MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2014-2015
Sintesi della normativa per la presentazione delle domande di mobilità volontaria e d’ufficio del personale della scuola per l’a.s. 2014/2015.
Le operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola sono disciplinate dal contratto collettivo nazionale integrativo specifico, sottoscritto tra MIUR e OO.SS. in via definitiva il giorno 26 febbraio 2014.
L’OM n. 32 del 28 febbraio 2014 dà attuazione alle norme contrattuali ed avvia le procedure per la mobilità. Con la nota ministeriale n. 655 del 28 febbraio 2014 sono stati trasmessi il contratto, l’ordinanza e tutta la modulistica allegata.
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I docenti e gli educatori dovranno presentare domanda
dal 28 febbraio al 29 marzo 2014
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Il personale ATAdovrà presentare domanda
dal 11 marzo al 09 aprile 2014
Per il personale docente di qualsiasi ordine e grado e per tutto il personale ATA che intende presentare domanda di mobilità territoriale volontaria èobbligatoria la procedura online. Analoga procedura online è obbligatoria per coloro che intendono presentare domanda di mobilità professionale. Per la presentazione invece delle domande di mobilità per il personale educativo e per i docenti di religione cattolica, rimane la “tradizionale” procedura cartacea”. Anche le successive domande che dovranno presentare tutti coloro individuati “perdenti posto” saranno su cartaceo.
Procedura per la presentazione delle domande di mobilità via web
La nuova procedura prevede due fasi:
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1^ fase. Registrazione da parte di tutto il personale interessato alla presentazione delle domande volontarie nel servizio “Istanze online”. Ai fini della registrazione è necessario il possesso di una casella di posta elettronica …@istruzione.it NB: a tal fine si consiglia di effettuare l’operazione di registrazione prima possibile.
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2^ fase. Presentazione delle domande via web entro il termine di scadenza.
Con la presentazione della domanda via web sarà possibile anche allegare le varie dichiarazioni: servizio, continuità, titoli, situazioni di famiglia, ecc…. liberamente effettuate. Solo per le certificazioni mediche rimane l’obbligo di presentare, presso la scuola di servizio cui viene inviata la domanda online, la documentazione “cartacea” (stato di disabilità L. 104, motivi di salute, stato di inabilità figlio maggiorenne, programma terapeutico figlio tossicodipendente, …). Il tutto sempre entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande. L’interessato, compilata e confermata la domanda in tutte le sue parti, la invia via web alla scuola di servizio. Sempre via web l’interessata/o riceverà la notifica delle operazioni disposte sulla sua domanda.
È possibile stampare copia della domanda presentata. Inoltre, sarà possibile “modificare” la domanda presentata, purché ciò venga effettuato sempre entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.
Attenzione. La domanda modificata, va confermata ed inviata nuovamente e tale invio sostituisce il precedente.
La scuola che riceve la domanda:
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verificala congruenza tra i dati inseriti e la documentazione dichiarata o presentata (analogamente a quanto faceva per le domande cartacee);
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opera eventuali rettifiche (nel senso che conferma o modifica quanto si è attribuito l’interessato);
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invia la domandasempre via web all’UST (e invia per posta la documentazione cartacea);
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invia all’interessato la notifica della domanda presentata.
Nel merito del contratto sottoscritto in via definitiva il giorno 26 febbraio 2014, di seguito sono riassunte alcune novità ed alcuni punti significativi rispetto al contratto precedente.
Le novità del nuovo contratto
Clausola di salvaguardia
All’art. 1 c. 4 è prevista la possibilità di riapertura del confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, in presenza di nuove esigenze (Le OO.SS. firmatarie di contratto intendono intervenire sui nuovi organici 2014-2015, organici dei C.P.I.A., eventuali provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del CCNI con ricadute sul personale). In particolare le parti hanno convenuto di riaprire una sessione negoziale specifica sulla mobilità per i posti della dotazione provinciale di sostegno nel secondo grado (DOS) non appena l’amministrazione avrà predisposto la bozza di D.I. e circolare sugli organici alla luce delle novità introdotte dall’art. 15 della legge n. 128/14 (unificazione ai fini della mobilità delle 4 aree disciplinari).
