CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO

GUIDA NORMATIVA per docenti, ATA e RSU/RLS “DIFENDIAMO I NOSTRI DIRITTI E LA SCUOLA PUBBLICA”

Esempio di Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto che in questi anni abbiamo sottoscritto in diverse scuole [integrato da proposte su alcune materie di «confronto»]

Banca Dati dell’ARaN con tutti i Contratti integrativi d’istituto

CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO. Informazione sui fondi da contrattare

Domanda
Nella mia scuola è sempre difficile avere un’idea chiara sulle effettive disponibilità economiche sulle quali poter fare affidamento per la contrattazione. Il dirigente e il dsga non sono mai chiari su questi fondi. Come possiamo fare?

Risposta [2 giugno 2025]
All’inizio di ogni anno scolastico, a livello nazionale, è sottoscritto un contratto integrativo sui Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il FMOF. Pochi giorni dopo il ministero elabora una tabella in cui sono analiticamente indicate tutte le risorse previste dall’art. 78, CCNL 2024 e dall’art. 88, CCNL 2007, destinate a ogni istituzione scolastica [per l’a.s. 2024/2025 vedi qui] e invia questa informazione alle scuole. Ds e dsga hanno quindi a disposizione per tempo l’ammontare delle risorse del FMOF da contrattare, alle quali vanno aggiunte quelle derivanti da eventuali progetti nazionali e comunitari «destinate alla remunerazione del personale» [art. 30, comma 4, lett. c) CCNL 2024] o da altri fondi.

CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO. Mancato accordo

Domanda
Una nostra RSU molto brava è riuscita a portare le altre RSU e anche i rappresentanti provinciali a non firmare il contratto. Il ds è obbligato ad adottare atto unilaterale? E se sì, entro quando? E se non lo fa cosa succede?

Risposta
Sì, certo, il ds deve adottare “atti unilaterali” per far funzionare la scuola.
Ma più che essere “obbligato”, è prerogativa del ds prendere alcune decisioni seguendo le procedure previste dal CCNL, e se non si raggiunge un accordo “le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni” [art. 8, comma 6, CCNL 2024].
Su alcune materie, però, il ds può agire solo provvisoriamente “fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo” [art. 8, comma 7, CCNL 2024]. Pertanto, ai sensi dell’art. 30, commi 6 e 7, CCNL 2024, il ds può agire unilateralmente:
– in forma “definitiva” [comma 6] su: c1) prevenzione e sicurezza; c5) i criteri per l’utilizzo dei permessi sindacali; c6) fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA; c7) ripartizione risorse formazione del personale; c8) diritto alla disconnessione; c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche; c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali coincidenti con l’assemblea sindacale; c11) risorse e compensi tutor e orientatore. E sui contingenti in caso di sciopero [comma 5].
– in forma “provvisoria” [comma 7] su: c2) i criteri per la ripartizione del FMOF e per la determinazione dei compensi; c3) i criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori; c4) compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, compreso l’ex “premio” della Buona Scuola]. 
I tempi – anche se soltanto “ordinatori” – sono ampiamente scaduti: inizio contrattazione d’istituto entro il 15.9 e conclusione entro il 30.11 [art. 30, comma 8, CCNL 2024], eventuale disaccordo previsto dall’art. 8, comma 6, CCNL 2024, 30 + 30 giorni, disaccordo previsto dall’art. 8, comma 7, CCNL 2024, 45 + 45 giorni.
Se non lo fa la scuola dovrebbe fermarsi perché priva di regole su tutte le materie previste dall’art. 30, comma 4, lett. c) e comma 5, CCNL 2024, non già regolamentate da precedenti contratti d’istituto.
La mancata applicazione delle procedure previste dal CCNL – a mio avviso – è attività antisindacale ai sensi dell’art. 28, l. n. 300/1970, lo Statuto dei lavoratori.

CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO – Quanti collaboratori del preside

Domanda
Nella mia scuola ci sono 2 collaboratori e 2 responsabili di sede. Il ds sostiene che, dopo la l. 107/2015 “Buona scuola”, può nominare di sua iniziativa addirittura fino al 10% del personale. Come stanno le cose?

