MATERNITÀ

CONGEDO DI MATERNITÀ. Distribuzione dei 5 mesi

Domanda
So che il congedo di maternità prevede un periodo di astensione dal lavoro di 5 mesi continuativi, ma nella mia scuola non sanno dirmi con sicurezza da quando posso fruirne. Potete chiarirmi la situazione?

Risposta
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, CCNL 2024 “Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151 del 2001,…”.
Secondo l’art. 16 del d.lgs. n. 151/2001 che riguarda il “Divieto di adibire al lavoro le donne”, i 5 mesi retribuiti di congedo di maternità possono essere fruiti nelle tre seguenti modalità:
– 2 mesi prima la data presunta del parto e 3 mesi dopo la data del parto [se il parto avviene dopo la data presunta, il congedo copre anche questi giorni. Se invece il parto avviene prima, i giorni non fruiti si sommano a quelli di congedo postparto];
– 1 mese prima la data presunta del parto e 4 mesi dopo;
– 5 mesi dopo il parto [come introdotto dall’art. 1, comma 485, l. n. 145/2018].
Questi ultimi due casi possono essere eventualmente scelti dalla lavoratrice “a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.

CONGEDO PARENTALE. Fruizione

Domanda
Volevo sapere se prendo congedo parentale la scuola può oppormi degli ostacoli per esigenze di servizio o per i tempi di presentazione della domanda?

Risposta
No, la scuola non può opporti nessun ostacolo. Il congedo parentale è un tuo diritto [art. 34, comma 3, CCNL 2024]. La domanda deve essere presentata 5 giorni prima o, “in presenza di particolari e comprovate situazioni personali”, entro le 48 ore precedenti la data di fruizione.