COME TUTELARE I NOSTRI DIRITTI
Come vediamo quotidianamente, troppi DS e DSGA non applicano la normativa vigente e spesso agiscono illegittimamente e soprattutto impunemente nei confronti del personale. Per ovviare a questa situazione è innanzitutto necessario conoscere le norme che non sempre sono di facile comprensione e accessibilità e per questo abbiamo pubblicato il testo coordinato del CCNL 18.1.2024.
Dopodiché, come ci ricorda Daniela Tafani, «Serve … quella sottovalutata virtù che Weizenbaum chiamava il “coraggio civile”: “È una credenza diffusa, ma tristemente erronea, quella per cui il coraggio civile trova modo di esercitarsi soltanto nel contesto di avvenimenti che scuotono il mondo. Al contrario, il suo esercizio più arduo ha spesso luogo in quei piccoli contesti in cui la sfida è quella di superare i timori indotti da futili preoccupazioni di carriera, delle nostre relazioni con coloro che sembrano aver potere su di noi, o di qualsiasi cosa che possa turbare la tranquillità della nostra esistenza quotidiana».
Nel nostro lavoro a Scuola abbiamo degli strumenti collettivi e individuali che possiamo utilizzare per esercitare questo «coraggio civile»:
1. con la partecipazione attiva negli Organi collegiali che, nonostante limiti e difetti, rimangono il presupposto per una partecipazione democratica alle scelte della Scuola;
2. con la rimostranza scritta, quando riteniamo illegittimo un ordine di servizio;
3. nelle relazioni sindacali d’istituto – insieme alla tutela delle condizioni di lavoro – possiamo innescare un circolo virtuoso di comunicazione, di confronto collettivo, in cui la partecipazione possa costruirsi a partire dalla percezione soggettiva delle condizioni materiali in cui si vive sul luogo di lavoro.
1. Partecipazione attiva negli Organi collegiali
Come COBAS abbiamo da tempo chiesto che anche per il personale ATA fosse istituito un Organo collegiale analogo al Collegio dei docenti, dove prendere insieme decisioni importanti, ma ancora l’art. 63, comma 1, del CCNL 2024 prevede solo uno «specifico incontro» dove «il DSGA formula una proposta di piano delle attività», che spesso si esaurisce in una semplice comunicazione senza che sia possibile presentare alternative che – invece – possiamo proporre.
Ricordiamoci che le competenze degli Organi collegiali devono essere sempre rispettate dal ds [art. 25, comma 2, d.lgs. n. 165/2001], e che il Consiglio di circolo o d’istituto [art. 10, d.lgs. n. 297/1994] si occupa di diverse materie di grande interesse anche per l’organizzazione e l’attività del personale ATA, tra queste:
– elaborare e adottare gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento;
– deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
– adozione del regolamento interno dell’istituto;
– acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
– adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
– criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche;
– promozione di contatti con altre scuole o istituti;
– indicare i criteri generali relativi all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali.
Ribadiamo che il DS deve sempre agire «Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici» [art. 25, comma 2, d.lgs. n. 165/2001] e, se non fosse eventualmente possibile applicare in qualche caso eccezionale i criteri e le proposte dei competenti organi collegiali, deve esplicitamente motivarne le ragioni, sempre per iscritto. Secondo la Corte di Cassazione [sent. n. 15618/2011 e ord. n. 11548/2020] la violazione di queste «regole procedimentali, che costituiscono specificazione dell’obbligo di correttezza e buona fede, può essere denunciata dal dipendente ex se come ragione di illegittimità delle determinazioni assunte dal datore di lavoro» e pertanto rendere illegittimi gli atti del DS.
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QUI un esempio di Regolamento d’istituto che è possibile adattare alla particolare situazione della propria scuola
2. Rimostranza scritta [per il personale ATA e il personale docente]
Quindi, una volta acquisita una maggiore conoscenza critica su quali siano i nostri obblighi di lavoro previsti dai contratti, quando consideriamo illegittimo un ordine di servizio possiamo opporci alla sua esecuzione presentando una semplice rimostranza scritta.