Riduzione del blocco da 5 a 3 anni ai fini dei trasferimenti interprovinciali.
All’art. 2 è stata introdotta la modifica, contenuta nella recente legge n. 128/13, art.
15 comma 10-bis, del periodo obbligatorio di permanenza nella provincia di immissione in ruolo (da 5 a 3 anni) prima di poter chiedere il trasferimento per altra provincia. I 3 anni scolastici verranno conteggiati a far data dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo. Regolati anche i casi di esclusione dal blocco triennale.
Attuazione della legge n. 128/13 riguardante il personale docente inidoneo e gli ITP delle classi di concorso C555 e C999.
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Il personale docente inidoneo fuori ruolo che dovesse ritornare al ruolo docente (a seguito di nuova visita di controllo) riavrà una sede di titolarità in attuazione di quanto previsto già all’art. 5 del CCNI (restituzione al ruolo di provenienza).
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Il personale ITP titolare delle classi di concorso C555 e C999 in possesso di titoli di studio o abilitazione valida per essere inquadrato come docente, a domanda, in altro posto o classe di concorso potrà ottenere la sede di servizio di titolarità (in presenza di disponibilità) con la mobilità per il 2014-2015 partecipando alle operazioni sia di prima fase (movimenti nel comune, rispetto a quello di attuale servizio), che tra comuni diversi (seconda fase), pur trattandosi (nei fatti) di una sorta di passaggio di cattedra o di ruolo (art. 2 comma 5).
Norma specifica per i docenti transitati dai ruoli delle scuole comunali allo Stato
Con l’art. 3/bis si è regolata la mobilità dei docenti transitati nei ruoli statali dai ruoli comunali di Firenze, Genova e Ferrara, i quali potranno partecipare alla mobilità territoriale e professionale a partire dall’a.s. 2014/2015, visto che sono state ultimate
le operazioni di transito nei ruoli statali previsti dal D.I. del 3 agosto 2011, secondo le
norme e i punteggi definite dal CCNI sulla mobilità. Per quanto attiene il servizio e la
continuità sarà valutato il servizio prestato in qualità di docente, in base alle tabelle allegate al CCNI. Per l’a.s. 2014/2015 sarà possibile utilizzare anche, ai fini della mobilità territoriale e professionale in entrata, i posti disponibili presso l’istituto “Leonardo da Vinci” di Firenze, gli istituti “Barabino – Galilei” di Genova e l’Istituto “Dossi” di Ferrara.
Sistema delle precedenze comuni
All’art. 7:
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al comma 1, punto V) (assistenza L. 104), si prevede che nella mobilità a domanda la documentazione della grave disabilità debba avere caratterepermanente, ad eccezione dell’assistenza al figlio (e a prescindere dall’età dello stesso);
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al comma 2 si è stabilito che si ha diritto all’esclusione dalla graduatoria per l’individuazione del perdente posto anche in caso di grave disabilità “rivedibile”, ma questo solo per l’assistenza a coniuge e figlio;
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è stato chiarito meglio, al comma 3 (“Campo di applicazione del sistema delle precedenze”), che le precedenze comuni di cui al comma 1 sono riconosciute ai soli fini delle operazioni di mobilità volontaria, mentre le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute soltanto ai soli fini dell’esclusione dalla graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità a seguito del dimensionamento;
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inoltre, sempre al comma 3, si è stabilito che in caso di nuova costituzione della cattedra orario esterna da assegnare a docente già titolare nelle scuola, il DS tiene conto (come prevede il comma 18 del successivo art. 18) delle precedenze di cui al presente art. 7 , comma 2, ma solo se il completamento è con scuola di diverso comune;
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è stato aggiunto un nuovo comma (4) nel quale si prevede che in tutti i casi in cui la condizione che dà diritto alle varie precedenze venga meno entro i 10 gg precedenti la chiusura dell’area per l’inserimento dei dati (si veda l’art. 2 dell’OM), il personale sia tenuto a dichiararlo (con conseguente perdita del diritto a precedenza).
All’art. 9, comma 1 lett. a), è stata semplificata la certificazione da allegare per documentare la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down.
