CCNL 2007 – Art. 15 Permessi retribuiti

1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
– partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; 
– lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. 
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA. 

2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. 

[per il personale ATA questo comma è abrogato dall’art. 67 del CCNL 2024] 

3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. 

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. 

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità […] di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo. 

6. I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. 

[per il personale ATA questo comma è abrogato dall’art. 68 del CCNL 2024] 

7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. 

[per il personale ATA questo comma è abrogato dall’art. 68 del CCNL 2024] 

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GIURISPRUDENZA: PERSONALE DOCENTE HA DIRITTO A 3 GIORNI + 6
Tribunale di Milano sent. n. 4234/2019

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ARAN – ORIENTAMENTI APPLICATIVI
3 GIORNI PER LUTTO ENTRO QUALE LASSO DI TEMPO
RIPROPORZIONAMENTO PERMESSI L. 104 IN CASO DI PART-TIME VERTICALE
IL DS NON PUÒ OBIETTARE SULLE MOTIVAZIONI PERSONALI O FAMILIARI

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