Infatti, l’art. 17 del d.P.R. n. 3/1957, esplicitamente richiamato dall’art. 146 del CCNL 2007 [ancora vigente ai sensi dell’art. 1, comma 16, del CCNL 2024], prevede che «l’impiegato cui venga impartito dal superiore un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza in forma scritta allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darne esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale».
Inoltre, l’art. 23, comma 3, lett. h) del CCNL 2024 riconferma la stessa disciplina anche per il personale ATA aggiungendo l’«illecito amministrativo» tra le ragioni che impediscono l’esecuzione dell’ordine di servizio ritenuto illegittimo.
Quindi nel caso di un ordine di servizio, che – ricordiamolo – deve sempre avere la forma scritta, e che riteniamo palesemente illegittimo [ad es. in contrasto con le delibere degli Organi Collegiali, con le norme contrattuali, coi regolamenti, codici, ecc. o comunque affetto «da un vizio di legittimità, cioè da uno dei vizi tipici degli atti amministrativi o da altri vizi, che nella specie rilevano come violazioni dei generali principi di buona fede e correttezza», Cass. Sent. n. 31086/2018] facciamo protocollare una breve lettera seguendo questo modello e rifiutiamoci di eseguirlo.
Solo nel caso l’ordine venga nuovamente rinnovato per iscritto, e qualora la sua esecuzione non comporti un reato o un illecito amministrativo, bisogna eseguirlo, promuovendo successivamente un’eventuale azione giudiziale.
Nella tabella che segue, alcune situazioni illegittime in cui spesso ci imbattiamo nella nostra attività quotidiana e che possiamo contrastare con una rimostranza scritta:

3. Relazioni sindacali d’istituto
Le relazioni sindacali d’istituto si articolano attorno a tre istituti principali: l’informazione, la contrattazione e il confronto.
Sostanzialmente, il CCNL 18.1.2024 conferma i limiti già imposti alla contrattazione d’istituto dai precedenti contratti. Infatti l’art. 30 conferma le cosiddette iniziative unilaterali [che permettono ai dirigenti scolastici di adottare alcune misure perfino senza arrivare a un accordo con le RSU, nel caso di quelle “definitive”], che si distinguono in:
- “definitive” [art. 8, comma 6] su: c1) prevenzione e sicurezza; c5) i criteri per l’utilizzo dei permessi sindacali; c6) fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA; c7) ripartizione risorse formazione del personale; c8) diritto alla disconnessione; c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche; c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali coincidenti con l’assemblea sindacale; c11) risorse e compensi tutor e orientatore. E sui contingenti in caso di sciopero previsti dal comma 5.
- “provvisorie” [art. 8, comma 7] su: c2) i criteri per la ripartizione del FMOF e per la determinazione dei compensi; c3) i criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori; c4) compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, compreso l’ex “premio” della Buona Scuola.
Viene peggiorato anche il confronto. Quando il CCNL 2018 introdusse l’istituto del «confronto» era evidente che il conflitto contro il decreto Brunetta, fondato sull’applicazione del CCNL 2007 veniva risolto a favore dei dirigenti scolastici. Infatti, i sindacati firmatari [nonostante la CGIL, insieme ai COBAS, fosse arrivata persino al ricorso in Cassazione] accettavano che non fossero più materie di contrattazione le «modalità di utilizzazione del personale», «i criteri riguardanti le assegnazioni del personale […] alle sezioni staccate e ai plessi», «i criteri e le modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario» [art. 6, comma 2, CCNL 2007]. Materie fondamentali per difendere le condizioni di lavoro di docenti e ATA diventavano oggetto di un’eventuale riunione di «confronto», che si conclude solo con «una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse». Imboccata questa strada la situazione non poteva che peggiorare. Infatti, ora diventano oggetto di «confronto» anche l’attribuzione degli «incarichi specifici» [art. 54, comma 3, CCNL 2024], precedentemente oggetto di contrattazione, «le modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto» nonché «i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA» [art. 30, comma 9, lett. b5) e b6), CCNL 2024].
