RIDUZIONE ORA DI LEZIONE: recupero sì o recupero no?

Anche in questi giorni, come ad ogni inizio di anno scolastico, gli Organi collegiali delle nostre scuole si trovano di fronte a numerose decisioni da prendere. Tra queste, uno degli spauracchi di molti/e DS è quella riguardante l’eventuale riduzione dell’ora di lezione, per le conseguenze che potrebbero derivarne in ordine a un eventuale “danno erariale” di cui potrebbero essere ritenuti/e responsabili.

Così spesso accade che, per conciliare diverse e incompatibili esigenze legate alla competizione tra scuole per accaparrarsi qualche iscritto/a in più [ad esempio avere la settimana corta, ma con orari di uscita non eccessivamente lunghi], qualche DS proponga al Collegio dei docenti una riduzione dell’unità oraria di lezione priva di qualunque motivazione didattica, ma costringendo poi colleghi e colleghe [non la scolaresca, che così perde tempo scuola] a un illegittimo recupero.
Quindi, anche in questo caso, attenzione a ciò che approviamo in Collegio o in Consiglio di circolo o d’istituto e, per evitare equivoci, vediamo di seguito qual è la normativa vigente e la procedura da seguire nei due casi previsti:
1. Riduzione dell’ora di lezione per motivi estranei alla didattica;
2. Riduzione dell’ora di lezione per motivi “didattici”.

1. RIDUZIONE DELL’ORA DI LEZIONE PER MOTIVI ESTRANEI ALLA DIDATTICA
Da oltre 40 anni questa situazione è sempre stata regolata da circolari ministeriali che i diversi CCNL hanno sempre confermato e ribadito, per ultimo questa materia è affrontata dall’art. 43, comma 8, CCNL 2024: «Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto».
In particolare la CM n. 243/1979 ha previsto che «nei confronti di richieste di riduzione di orario che dovranno comunque essere formulate, con adeguata, ampia motivazione, dai presidi dopo aver sentito il consiglio di istituto e il collegio dei docenti e fermo restando che il montante settimanale di ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile, saranno osservati i seguenti criteri:
a) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti;
b) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultim’ora;

c) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di sei ore, l’autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora;
d) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore. La riduzione dell’ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l’intera scuola o istituto.

Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione».
Successivamente, la CM n. 192/1980 ha esteso la possibilità di ridurre l’orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla circolare del 1979, cioè anche per tutte le altre ore di lezione e non solo per le prime e le ultime, in presenza di «particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate».
Infine, la CM n. 620/1997, rinnovava la validità delle circolari summenzionate precisando che «i competenti organi della scuola adottano autonomamente eventuali adattamenti dell’orario delle lezioni…»”.
Conseguentemente, la responsabilità delle riduzioni orarie viene demandata agli «organi della scuola» con le seguenti competenze:
– il Consiglio di circolo o d’istituto indica «i criteri generali relativi … all’adattamento dell’orario delle lezioni … alle condizioni ambientali» [art. 10, comma 4, d.lgs n. 297/1994 – T.U.] e, nel caso in questione tiene conto delle richieste delle famiglie e/o degli allievi pendolari, dell’assenza della mensa, eventuali doppi turni o di altre problematiche che potrebbero causare la riduzione «per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica»;
– il collegio dei docenti avanza proposte «per la formulazione dell’orario delle lezioni … tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto» [art. 7, comma 2, d.lgs n. 297/1994 – T.U.], valutandone solo l’aspetto didattico, ad esempio se la riduzione consente comunque il raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione, o se sia necessaria qualche modifica;
– il Consiglio di circolo o d’istituto assume la relativa delibera [art. 43, comma 8, CCNL 2024];
– al/la DS compete la «formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti» [art. 396, comma 2, lettera d, d.lgs n. 297/1994 – T.U.]. Anche in questo caso al/la dirigente non resta che dare esecuzione alla delibera dell’Organo collegiale.
In tal caso, lo ripetiamo, al personale docente non può essere richiesto alcun recupero di frazioni orarie.

2. RIDUZIONE DELL’ORA DI LEZIONE PER MOTIVI “DIDATTICI”
Sempre l’art. 43 del CCNL 2024, prevede al comma 2 che «Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni» adottando le forme di flessibilità previste dal Regolamento dell’autonomia scolastica, «tenendo conto della disciplina contrattuale».
Tra queste «forme di flessibilità» è anche contemplata «la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio di cui all’articolo 8, degli spazi orari residui» [art. 4, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 275/1999].
In questo caso, quindi «gli spazi orari residui» devono confluire nel «curricolo obbligatorio», cioè in attività programmate inserite nel PTOF e destinate alle classi stesse, come conferma il comma 7, dello stesso art. 43: la «riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti».
Pertanto, il Collegio, che può prevedere una diversa durata dell’ora di lezione solo per ragioni didattiche, deve programmare le modalità del recupero coerentemente con le finalità poste alla base di questa modifica, certamente non può destinare la frazione residua – magari su pressione del/la DS – per risparmiare sulle supplenze.

Purtroppo, siamo a conoscenza che, sulla base di quest’ultima disposizione, taluni DS però tendono a equivocare e considerano erroneamente anche le riduzioni dovute a causa di forza maggiore estranee alla didattica soggette al recupero che, ripetiamo, è totalmente illegittimo!
Comunque, se qualche dirigente dovesse perseverare con questa interpretazione, i/le docenti che ricevessero un ordine di servizio che prevedesse il recupero relativamente alla riduzione dell’ora dovuta a motivi estranei alla didattica, dovranno opporre formale Rimostranza scritta, documentandone le ragioni con i riferimenti normativi qui riportati ed eventualmente attivare il contenzioso giurisdizionale contattando la sede Cobas più vicina.
Su quest’argomento già da tempo diverse sentenze sono favorevoli. Tra le tante: Trib. Reggio Emilia, Trib. Saluzzo, Trib. Ancona, Corte di Cassazione.

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QUI la Guida normativa per l’inizio dell’anno scolastico

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