenza [art. 50, comma 5 e Allegato A, CCNL 2024; art. 51, CCNL 2007];
2) eventuali Attività aggiuntive [art. 88, comma 2, lett. e) CCNL 2007] “che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia”.
Ricordiamo che – ai sensi dell’art. 54, comma 4, CCNL 2007 – spetta solo al/la dipendente “richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo” che quindi non possono essere trasformate d’ufficio in “compensativo”. 
Mentre le ore di “intensificazione” vanno sempre retribuite secondo quanto previsto dal contratto d’istituto;
3) eventuali Incarichi specifici [art. 54, CCNL 2024].

ORARIO OBBLIGATORIO DEL PERSONALE DOCENTE PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI E DOPO LA LORO FINE

Domanda
Il ds della mia scuola sostiene che nei giorni precedenti l’inizio delle lezioni dal 1° settembre e in quelli seguenti il loro termine, i docenti siano comunque obbligati a venire a scuola per firmare il registro delle presenze, riordinare materiali o comunque svolgere attività che però non sono state programmate dagli organi collegiali. È legittima questa pretesa?

Risposta
No, è assolutamente illegittimo pretendere la presenza degli/lle insegnanti al di fuori dello svolgimento dell’attività didattica e delle altre attività programmate dagli organi collegiali e inserite nel Piano annuale.
Chiariamo i passaggi essenziali:
“Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti … e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze” [art. 43, CCNL 2024].
– Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. su orario, assegnazione delle classi, ecc. [art. 7, comma 2, lett. b) e art. 10, comma 4, d.lgs. n. 297/1994], il “piano” diventa poi oggetto di confronto con le RSU.
Quindi, anche per il personale docente, prima dell’inizio delle lezioni sono “conferiti in forma scritta” tutti gli obblighi di lavoro, che sono “articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento”
1) Attività di insegnamento [art. 43, comma 5, CCNL 2024 e art. 4, d.P.R. n. 275/1999];
2) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento [art. 44, CCNL 2024];
3) eventuali Attività aggiuntive [art. 45, CCNL 2024];
4) eventuali Funzioni strumentali [art. 33, CCNL 2007];
5) eventuali Supplenze temporanee [art. 43, commi 5 e 6, CCNL 2024].
Quindi, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche è evidente che non sussiste nessun obbligo derivante dalle “attività di insegnamento” [25, 22+2 o 18 ore settimanali] che non si svolgono, ma soltanto quello previsto per le “attività funzionali all’insegnamento”: scrutini, esami o riunioni già programmate dal Collegio dei docenti all’interno delle 40 + 40 ore.
Qui finiscono gli obblighi di lavoro. Non vi dovrebbero essere dubbi, ma sappiamo che non pochi dirigenti scolastici pensano che da giugno a settembre gli/le insegnanti debbano essere considerati in servizio secondo il loro orario di insegnamento e quindi impegnino colleghe e colleghi nei modi più svariati fino alla degradante pratica di andare a scuola a mettere la firma e poi andarsene.
Chi ha fatto in Collegio dei docenti una programmazione seria delle 40 + 40 ore ha sperimentato che non sono poche, soddisfano pienamente le esigenze e occupano non pochi giorni dei mesi di giugno e settembre.
Ancora una volta quindi attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta previste le attività aggiuntive, e quant’altro inserito nel piano delle attività [orario delle lezioni, corsi di recupero, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione] tutti gli impegni diventano obbligatori.
Lo ribadiamo: questi impegni costituiscono tutti gli obblighi di lavoro oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola come sancito dalle stesse indicazioni ministeriali [nota MPI n. 1972/1980: “Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istituzione scolastica, che si differenzia della prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico”] e dalla giurisprudenza [sent. TAR Lazio-Latina n. 359/1984; sent. Cons. di Stato-sez.VI n. 173/1987: “… né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal d.P.R. n. 417/1974”].

ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO

Domanda
Qual è la differenza tra orario di lavoro e orario di servizio?

Risposta
Anche se spesso vengono usati come sinonimi, secondo l’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2203, si intende per “orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Quindi, l’orario di lavoro è quello in cui il lavoratore eroga la propria prestazione, ed è obbligatorio, mentre l’orario di servizio è quello dell’istituzione scolastica.
L’orario di lavoro, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale, è funzionale all’orario di servizio.