Fortemente limitata anche l’informazione, per la quale l’art. 30, comma 10, lett. b3) del CCNL precisa che non deve essere possibile associare i compensi attribuiti dal fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ai nominativi dei lavoratori che lo percepiscono, impedendo così l’accesso ai dati relativi alla retribuzione del personale a livello di contrattazione d’istituto.
Come sarebbe possibile in questo modo le verifica dell’esito della contrattazione d’istituto del precedente anno scolastico è davvero arduo capire. Una verifica, per altro, espressamente ribadita dall’art. 8, comma 10, del CCNL 2024: «I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione».
Ricordiamo che nonostante il parere contrario del Garante della privacy, su questo tema molti tribunali nonché la Commissione per l’accesso agli atti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno però accolto i ricorsi delle organizzazioni sindacali e del personale proprio in virtù del principio della trasparenza.
Sembra di tornare ai segreti dell’ex premio della Buona Scuola di renziana memoria, quando i beneficiari di quella regalia dirigenziale erano un segreto e i loro nomi non erano divulgati.
Comunque, vediamo cosa prevede il CCNL su informazione, confronto e contrattazione.
INFORMAZIONE art. 5, CCNL 2024
L’informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire alle RSU «di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte». Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali è previsto il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione, nonché gli atti di organizzazione. L’informazione deve essere fornita entro il 10 settembre.
Ai sensi dell’art. 30, comma 10, lett. b), CCNL 2024, sono inoltre oggetto di informazione:
b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
b3) i dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 .
CONFRONTO art. 6, CCNL 2024
Ai sensi dell’art. 30, comma 9, lett. b), CCNL 2024, le materie di confronto sono:
b1) articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuare chi utilizzare nelle attività retribuite con il FMOF;
b2) criteri riguardanti le assegnazioni del personale alle diverse sedi;
b3) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
b4) promozione legalità, qualità del lavoro e benessere organizzativo; individuazione misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
b5) criteri generali di attuazione lavoro agile e lavoro da remoto, criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
b6) criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA art. 8, CCNL 2024
Deve essere avviata dal ds entro il 15 settembre e conclusa entro il 30 novembre.
Ai sensi dell’art. 30, comma 4, lett. c), CCNL 2024, le materie di contrattazione sono:
c1) criteri prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro [qui la versione più completa e periodicamente aggiornata del d.lgs. n. 81/2008];
c2) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
c3) i criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative al PCTO e ai progetti nazionali e comunitari;
c4) criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compreso il “premio” ex “Buona Scuola” [art. 1, comma 249 l. n. 160/2019 ] «senza ulteriore vincolo di destinazione»;
c5) criteri per l’utilizzo dei permessi sindacali [art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. ];
c6) criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA;
c7) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale;
c8) criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio [diritto alla disconnessione];
c9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica;
c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale;
c11) criteri di utilizzo delle risorse e determinazione dei compensi di “tutor” e “orientatore” [ d.m. n. 63/2023].
Per quanto riguarda la contrattazione dei compensi aggiuntivi, all’inizio di ogni anno scolastico, a livello nazionale, è sottoscritto un contratto integrativo sui Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il FMOF. Pochi giorni dopo il ministero elabora una tabella in cui sono analiticamente indicate tutte le risorse previste dall’art. 78, CCNL 2024 e dall’art. 88, CCNL 2007, destinate a ogni istituzione scolastica [per l’a.s. 2025/2026 vedi qui] e invia questa informazione alle scuole. DS e DSGA hanno quindi a disposizione per tempo l’ammontare delle risorse del FMOF da contrattare, alle quali vanno aggiunte quelle derivanti da eventuali progetti nazionali e comunitari «destinate alla remunerazione del personale» [art. 30, comma 4, lett. c) CCNL 2024] o da altri fondi.
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QUI un esempio di contratto integrativo d’istituto che in questi anni abbiamo sottoscritto in diverse scuole [integrato da alcune materie di «confronto»]
QUI la Banca Dati dell’ARaN con tutti i Contratti integrativi d’istituto
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Il testo qui pubblicato è inserito in una GUIDA NORMATIVA, stampabile e integrata dagli esempi che è scaricabile QUI
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