CALENDARIO SCOLASTICO SICILIA. Richiesta di chiarimenti

Di seguito la Nota che abbiamo inviato all’Assessore Regionale Istruzione e F.P. e al Direttore Generale dell’USR Sicilia con richiesta di chiarimenti sull’interpretazione e sulla corretta applicazione del Decreto Assessoriale n. 279/2024 sul calendario scolastico 2024/2025 per la regione Sicilia.

La stessa nota è stata inviata anche a tutte le istituzioni scolastiche siciliane.

A seguito della nostra Nota, l’USR Sicilia ha sollecitato chiarimenti all’Assessorato.

* * *

All’Assessore Regionale Istruzione e F.P.
al Direttore Generale dell’USR per la Sicilia
e p.c. a tutte le Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia

prot. n. 163 del 4 settembre 2024

OGGETTO: D.A. Istr. n. 279 del 11.4.2024 – CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE – RICHIESTA DI CHIARIMENTI E INCONTRO

La scrivente O.S. continua a ricevere numerose segnalazioni in merito ad un’illegittima applicazione del Decreto Assessoriale in oggetto da parte di alcuni Dirigenti scolastici siciliani.
In particolare, facendo riferimento all’art. 4 del predetto Decreto Assessoriale [“Nell’ambito del calendario, i Consigli di Circolo e d’Istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare la data di inizio delle lezioni, nonché la sospensione, in corso d’anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell’anno stesso…”], da un lato, non viene consentito agli Organi collegiali competenti di poter deliberare sull’adattamento del calendario scolastico, dall’altro la dovuta delibera viene vincolata al recupero di tutte le attività eventualmente sospese. 

Per chiarire la situazione, ci sembra opportuno ricordare che:
– il Collegio dei docenti “ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico” e “formula proposte … per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche” (art. 7, comma 2, lett. a. e b., d.lgs n. 297/1994);
– il Consiglio di circolo o d’istituto “ha potere deliberante … per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola” e, rispetto alla questione in oggetto, sull’”adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali” (art. 10, comma 3, lett. c., d.lgs n. 297/1994);
– “Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni” (art. 74, comma 3, d.lgs n. 297/1994);
– “La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività … devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all’art. 193-bis, comma 1” (art. 74, comma 7-bis, d.lgs n. 297/1994). Anche se l’art. 193-bis è stato poi abrogato dall’art. 17 del d.P.R. n. 275/1999, è utile rammentarlo in questa sede perché prevedeva quegli interventi di “recupero” per allievi e allieve delle secondarie superiori (adesso normati dal d.m. n. 80/2007 e dall’o.m. n. 92/2007) che spesso si svolgono proprio sospendendo le lezioni nel corso dell’anno scolastico;
– “L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile … fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie”(art. 5, comma 3, d.P.R. n. 275/1999).

Alla luce della normativa su citata, che anche l’art. 4 del D.A. conferma inequivocabilmente (né potrebbe fare altrimenti), appare evidente che l’eventuale “sospensione, in corso d’anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni” debba prevedere un “recupero” soltanto nel caso in cui non fossero rispettati i vincoli dello svolgimento delle lezioni per almeno 200 giorni (solo per le istituzioni scolastiche che articolano le lezioni su 6 giorni settimanali) e il rispetto del monte ore annuale.
Allo scopo di scongiurare conflitti all’interno delle comunità scolastiche e per evitare l’innescarsi di controversie sulla questione, Vi chiediamo – ognuno per le proprie competenze – di fornirci un Vostro chiarimento in un apposito incontro da svolgersi con urgenza.
Qualora le SS.VV. in indirizzo ritenessero di non doversi esprimere su quanto da noi esposto, non potrebbe che trarsi la conclusione che sia da Voi condivisa la correttezza della consuetudinaria applicazione normativa che ha fino ad oggi previsto “modalità e tempi di recupero in altri periodi dell’anno stesso” solo nel caso in cui le eventuali sospensioni deliberate dal Consiglio di circolo o istituto dovessero determinare:
1. lo svolgimento delle lezioni inferiore ai 200 giorni (nelle scuole con lezioni 6 giorni a settimana);
2. il mancato rispetto del monte ore annuale previsto per ogni corso di studio e per ogni disciplina.

Dichiarandoci disponibili per ogni ulteriore chiarimento e riservandoci di agire, a tutela del diritto dei/lle dipendenti, dinanzi le sedi competenti, porgiamo cordiali saluti

In allegato la risposta, prot. n. 79558 del 26 ottobre 2018, ricevuta da questa Organizzazione Sindacale dall’Assessorato Regionale all’Istruzione e F.P. sulla medesima questione che poniamo oggi.

Scopri di più da COBAS SCUOLA PALERMO

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere