CCNL 2024 – Art. 76 Indennità per il titolare di incarico di DSGA con incarico su posizioni di lavoro comuni a più istituzioni scolastiche 

1. In attuazione dell’art. 2, comma 4 del CCNL relativo ai direttori dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA) sottoscritto il 10/11/2014, gli effetti del predetto CCNL, già prorogati dall’art. 39 del CCNL 19/04/2018, sono ulteriormente prorogati fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale è adottato l’accordo in sede di conferenza unificata di cui all’art. 19, comma 5-ter del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Gli stessi si intendono riferiti al personale dell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione cui viene conferito un incarico di DSGA.

2. Il presente articolo abroga l’art. 39 del CCNL 19/04/2018.

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CCNL 10/11/2014 – Art. 2 Indennità per il DSGA che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche

1. Per gli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, al DSGA che copra o abbia coperto posti assegnati in comune con più istituzioni scolastiche, per effetto delle misure di razionalizzazione di cui all’art. 19, commi 5 e 5-bis del D.L. n. 98/2011, compete, per i periodi di copertura dei relativi posti, una indennità mensile fissa e ricorrente, corrisposta per dodici mensilità, avente natura accessoria, di Euro 214,00 mensili lordi.

2. L’indennità di cui al comma 1, corrisposta in deroga all’art. 9, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, è omnicomprensiva; pertanto, non può farsi luogo alla corresponsione, in via aggiuntiva, delle indennità di direzione, parte fissa, riferite alle istituzioni scolastiche sottodimensionate, fermo restando che la parte variabile della medesima indennità di direzione rimane a carico del fondo d’istituto delle stesse istituzioni scolastiche sottodimensionate.

3. Per effetto di quanto previsto dall’art. 19, comma 5-ter del D.L. n. 98/2011, la corresponsione dell’indennità ai sensi dei commi 1 e 2 ha luogo anche per l’anno scolastico 2014-2015 e fino al termine dello stesso, qualora l’accordo in sede di conferenza unificata di cui al citato comma 5-ter non sia adottato nel corso del presente anno scolastico 2013-2014, in ogni caso previa verifica congiunta, operata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’economia e delle finanze, delle disponibilità di bilancio a copertura dell’onere e nei limiti delle stesse. 

4. Con ulteriore sessione negoziale, gli effetti del presente accordo potranno essere estesi anche ai successivi anni scolastici, ai sensi della normativa richiamata al comma 3.

5. Alla copertura dell’onere di cui al presente articolo si fa fronte con la quota dei risparmi di cui all’art. 19, comma 5-bis del D.L. n. 98/2011.