ORARIO LEZIONI – DISTRIBUZIONE

Domanda
Una collega ha avuto un orario per il quale un giorno fa 6 ore consecutive e il successivo solo 1 h (la sesta). È contestabile in qualche modo l’orario?

Risposta
Non sembra una scelta equilibrata. Per poter intervenire bisogna verificare cosa abbiano deliberato gli Organi collegiali che possono regolamentare la questione, non esistendo norme che prevedano niente di specifico tranne il limite di svolgere l’orario almeno in 5 giorni [art. 43, comma 5, CCNL 2024]. 
Il collegio dei docenti [art. 7, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 297/1994] formula proposte per la “formulazione dell’orario delle lezioni… tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto” [art. 10, comma 4, d.lgs. n. 297/1994].
Inoltre, le RSU possono chiedere un “confronto” sull’argomento [art. 30, comma 9, lett. b1), CCNL 2024].

LIMITI ORARIO DOCENTI E ATA

Domanda
Vorrei sapere se esiste una normativa sull’orario scolastico e qual è? Per esempio se è lecito fare 4 ore di lezione consecutive, ecc.

Risposta
Il contratto prevede limiti all’orario di lavoro solo per il personale ATA [art. 51, comma 3, CCNL 2007] con un massimo di 9 ore, mentre non c’è una previsione analoga per i docenti, vista la particolarità della funzione.
Ma per regolamentare questa materia bisogna rifarsi ai criteri deliberati dal consiglio d’istituto [art. 10, comma 4, d.lgs. n. 297/1994], ai pareri del collegio docenti [art. 7, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 297/1994] e all’eventuale “confronto” tra RSU e DS [art. 30, comma 9, lett. b1) CCNL 2024].

ORARIO NON SVOLTO – RECUPERO

Domanda
La ds di un istituto tecnico ha stabilito che quando le classi si trovano a svolgere attività esterne [visite, viaggi, stage, ecc.] i docenti che non le accompagnano non staranno in servizio secondo l’orario settimanale previsto, ma recupereranno successivamente le ore non svolte con corsi di recupero pomeridiani. È lecita questa procedura che, tra l’altro, prevede di far svolgere un’attività che ha una più alta remunerazione oraria? 

Risposta
No, non è legittima.
Il piano delle attività una volta approvato può essere modificato solo da un’altra delibera del collegio e l’orario settimanale delle lezioni ne fa parte [art. 43, comma 4, CCNL 2024].
Le RSU possono chiedere un “confronto” sulla questione [art. 30, comma 9, lett. b2), CCNL 2024].
I colleghi possono opporsi facendo una “rimostranza scritta” nella quale dichiarano di seguire il proprio orario settimanale e si presentano e firmano nelle ore previste in attesa di un’azione della ds.

CAMBIO ORARIO IMPROVVISO – “DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE”

Domanda
Mi è arrivato un cambio orario di lavoro sabato per lunedì mattina ed io stavo in ferie. Se non l’avessi letto e stamattina non andavo al lavoro col nuovo orario a cosa andavo incontro?

Risposta
Innanzitutto, come è stato comunicato questo cambio di orario? Se è stato fatto per iscritto e attraverso una comunicazione istituzionale [ordine di servizio consegnato a mano, email istituzionale o altra modalità prevista dal vostro contratto d’istituto] molto dipende da cosa c’è scritto nel vostro contratto d’istituto a proposito del “diritto alla disconnessione” [art. 30, comma 4, lett. c8) CCNL 2024]. Bisogna contrastare queste dilatazioni dei tempi di lavoro che le nuove tecnologie favoriscono.
Il problema è proprio questo: attraverso l’inserimento nel CCNL 2018 del “diritto” [?] alla disconnessione si è subdolamente inserito un inesistente “dovere alla connessione” che amplia [in alcuni casi per l’intero pomeriggio!] l’obbligo di tenere conto delle comunicazioni del datore di lavoro: altro che “maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare” di cui straparla lo stesso art. 30. Si tratta di una pura e semplice dilatazione gratuita del tempo in cui si rimane alle dipendenze del datore di lavoro. Quando le comunicazioni erano cartacee l’obbligo di prenderne visione si esauriva all’interno del proprio orario di lavoro.