FORMAZIONE

AUTORIZZAZIONE FORMAZIONE DOCENTI

Domanda
Il ds può rifiutarsi di concedere uno dei 5 giorni previsti dal CCNL per la partecipazione a un corso di formazione?

Risposta 10.4.2025
La libertà nella scelta della “formazione” rientra nel più ampio campo della “libertà d’insegnamento”. Una volta stabiliti i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento [art. 36, CCNL 2024] ed eventualmente effettuato il «confronto» richiesto dalle RSU su questo tema [art. 30, comma 9, lett. b3), CCNL 2024] che il ds deve rispettare, non c’è alcuna ragione legittima per impedire la partecipazione.
In ogni caso il/la docente può presentare una “rimostranza scritta” contro un eventuale diniego che comunque il ds deve sempre motivare.

FORMAZIONE DOCENTI E ATTIVITÀ FUNZIONALI

Domanda
L’articolo 44 comma 4 del nuovo CCNL 2024 si deve interpretare nel senso che le ore obbligatorie di formazione possono estendersi sino al completamento delle 40 ore della lettera a) (collegio) + 40 ore della lettera b) (consigli di classe e glo) e quindi per un impegno complessivo sino alle 80 ore annue?

Risposta
Sì. Riguardano il monte orario complessivo fino a 80 ore.
Ribadiamo comunque che secondo i decreti attuativi della l. n. 107/2015 “l’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano” [d.m. n. 797/2016], che – peraltro – è possibile assolvere anche attraverso l’“autoaggiornamento” [art. 65, comma 1, CCNL 2007].

FORMAZIONE DOCENTI NELLE 80 ORE

Domanda
In questo a.s. 2023/2024 il piano delle attività proposto dal ds ha visto ridursi gli impegni collegiali per lasciare più spazio alla formazione. È corretto questo modo di procedere?

Risposta
Non proprio. Infatti, l’art. 44, comma 4, CCNL 2024 ribadisce che le ore siano “prioritariamente destinate alle attività collegiali” e che solo quelle eventualmente residuate siano destinate alla formazione [cosa – per altro – già prevista dai precedenti contratti]. Secondo l’art. 36, comma 7, CCNL 2024, le ore di formazione che dovessero eccedere le 80 sarebbero poi retribuite – ma “con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa” – dal fondo d’istituto [sic!]. Non sarà granché.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI

Domanda
Il nostro ds sostiene che il collegio dei docenti debba obbligatoriamente approvare un piano di formazione a cui tutti i docenti devono attenersi, imponendo un numero di ore prestabilito. Qual è esattamente la situazione?

Risposta
No, le cose non stanno come sostiene il vostro ds.
Se non volete sottostare a una formazione coatta, potete presentare in sede di Collegio vostre proposte alternative e volontarie di formazione/aggiornamento o anche riservarvi di utilizzare la possibilità dell’autoaggiornamento o di partecipare ad attività formative organizzate da enti o associazioni riconosciuti dal Ministero, in alternativa a qualsiasi ipotesi di aggiornamento obbligatorio deliberato dal Collegio dei docenti [qui un modello di mozione e qui un altro modello di mozione su dm n. 66/2023].
A sostegno della vostra proposta, bisogna far presente che:
– la “formazione obbligatoria” – prevista dall’art. 1, comma 124, l. n. 107/2015 [la cd Buona Scuola] e poi regolamentata dalla Nota MIUR prot. n. 2915/2016 e dal Piano Nazionale della Formazione allegato al d.m. n. 797/2016 – “non si traduce … automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano”;
– l’art. 65, comma 1, CCNL 2007, tuttora vigente, prevede esplicitamente “la possibilità dell’autoaggiornamento”;
– il CCNI sulla formazione del 19.11.2019 e la Nota MIM prot. n. 50635/2022 ribadiscono che il Piano di Formazione d’Istituto può “comprendere anche iniziative di auto-formazione”;
– l’art. 36, comma 13, CCNL 2024, prevede addirittura che “saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza e all’apprendimento in rete anche in modalità asincrona…”.