ASSEMBLEA DI CLASSE – VIGILANZA [30 novembre 2025]
Domanda
In caso di assemblea di classe l’obbligo di vigilanza dei docenti consiste nello stare fuori dalla classe ed intervenire in caso di necessità?
Risposta
Non esiste nessun obbligo di vigilanza, tu poi – se lo desideri – assistere all’assemblea [art. 13, comma 8, d.lgs. 297/1994]. Inoltre, l’art. 14 – Funzionamento delle assemblee studentesche, al comma 5, prevede che sia il preside a intervenire in caso di necessità. In ogni caso verifica cosa prevede il vostro regolamento d’istituto.
ASSEMBLEA STUDENTESCA – VIGILANZA
Domanda
Il dirigente scolastico insiste a considerare obbligatoria la presenza dei docenti a scuola durante le assemblee degli studenti. Abbiamo sostenuto che, ai sensi del comma 8, art. 13, d.lgs. n. 279/1994, assistere all’assemblea non può essere un obbligo, ma il ds ha ribattuto che una nota ministeriale imporrebbe invece la nostra presenza. Come stanno effettivamente le cose?
Risposta
Avete perfettamente ragione, non avete nessun obbligo a rimanere a scuola. Già da tempo abbiamo ottenuto diverse sentenze che dichiarano illegittimo il comportamento dei ds che obbligano i docenti a essere presenti a scuola durante le assemblee studentesche.
Questo sopruso assunse una dimensione preoccupante a seguito della Nota MIUR prot. 7733/A3 del 26.11.2003, che – però – si limitava semplicemente a prevedere che “l’istituzione scolastica ha l’onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni”.
Qualche anno dopo si aggiunse una Nota USR Veneto del 4.4.2007 che recitava: “in caso di assemblee svolte all’interno dei locali della scuola, si ritiene operante a tutti gli effetti l’obbligo di vigilanza a carico dei docenti che sono in servizio in quelle ore, in quanto tali assemblee si svolgono in orario scolastico” e – addirittura – che “per le assemblee svolte al di fuori dei locali, deve del pari ritenersi operante l’obbligo di vigilanza (con accompagnamento degli alunni nei locali in cui l’assemblea si svolgerà e conseguente vigilanza durante il suo svolgimento)”.
Senza voler qui riaprire la questione legata alla modalità di rivelazione delle presenze del personale docente [è sufficiente la firma sul registro di classe, sent. n. 11025/2006 Cass.] ribadiamo che non può essere certo un dirigente a imporre obblighi che non siano previsti da una fonte normativa, che invece prevede esplicitamente il “diritto” dei docenti ad assistere all’assemblea, certamente non un “dovere” [art. 13, comma 8, d.lgs. n. 297/1994; Note MPI n. 5208/1993, n. 79/1981, n. 2317/1979, n. 565/1979; C.M. n. 312/1979].
Nonostante tutti questi univoci riferimenti normativi, diversi ds hanno insistito su questo presunto obbligo costringendoci a rivolgerci ai tribunali. E così, prima una sentenza del Trib. di Cagliari del 25.9.2007, ha accolto il nostro ricorso, ribadendo che “la piana lettura dell’art. 13 Dlgs n. 297/1994 – in cui è confluito l’art. 43 del Dpr 416/1974 – ed in particolare il comma VIII evidenzia come non sussista alcun obbligo in capo ai docenti di presenziare alle assemblee studentesche d’istituto (“All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderino”). Il corretto svolgersi dell’assemblea deve essere assicurato … dal preside, che ha un preciso potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea (art. 14 comma 5 Dlgs 297/94)“.
Poi il Trib. di Avezzano [sent. n. 431/2011] ha annullato i decreti con cui una ds aveva dichiarato ingiustificate le assenze dei docenti nel giorno dell’assemblea studentesca.
Infine, qualche ds ha tentato un’ulteriore forzatura della norma, sostenendo che nel caso di imprevista sospensione dell’assemblea [ex art. 14, comma 5, d.lgs. n. 297/1994] gli studenti dovrebbero ritornare in aula e quindi i docenti devono essere presenti o quanto meno facilmente reperibili. Naturalmente questa contorta eventualità, peraltro complicata da realizzare, appare solo caratterizzata da una volontà vessatoria che è facilmente superabile prevedendo – nel Regolamento – che nel caso di interruzione l’assemblea si consideri terminata e la scolaresca licenziata.