MOBILITA’ SU SOSTEGNO NEL 2° GRADO
Le modalità verranno definite con successivo accordo ai sensi del comma 4 art. 1. In ogni caso le domande vanno presentate come di consueto.
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
Dimensionamento della rete scolastica – DSGA
Art. 47 – E’ stato inserito un nuovo comma 8 per precisare quali sono i diritti spettanti ai DSGA che sono stati trasferiti d’ufficio o che si trovano in esubero in quanto titolari in scuole sottodimensionate e non più sede di titolarità. Nel caso in cui la scuola sottodimensionata sia stata oggetto di nuovo dimensionamento per l’anno successivo,
il DSGA perdente posto potrà avvalersi, negli 8 anni successivi, della precedenza a rientrare in una scuola a scelta tra quelle di quel “singolo dimensionamento”. Nel caso
in cui la scuola non sia stata dimensionata nell’anno successivo, ma non possa neanche essere richiesta perché sempre sottodimensionata, allora si avrà diritto alla precedenza per un’altra scuola dello stesso comune (o comune viciniore) a scelta dell’interessato, sempre per gli 8 anni successivi. Qualora, infine, la ex scuola sottodimensionata diventi oggetto di dimensionamento negli anni successivi (ma sempre negli 8), chi è interessato potrà richiedere di nuovo tale scuola oppure una di
quelle coinvolte nello stesso “singolo dimensionamento”
Dimensionamento della rete scolastica ed individuazione dei docenti in soprannumero
All’art. 20, già dallo scorso CCNI,sono state apportate le seguenti integrazioni e precisazioni.
Comma 2 – (Costituzione di nuovi percorsi conseguenti al riordino della scuola secondaria di secondo grado) – Al termine del comma si è stabilito che, nel caso in cui negli anni scolastici precedenti i docenti dell’istituto presso il quale è stato costituito il nuovo percorso con organico autonomo, siano stati assegnati all’organico del nuovo percorso con modalità diverse da quelle previste dallo stesso comma 2 (ad es.: mobilità volontaria o d’ufficio), gli stessi mantengono comunque il punteggio della continuità relativo alla titolarità dell’altro organico nello stesso istituto
Comma 3 – (Formulazione delle graduatorie) – Si è chiarito che, nelle operazioni di cui all’art. 20, le precedenze comuni previste all’art. 7 si applicano soltanto per l’esclusione dalla graduatoria relativa alla individuazione dei perdenti posto (art. 7, comma 2), e non anche per la riassegnazione della titolarità nell’ambito del singolo dimensionamento.
Comma 4 – (Disposizioni comuni) – È stata aggiunta, in coda, una precisazione per il personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda, oppure trasferito a seguito di presentazione di domanda condizionata, nell’ottennio precedente da un’istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento. Questo personale mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità, se questa è rimasta, oppure, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni di cui all’art. 7, comma 1, punti II e IV del CCNI.
Insegnanti di religione cattolica
È stato aggiunto, all’art. 37-bis, un comma 8 in cui si prevede, per il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma per mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, la conservazione del diritto di attribuzione del punteggio per la continuità.
Per l’anno scolastico 2014/2015 il docente di religione di cui all’antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell’anno scolastico 2012/2013.
Dimensionamento della rete scolastica e individuazione del personale in soprannumero – Personale ATA (art. 48)
Comma 17: è stato precisato quanto già previsto per i DSGA all’art. 47, ovvero che nella formulazione della graduatoria unica per l’individuazione del personale ATA soprannumerario conseguente al dimensionamento della rete scolastica si applica l’art. 7, comma 2, del CCNI;
Comma 19, punto IV: al contrario, non si tiene conto delle precedenze di cui all’art. 7, comma 1, ai fini della riassegnazione della titolarità nell’ambito del singolo dimensionamento.
Comma 23: è stata prevista, per il personale ATA che ha acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica a seguito di dimensionamento, la possibilità di produrre domanda di trasferimento, negli stessi termini previsti per il personale soprannumerario.
Comma 24: si è precisato, per il personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda, o a domanda condizionata, nell’ottennio precedente da una scuola coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punti II e IV del CCNI.
Infine è stata aggiunta una nota 2 (come per i DSGA) per chiarire che si considera “istituzione scolastica di precedente titolarità” l’istituzione scolastica che mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio scolastico anche se tale istituzione cambia denominazione e codice a seguito del dimensionamento.
