NASpI: nuovi obblighi SIISL per il personale scolastico precario + TUTORIAL

Il d.m. n. 174/2024 ha determinato importanti novità per il personale docente e ATA precario che presenta la domanda di NASpI. Infatti, adesso si risulterà iscritti d’ufficio al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e LavorativaSIISL e sarà obbligatorio accedere – entro 15 giorni dall’inizio della NASpI – al portale e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale – PAD [vedi anche il Messaggio INPS n. 4011/2024].

Una volta completata l’iscrizione al SIISL si compileranno i dati utili a integrare il curriculum vitae e le informazioni utili ai fini della redazione del Patto di Servizio Personalizzato che verrà poi finalizzato dal Centro per l’Impiego, corrispondente al domicilio indicato nella domanda, se diverso dalla residenza.

Tra le altre novità introdotte da quest’anno ce n’è una che potrebbe penalizzare il personale scolastico precario: chi nei 12 mesi precedenti ha interrotto volontariamente un contratto a tempo indeterminato, dovrà possedere almeno 13 settimane di contribuzione tra questa cessazione e la perdita involontaria dell’ultimo lavoro. Quindi chi si fosse dimesso da una precedente occupazione con contratto a t.i. e poi ha avuto supplenze a scuola dovrà possedere le 13 settimane di effettiva contribuzione in un periodo molto più breve rispetto agli ultimi quattro anni previsti in generale. Una condizione che rischia di penalizzare chi ha avuto supplenze temporanee intermittenti.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata – entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro – esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito dell’INPS, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS, oppure rivolgendosi al Contact Center Multicanale [803 164 da rete fissa o 06 164 164 da cellulare] o – gratuitamente – a patronati o intermediari abilitati.

Ma è meglio non aspettare a fare la domanda, perché se la presentazione è fatta entro 8 giorni dalla fine del contratto la NASpI parte dall’ottavo giorno dopo la scadenza, se invece è presentata dopo la NASpI decorrerà dal giorno di invio della domanda.

Calcolo dell’importo

L’importo è calcolato sulla retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni [imponibile previdenziale diviso numero di settimane lavorate, moltiplicato per 4,33 – Circ. INPS n. 94/2015], se il risultato è pari o inferiore a € 1.436,61, l’indennità è pari al 75% della retribuzione stessa, se invece supera questa cifra al 75% di € 1.436,61 si aggiungerà un 25% della cifra eccedente, fino a un massimo di € 1.562,82 per l’anno 2025 [Circ. INPS n. 25/2025].

Durata

La NASpI è erogata per un periodo corrispondente alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni e massimo per 24 mesi.

Riduzione progressiva dell’indennità

A partire dal sesto mese [dal 151° giorno] l’importo si riduce del 3% ogni mese, per chi ha compiuto 55 anni la riduzione inizia dall’ottavo mese [dal 211° giorno].

Ulteriori informazioni su:
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/dossier/la-naspi/faq—domande-frequenti-sulla-naspi.html
https://siisl.lavoro.gov.it/#/scopri-servizio-naspi-detail
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/indicazioni-operative-siisl-beneficiari-naspi-discoll

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QUI un tutorial per la compilazione al portale SIISL

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