
Siamo giunti al termine delle lezioni e il funzionamento delle scuole risulta drasticamente ridotto, quindi il personale ATA e docente ha maggiori possibilità di fruire di tutte le proprie – meritate – ferie.
Ma purtroppo in questo periodo dell’anno scolastico non tutti i DS e DSGA sembrano agire nel pieno rispetto delle regole e quindi forniamo il nostro contributo per evitare che sorgano conflitti anche a proposito della fruizione delle ferie, sulla base di quanto previsto dall’art. 13, CCNL 2007 [come confermato dall’art. 38, CCNL 2024] con le precisazioni fornite, per il personale con contratto a tempo determinato, dall’art. 35, CCNL 2024.
Anche su questa materia, se non fosse rispettato quanto riportato di seguito, non restiamo passivi di fronte a eventuali abusi
Per informazioni e supporto scrivere a cobas@cobasscuolapalermo.com
DURATA
Dopo 3 anni di servizio, «a qualsiasi titolo prestato» e anche non consecutivi [ARaN CIRS 17], la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi, mentre prima è di 30 giorni.
Per il personale di ruolo «Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero».
Per il personale in part-time verticale le ferie vanno riproporzionate rispetto al numero dei giorni lavorativi nella settimana, non al numero delle ore.
Per il personale supplente le ferie «sono proporzionali al servizio prestato» e vanno calcolate applicando la seguente formula riferita ai giorni, non alle ore: giorni di ferie = 32 [oppure 30] x giorni contratto / 360.
Questi periodi non sono riducibili «per assenze per malattia, per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico».
Non sono presi in considerazione i periodi non retribuiti.
Per il personale ATA che lavora su 5 giorni «i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno».
Il personale ATA può richiedere di fruire di «giorni di riposo compensativo» al posto della retribuzione delle attività svolte oltre l’orario di lavoro obbligatorio, da fruire nei periodi di sospensione delle attività didattiche e «non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate» [art. 54, commi 4 e 5, CCNL 2007].
FRUIZIONE
Ricordiamo che le ferie «devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico» e quindi non possono essere imposte d’ufficio, un’eventuale circolare che dovesse prevedere questa imposizione è illegittima e gli va opposta una “rimostranza scritta“.
Naturalmente, docenti e ATA, come tutti gli altri lavoratori, non possono rinunciare alle ferie [art. 36, Cost.] e quindi i contratti prevedono specifiche modalità per la loro fruizione che si differenziano per le due categorie di personale:
- personale ATA:
a) bisogna programmare i turni di ferie;
b) in questa programmazione si devono garantire al personale almeno 15 giorni di ferie continuative nel periodo 1 luglio – 31 agosto;
c) però, il/la dipendente può richiedere il frazionamento delle ferie in più periodi;
d) la richiesta di frazionamento è accolta tenendo conto della compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio. «Pertanto, il dirigente scolastico, nel pianificare le ferie, deve contemperare le esigenze di servizio (che comunque prevalgono) con le necessità e richieste del lavoratore, il quale può chiedere di non fruire dei 15 giorni consecutivi nel periodo 1 luglio – 31 agosto. Al contrario, il datore di lavoro – in assenza di una tale richiesta – non può non garantirli» [ARaN CIRS99].
Per chi è di ruolo, eventuali giorni non goduti saranno fruiti «di norma» entro aprile dell’anno successivo, ma se non fosse possibile anche dopo. - personale docente: può fruire delle ferie solo «nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative» [art. 1, comma 54, l. n. 228/2012], tranne 6 giorni fruibili anche durante il periodo delle lezioni «alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi».
Quindi, anche se precedentemente il CCNL Scuola ne aveva previsto la fruizione solo «durante i periodi di sospensione delle attività didattiche», cioè dopo il 30 giugno, la finanziaria per il 2013 [governo Monti] permette di negare a molti/e supplenti la monetizzazione delle ferie non godute [vedi oltre].
Per chi è di ruolo, eventuali giorni non goduti saranno fruiti entro agosto dell’anno successivo.
EVENTUALI INTERRUZIONI
Se le ferie sono interrotte per motivi di servizio, si ha diritto al rimborso delle spese di andata e ritorno dal luogo di svolgimento delle stesse, oltre al rimborso delle spese sostenute per il periodo non goduto.
Le ferie sono sospese da malattie con ricovero ospedaliero o che durino più di 3 giorni. La scuola deve essere tempestivamente informata per fare la visita fiscale.
Le ferie possono essere interrotte a richiesta in caso di malattia del/la figlio/a, entro gli 8 anni, che dia luogo a ricovero ospedaliero [art. 47, comma 4, d.lgs. n. 151/2001].
MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE
«Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro» [art. 38, comma 1, CCNL 2024], «solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità» [Dichiarazione congiunta n. 2, CCNL 2024] e comunque – per i/le supplenti – «limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie» [art. 1, comma 55, l. n. 228/2012], che per i/le docenti significa sottrarre i giorni di sospensione delle lezioni ricadenti all’interno del contratto.
Però bisogna tenere presente che in diverse pronunce la Corte di Cassazione [n. 14268/2022, sent. n. 32807/2023, n. 3339/2024], sulla base della Dir. 2003/88/CE e delle sentenze della Corte di Giustizia EU, ha posto dei limiti a questo “meccanismo automatico” di sottrazione delle ferie, ribadendo il proprio «orientamento di legittimità, cui va data continuità, secondo cui la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente; ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire; iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass., Sez. Lav. 20 giugno 2023, n. 17643)».
Pertanto, se il DS non ha ottemperato a tutto questo, invitando il personale – «espressamente e in forma scritta» [Nota MIM n. 33016/2025] – «a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva» [Cass. ord. n. 16715/2024] e – naturalmente – se il personale non ha fatto richiesta di fruirne, sarà ancora possibile richiederne la monetizzazione, rivolgendosi alle nostre sedi per valutare l’eventuale contenzioso da avviare.
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Qui alcune nostre risposte a quesiti sulle ferie.
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