LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2024 ore 17.30
presso la sede COBAS Scuola Palermo di piazza Unità d’Italia n. 11
ci riuniremo per discutere del ddl 1660 e di come contrastarlo
Siete tutte/i invitate/i

Lo scorso 18 settembre la Camera ha approvato il ddl n. 1660, che è quindi passato all’esame del Senato per ricevere la probabile conferma definitiva, se l’opposizione sociale non sarà in grado di fermarla.
Grosso è il pericolo di trovarci con una forte limitazione del diritto di manifestare, di opporsi e di lottare per conseguire migliori condizioni di vita e di lavoro.
È di tutta evidenza che il ddl n. 1660 costituisce un pesante aggravamento delle già pessime norme repressive adottate con il Decreto Renzi-Lupi, il Decreto Minniti, i Decreti Salvini fino al recente Decreto Caivano.
Ma stavolta si giunge a tali livelli di arbitrio repressivo da indurre persino l’Organizzazione per la sicurezza in Europa ad ammonire il parlamento italiano: “La maggior parte di queste disposizioni ha il potenziale di minare i principi fondamentali della giustizia penale e dello Stato di diritto”.
Il ddl n. 1660 si compone di 38 articoli, che introducono ben 14 nuovi reati e 13 aggravanti di pene per reati già esistenti.
Eccone una sintesi dei principali contenuti che riprendiamo dal sito dell’Osservatorio Repressione:
– Introduce i nuovi reati, puniti con pene fino a 6 anni, di detenzione e/o diffusione di materiale inerente la preparazione o l’uso di armi e sostanze pericolose utilizzabili per non meglio precisate finalità di terrorismo, anche internazionale.
– Introduce nel codice penale il nuovo art. 634 bis, che punisce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui con la pena da 2 a 7 anni di reclusione sia per l’occupante sia per chi coopera con esso. La norma si aggiunge a quella prevista dall’art. 633 c.p., che punisce la occupazione abusiva di immobile, con la reclusione da 2 a 4 anni.
– Introduce il potere del questore di disporre contro il cittadino l’allontanamento da una determinata area urbana fino a 48 ore.
Si può quindi immaginare l’uso che ne verrà fatto prima di manifestazioni e cortei sindacali e politici.
– Ripristina la sanzione penale e non più amministrativa per il reato di blocco stradale. Introduce l’aggravamento della pena da 6 mesi a 2 anni a carico di coloro che effettuano un blocco stradale o ferroviario con il proprio corpo e con più persone riunite.
– Norme mirate contro i Rom. Si abolisce l’obbligo per il giudice di rinviare la pena se la condannata è incinta o madre di un bimbo di età inferiore ad un anno, sicché madre e figlio potranno finire in carcere a discrezione del magistrato.Si punisce, con pene aggravate, non solo chi organizza l’accattonaggio, ma anche chi induca terzi a farlo.
– Si introduce l’aumento di un terzo della pena prevista per i reati di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale (già prevista da 6 mesi a 5 anni), se il fatto è commesso contro un ufficiale o agente di polizia, vietando al giudice di considerare prevalenti le circostanze attenuanti rispetto a tale nuova aggravante.
Si introduce:
a) la nuova aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p., che prevede una pena fino 5 anni), se viene commesso all’interno di un carcere dai detenuti o anche mediante comunicazioni dirette a persone detenute;
b) il nuovo art. 415 bis c.p., che punisce con la reclusione fino ad 8 anni “chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, promuova, organizzi o diriga una sommossa con atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini o con tentativi di evasione, commessi congiuntamente da tre o più persone”. Le pene possono essere aumentate, in determinati casi (lesioni personali, uso di armi, ecc.) fino a 20 anni.
Si completano le suddette norme con la previsione dell’esclusione dei detenuti istigatori o ribelli (anche passivi!) dai benefici penitenziari, equiparandoli a mafiosi e terroristi.
– Si applica quanto previsto per i detenuti in carcere contro i migranti ristretti nei CPR, confermandone la natura carceraria.
– Il governo Renzi aveva già concesso, con il decreto-legge n. 7/2015, ai funzionari e agenti dei servizi segreti, infiltrati in associazioni terroristiche o eversive, l’immunità penale nel caso di compimento di reati associativi per finalità di terrorismo. La norma, che era transitoria e più volte prorogata, diventa ora permanente e prevede l’estensione dell’immunità penale per la direzione ed organizzazione di associazioni terroristiche, anche internazionali, ed eversive dell’ordine democratico, nonché nel caso di fabbricazione o detenzione di ordigni o di materiale con finalità di terrorismo.
Si passa così dalla figura dell’agente infiltrato a quella dell’agente provocatore, o – peggio ancora – dell’organizzatore di attentati e stragi.
Siamo davanti a una rilevantissima svolta repressiva che minaccia l’esercizio delle libertà democratiche e criminalizza il conflitto sociale trattandolo alla stregua della criminalità organizzata.
Se consideriamo che tutto ciò avviene in concomitanza con una corsa al riarmo a livello mondiale, appare manifesto il fine di prevenire le mobilitazioni del “nemico interno”, vale a dire di chi si oppone ai piani di guerra e difende le condizioni di vita dei più bisognosi.
Ultimo ma non meno importante, la proliferazione di nuovi reati porterà ulteriore lavoro ai tribunali già ingolfati dalle numerose pratiche arretrate, il che renderà ancora più lunghi i tempi di attese della giustizia.
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