PERSONALE INIDONEO e FRAGILE: ANCORA UNA SITUAZIONE PROBLEMATICA

PERSONALE INIDONEO e FRAGILE: ANCORA UNA SITUAZIONE PROBLEMATICA

Come già messo in evidenza nel precedente documento, consegnato il 29 settembre nell’incontro con la Direzione generale del Personale, Le Misure urgenti connesse alla dichiarazione di emergenza epidemiologica hanno evidenziato la possibile fragilità dei lavoratori e lavoratrici nell’esposizione al contatto con il pubblico e, nella scuola, i docenti fragili si sono collocati, per posizione giuridico-normativa, accanto a quella dei docenti inidonei.

Nelle ultime circolari, decreti e conversioni in legge, che riguardano i lavoratori “fragili” (Circolare Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020; Circolare Ministero dell’Istruzione dell’11 settembre 2020, Legge 126/2020), però, nulla si dice rispetto ai lavoratori e alle lavoratrici già giudicati “inidonei” prima del manifestarsi della pandemia da COVID-19.

Tale personale presenta una doppia “fragilità”, la prima connessa alle gravi patologie per le quali sono stati dichiarati inidonei (temporanei o permanenti) indipendentemente dall’attuale situazione epidemiologica, la seconda, determinata dalla pandemia, che aggrava il quadro precedente, inserendoli in un ulteriore stato di emergenza.

Ciononostante, gli “inidonei” e i “fragili”, che fanno già ricorso alla malattia per problemi legati alle proprie patologie, sono spesso posti in malattia d’ufficio per un periodo di tempo che comporta il superamento del periodo massimo previsto (art. 17 CCNL 2007), rischiando, così, di rimanere nel tempo privi di stipendio e in una precaria situazione di salute.

Per tali motivi e per l’oggettivo prolungarsi del periodo di emergenza epidemiologicatale quadro rischia di aggravarsi ulteriormente e di diventare insostenibile per i lavoratori e le lavoratrici in precario stato di salute che sono, però, tutelati innanzitutto dalla Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” (art 32).

Pertanto abbiamo chiesto di:

a) prolungare la “sorveglianza sanitaria eccezionale” al momento prevista sino al 31 gennaio 2021, riconoscendo lo stato di emergenza ed equiparando il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero. In questo modo la malattia non verrà conteggiata ai fini della determinazione del periodo massimo di assenza, previsto ai commi 1 e 2, art. 17 CCNL 2007 (tale riconoscimento, in caso di prolungamento dello stato di emergenza, deve essere automaticamente esteso sino al termine ultimo);

b) equiparare la malattia di ufficio, per il personale già temporaneamente o permanentemente inidoneo e per quello “fragile” riconosciuto inidoneo in maniera assoluta, alla “sorveglianza sanitaria eccezionale” che, come già detto, non comporta cumulo;

c) fare in modo che il personale già dichiarato inidoneo dai competenti organi medico-legali prima dell’attuale emergenza sanitaria, possa svolgere il “lavoro agile” (l. n. 126/2020), dietro semplice richiesta al dirigente, senza ulteriori accertamenti e col riconoscimento di tale prestazione lavorativa come ordinaria;

d) chiarire ai Dirigenti scolastici che l’utilizzazione delle biblioteche d’istituto come aule non può comportare la dismissione dei servizi bibliotecari né l’allontanamento dei docenti “inidonei” dalla scuola o il loro spostamento in altro servizio o mansione, perché il patrimonio librario e strumentale rimane in dotazione alla scuola e il servizio può essere erogato sia in presenza sia online. Le competenze di lettura e quelle informative, sono funzionali e trasversali a ogni ambito disciplinare e il ruolo della biblioteca non va quindi visto come “alternativo” alla didattica, ma come una sua parte integrante, tanto è vero che l’apporto della biblioteca scolastica dovrebbe trovare generalmente spazio e attuazione nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF).

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