Risposta
Proviamo a fare un po’ di chiarezza:
1. l’art. 34 del CCNL 2007 – Attività di collaborazione con il dirigente scolastico prevede che “… il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d’istituto…”, quindi non è obbligatorio che il ds scelga queste due unità, rimanendo sempre al Collegio dei docenti la competenza di eleggere “i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside” [art. 7, comma 2, lett. h) d.lgs. n. 297/1994].
2. poi l’art. 88, comma 2, lett. f), CCNL 2007 ribadisce il limite di “non più di due unità” da retribuire col FIS, aggiungendo – per altro – che “Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali…”.
3. la “Buona scuola” in effetti ha notevolmente ampliato le facoltà del ds che può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica” [art. 1, comma 83, l. n. 107/2015], ma non disponendo nulla sulle risorse non ha permesso l’attivazione di queste “figure”.
Quindi, al momento rimane il vincolo previsto dal CCNL 2007, come conferma persino l’ARAN, che in suo Orientamento Applicativo [CIRS65] conclude: “Per quanto anzidetto, si ritiene che la legge 107/2015 non abbia fatto venir meno la previsione dell’articolo 88, comma 2, lett. f) del CCNL 29/11/2007. Infatti, la lettura dell’art. 1, comma 83, della L. n. 107/2015 – prescrivendo che le attività dei coadiutori, non devono implicare alcun impatto a carico della finanza pubblica – induce a ritenere che la ratio della disposizione intendesse individuare i suddetti coadiutori tra i docenti di potenziamento, mentre le previsioni di cui all’art. 88 del CCNL 29/11/2007, che consentono la corresponsione di un compenso a non più di due unità siano dirette ai docenti curriculari chiamati a svolgere ulteriori attività.”
Infine, queste ulteriori figure delegate potrebbero trovare la loro retribuzione una volta superato il periodo di formazione triennale previsto dall’art. 44, comma 1, lett. i), l. n. 79/2022, in applicazione delle cosiddette “riforme” volute dal PNRR.

CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO – PUBBLICAZIONE CONTRATTO

Domanda
Nella nostra scuola sembra quasi un mistero il testo del contratto d’istituto stipulato tra RSU e ds. Ma non c’è un obbligo alla sua pubblicazione?

Risposta
Prima ancora che un obbligo giuridico, dovrebbe bastare il buon senso per dare pubblicità al contratto integrativo d’istituto visto che esso regola molti aspetti del lavoro della singola Istituzione scolastica.
Comunque, a fugare ogni dubbio c’è l’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. [peraltro ripreso dall’Allegato 2 della Delibera ANAC n. 430/2016] che prevede: “le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo”. Devono essere pubblicati tempestivamente, devono essere tenuti aggiornati, per un periodo di 5 anni [art. 8 d.lgs. n. 33/2013].

CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO – VALIDITÀ CONTRATTO

Domanda
Solo una delle tre RSU di scuola mia ha firmato il contratto d’istituto col ds. È valido questo contratto?

Risposta
È pacifico che le RSU siano soggetti necessari della delegazione trattante e quindi senza il consenso della sua maggioranza non può esserci un contratto valido.
Solo nel caso le RSU abbiano delegato – attraverso un proprio regolamento interno – un suo componente a rappresentarle la sua unica firma renderebbe valido il contratto. Ma non sembra la vostra situazione.
In ogni caso, anche secondo l’ARAN, “le modalità con le quali tale maggioranza si esprime, il regolamento di funzionamento delle RSU, i rapporti di questa con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa, sono problemi di stretta pertinenza della RSU nel suo complesso e rispetto ad essi le singole Amministrazioni non sono tenute ad alcun intervento”.

CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO – TERMINALE ASSOCIATIVO

Domanda
Durante gli incontri per la contrattazione d’istituto si sono presentati alcuni colleghi nominati dai propri sindacati come “terminali associativi”. Ma costoro hanno titolo a partecipare alla contrattazione?

Risposta
No, non è automatico che possano partecipare alla contrattazione. 
L’art. 30, comma 2, lett. c), CCNL 2024, prevede che la contrattazione integrativa si svolga, “a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e, per la componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale”, pertanto solo se il terminale associativo è un “rappresentante territoriale” dell’O.S. che lo ha designato può partecipare alla trattativa.
Infine, secondo l’ARAN, “la natura di mera struttura organizzativa non assegna loro un potere contrattuale. In tal senso, affinché il terminale associativo possa partecipare ai tavoli negoziali della contrattazione integrativa occorre che lo stesso, possedendo i requisiti previsti dal CCNL, sia formalmente accreditato quale componente della delegazione trattante da parte della organizzazione sindacale titolata”.

CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO – PIATTAFORME SINDACALI

Domanda
Nella mia scuola su molte materie non c’è accordo tra le RSU e i rappresentanti dei sindacati firmatari del CCNL. Come può procedere la contrattazione d’istituto?

Risposta
Potrete agire autonomamente. Infatti, secondo un orientamento dell’ARAN, “La delegazione trattante in sede di contrattazione decentrata è costituita, per la parte sindacale, dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL. Tutti i soggetti (la RSU e le OO.SS.) potranno, quindi, presentare autonome piattaforme contrattuali che l’amministrazione dovrà valutare”.
Naturalmente resterà da valutare come giungere a un contratto valido. In ogni caso non c’è dubbio che la rappresentanza dei lavoratori di ogni singola scuola è delle RSU piuttosto che delle OO.SS. firmatarie.