CCNL 2007 – Art. 146 Normativa vigente e disapplicazioni

1. In applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:
a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni;
b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti;
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall’art. 2109, comma 1, del Codice Civile;
g) la seguente normativa:

  • 1) Art. 3 del DPR n. 395/88 (in tema di diritto allo studio) [art. 37 CCNL 2024]
  • 2) Art. 17 del DPR n. 3/57 (limiti al dovere verso il superiore)
  • 3) Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2(su mobilità per incompatibilità)
  • 4) Art. 7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità)
  • 5) Art. 53 L. 312/80 e art. 3, commi 6 e 7 del DPR n. 399/88
  • 6) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt. 1-4) e legge 25 giugno 1985 n. 333 (aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all’estero)
  • 7) ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95, l’art. 21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola);
  • 8) Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95;
  • 9) Artt. 38, 40 e 67 del T.U. n. 3/57, art. 20 legge 24.12.86, n. 958 e art. 7 legge 30.12.91, n. 412 [norme abrogate dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010] (servizio militare)
  • 10) Art. 132 T.U. n. 3/1957 (riammissione in servizio)
  • 11) Art. 2 L. 476/1984, L. 398/1989, [dottorato e borse di studio universitarie], art. 4 L. 498/1992, art. 453 T.U. 297/1994, art. 51 L. 449/1997 e art. 52, comma 57, L. 448/2001.

2. È espressamente disapplicata la seguente normativa:

  • l’art. 475 del d.lgs. n. 297/94 (assegnazioni provvisorie di sede);
  • l’art. 568 del d.lgs. n. 297/94 (assegnazione provvisoria);
  • l’art. 478 del d.lgs. n. 297/94 (sostituzione dei docenti assenti);
  • l’art. 455 del d.lgs. n. 297/94 (utilizzazione del personale docente e DOA);
  • l’art. 480 del d.lgs. n. 297/94 (inquadramenti in profili professionali amm.vi);
  • l’art. 7, comma 4 – secondo periodo, comma 5, comma 6 e comma 7 del d.lgs. n. 59/2004;
  • l’art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 59/2004;
  • l’art. 10, comma 4 – secondo periodo, comma 5 del d.lgs. n. 59/2004 ;
  • l’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 59/2004;

3. Le Parti si riservano la possibilità di riesaminare il testo del presente articolo con apposita sequenza contrattuale ove emerga la necessità di precisazioni o correttivi.

___________________________________________________________________

GIURISPRUDENZA: RIMOSTRANZA SCRITTA E PALESE ILLEGITTIMITÀ ORDINE DI SERVIZIO

CORTE DI CASSAZIONE: Sentenza n. 31086/2018