PERMESSI

LA CASSAZIONE SUI PERMESSI PERSONALI O FAMILIARI. Facciamo chiarezza

PERMESSO – Testimonianza in tribunale

Domanda
Di quale permesso posso fruire perché chiamato a rendere testimonianza giudiziale?

Risposta
Dipende se la testimonianza è nell’interesse della scuola oppure riguarda questioni personali, infatti – secondo l’ARAN – “occorre specificare che solo la testimonianza svolta nell’interesse dell’Amministrazione è equiparata all’effettivo servizio, mentre qualora la stessa riguardi il dipendente, quest’ultimo deve poter assolvere all’obbligo di presentarsi in Tribunale sulla base delle opportunità offerte dal CCNL, che, qualora la stessa richieda una intera giornata, prevede a questo riguardo le ferie ed i permessi retribuiti”.

PERMESSI RETRIBUITI – Matrimonio

Domanda
Sono un docente di scuola secondaria di I grado e mi rivolgo a voi per un chiarimento relativo ai termini di fruizione dei 15 giorni di congedo matrimoniale. Ho un dubbio su come intendere il tempo di 60 giorni entro cui fruire del permesso: ho 60 giorni di tempo entro cui iniziare il congedo o 60 giorni entro i quali concluderlo?

Risposta
L’art. 15, comma 3, CCNL 2007 prevede che i 15 giorni consecutivi di permesso siano fruiti “in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi”. Quindi, la fruizione deve concludersi entro il termine dei due mesi.

PERMESSI RETRIBUITI – Documentazione motivi

Domanda
Per la fruizione dei permessi retribuiti per motivi personali o familiari la segreteria chiede dettagliate giustificazioni che poi il ds valuta prima di concederli. È corretta questa procedura?

Risposta
No, non è una procedura corretta. Infatti, l’art. 15, comma 2, CCNL 2007 prevede solo che per la fruizione dei 3 giorni [+ sei, vedi oltre] venga fornita una motivazione [anche autocertificata] e, come chiarisce l’ARAN, “In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale”.
Dello stesso tenore anche: Trib. Terni sent. n. 299/2011; Trib. Lagonegro sent. n. 309/2012; Trib. Sciacca sent. n. 271/2013.

PERMESSI RETRIBUITI – Precari

Domanda
Sono un precario ATA. Ho chiesto un permesso retribuito per motivi personali, ma mi hanno detto in segreteria che per il personale ATA tutto quanto previsto dal CCNL 2024 entrerà in vigore dal 1° maggio 2024. Le cose stanno effettivamente così?

Risposta
Assolutamente NO. Entrerà in vigore il 1° maggio 2024 solo il nuovo Ordinamento professionale personale ATA [art. 59, comma 1, CCNL 2024] mentre tutto il resto è già entrato in vigore il 19.1.2024 [art. 2, comma 2, CCNL 2024].

PERMESSI RETRIBUITI. Cumulabilità

Domanda
Sono un docente con contratto a tempo indeterminato che ha fruito dei tre giorni per lutto, ma ho bisogno di altri giorni di permesso per risolvere alcuni esigenze sorte nel frattempo. Come posso fare?

Risposta
L’art. 15, comma 4, CCNL 2007 prevede esplicitamente la cumulabilità di tutti i permessi previsti dallo stesso articolo: concorsi e esami [8 giorni], lutto [3 giorni ad evento], per motivi personali o familiari [3 giorni + 6], matrimonio [15 giorni], quindi puoi fruire anche dei 3 giorni + 6 di permessi personali/familiari.

PERMESSI MOTIVI PERSONALI DOCENTI : 3 giorni + 6

Domanda
Il ds sostiene che con l’entrata in vigore della l. n. 228/2012, il personale docente possa fruire solo di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, e che i sei giorni di ferie previsti dall’art. 13, comma 9, CCNL 2007 non possano più essere disciplinati come permessi. Che ne pensate?

Risposta
Quanto sostiene il tuo ds non è legittimo, i sei giorni previsti dal comma 9, art. 13, CCNL 2007 [ora art. 38 CCNL 2024] rimangono fruibili come i permessi previsti dall’art. 15, comma 2, CCNL 2007.
Infatti, l’art. 1, comma 54, della l. n. 228/2012 si occupa esclusivamente delle ferie del personale docente, ribadendone i limiti già presenti nel CCNL e nulla innovando rispetto ai permessi.
Pertanto, come correttamente sostiene il Tribunale di Milano sent. n. 4234/2019 [anche Trib. Velletri sent. n. 378/2019, Trib. Avellino sent. n. 688/2018, Trib. Lagonegro sent. n. 309/2012] “se il personale docente chiede di poter fruire dei sei giorni non come ferie, ma come permessi retribuiti per “motivi personali e familiari”, producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione – così come avviene per i primi tre giorni – tali giorni devono essere attribuiti a semplice domanda e sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico, tale diritto è assoluto, e non è subordinato nemmeno alla verifica che sia possibile la sostituzione del personale assente e che, per tale sostituzione, non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l’amministrazione: l’art. 13, comma 9, che prevede in generale tali verifiche per le ferie fruite al di fuori dei periodi di sospensione delle attività didattiche, fa infatti salvo espressamente “quanto previsto dall’art. 15, comma 2”, il quale afferma il diritto a usufruire di sei giorni di ferie come permessi retribuiti “prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
Un’ulteriore conferma discende dal fatto che fin dal 2018 [quindi ben oltre la l. n. 228/2012] il MIUR ha informato che col “codice SIDI PE03 (PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI) è stata recepita la richiesta di poter inserire a sistema i sei giorni di ferie eventualmente commutati in permessi personali”.

PERMESSI RETRIBUITI. Esami

Domanda
Il ds sostiene che gli 8 giorni di permesso per gli esami sarebbero limitati soltanto ad alcune specifiche tipologie. Esistono realmente queste limitazioni?

Risposta
No, non esistono queste limitazioni. Come chiarisce perfino l’ARAN, “La norma contrattuale non pone alcuna condizione o vincolo in merito alla tipologia di concorsi o esami, in base alla quale si possono concedere i permessi in questione.  Pertanto, qualora il dipendente abbia la necessità di partecipare ad un concorso pubblico o ad esami, può richiedere il permesso, presentando la relativa documentazione al fine di giustificarne la richiesta e la conseguente fruizione”.
A differenza di altri settori lavorativi, per il personale scolastico il permesso può essere fruito anche per il viaggio.

PERMESSI RETRIBUITI. Lutto requisiti

Domanda
Ho richiesto un giorno di permesso per partecipare al funerale di mio zio. Ma il dirigente me lo ha negato, concedendomi invece un permesso per motivi “personali”. È legittimo questo comportamento?

Risposta
Sì è legittimo, perché l’art. 15, comma 1, CCNL 2007 prevede questo permesso in riferimento ai “parenti entro il secondo grado” e, agli effetti dell’art. 76 c.c., lo zio è parente di terzo grado.

PERMESSI RETRIBUITI. Lutto limiti temporali

Domanda
Entro quanto tempo dall’evento luttuoso si può fruire dei relativi permessi?

Risposta
L’art. 15, comma 1, CCNL 2007 non indica alcun limite. I giorni possono essere anche “non continuativi” e quindi è sufficiente che vi sia un nesso tra l’evento e la fruizione del permesso.

PERMESSI BREVI. Attività funzionali all’insegnamento

Domanda
Ho chiesto due ore di permesso breve per assentarmi durante un consiglio di classe, ma il ds mi ha risposto che non posso fruirne perché il CCNL non prevede il recupero di queste ore, ma solo per quelle di insegnamento. In altre scuole invece ne ho già fruito. come stanno le cose?

Risposta
A prescindere dalla diversità di comportamento tra le diverse scuole, che purtroppo aumenta in assenza di regolamentazioni chiare e della differente preparazione dei ds, la lettura del CCNL pare dare ragione al tuo ds, infatti l’art. 16, comma 1, CCNL 2007, tuttora vigente, indica che “Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione” e, soprattutto, il comma 3 dello stesso articolo che, “Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”. Appare quindi esclusa al personale docente la fruizione dei permessi brevi per attività diverse dall’ora di lezione.