Mobilità professionale personale ATA
Al comma 2 dell’art. 50 si è precisato che il passaggio dall’area A (collaboratori scolastici) all’area AS (collaboratore scolastico dei servizi e addetto alle aziende agrarie), e viceversa, si considera sempre come mobilità professionale (passaggio) nell’ambito della stessa area.
TABELLE DI VALUTAZIONE
Docenti
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Si è stabilito che il diploma di vecchio ordinamento di accademia delle belle arti e conservatorio si valuta come laurea di secondo livello, se si tratta di titolo aggiuntivo (in attuazione della legge n. 228/12).
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Si è chiarito che l’utilizzo nei licei musicali non interrompe la continuità(nota 5).
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Si è chiarito che la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità non interrompe né il servizio (premessa alle note comuni) né la continuità (nota 5), cosi come non la interrompe l’utilizzo in altre mansioni per inidoneità temporanea (sempre nota 5).
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Ulteriori precisazioni sono state inserite alla nota 12 in merito alla valutabilità di alcuni titoli aggiuntivi.
Ata
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Anche per gli Ata si è chiarito che la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità non interrompe né il servizio (nota 2) né la continuità (nota 4);
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Altre precisazioni riguardano la valutazione del punteggio della continuità.
Riepilogo delle novità più recenti
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Blocco mobilità interprovinciale. Il blocco triennale nella mobilità per altra provincia, regolato dalla modifica introdotta dalla legge n. 128/2013, art. 15 c. 10-bis, si applica solo ai neo assunti con decorrenza giuridica 1 settembre 2011. I beneficiari delle precedenze art. 7 punti I, III e V del contratto non sono soggetti al blocco.
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La precedenza al rientro nella scuola di ex titolarità per chi ha perso posto è riconducibile fino a 8 anni.
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Conl’entrata in vigore della legge 183/2010 (collegato lavoro)da tre anni sono state modificate le procedure per la conciliazione individuale nelle controversie sul lavoro (art. 12 CCNI). E’ consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007.
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Il personale docente della scuola primaria, transitato su posto comune prima delle operazioni di mobilità per contrazione di posto di lingua inglese, se interessato a rientrare su posto lingua inglese nel corso dei movimenti, deve presentare domanda entro cinque giorni dalla comunicazione di cambio di titolarità, richiedendo esclusivamente la sua scuola.
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I docenti di scuola secondaria di II grado che presentano domanda condizionata e che, a differenza degli altri gradi di scuola (che presentano distinte domande), nella stessa richiedono anche preferenze per altre province, prevale, comunque, il movimento interprovinciale a condizione che le preferenze per diversa provincia vengano indicate prima dell’attuale comune di titolarità.
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Il periodo trascorso in Dottorato di ricerca è valutato per intero ai sensi della lettera A) della tabella (6 punti l’anno) se il docente è in servizio oggi nello stesso grado di scuola in cui era in servizio negli anni di dottorato, mentre vale sempre per intero, ma ai sensi della lett. B) (3 punti l’anno), se oggi si è in servizio in un diverso grado di scuola.
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Altro chiarimento, sempre nella premessa alle note comuni, riguarda il servizio prestato nella scuole paritarie. Premesso che questo servizio non si valuta (perché non è utile ai fini della carriera), è fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto ancora lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie. Si valuta comunque il servizio prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali.
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Chiarito una volta per tutte che, se ci si è trasferiti da posto di sostegno a posto comune (o viceversa), per gli anni precedenti non si ha più diritto né alla continuità di scuola, né a quella di sede (comune) nelle graduatorie interne (nota 5-bis).
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Nella nota 5 ter, per i docenti, e nella nota e) per gli ATA riguardanti il punteggio una tantum eventualmente maturato a partire dall’a.s. 2000-2001 al 2007-2008, è stato precisato che per avere diritto a tale punteggio una tantum si dovrà allegare una dichiarazione (anche fatta liberamente) che contenga tutte le informazioni previste nel fac-simile che sarà allegato all’ordinanza ministeriale. È necessario dichiarare l’elenco degli anni continuativi (almeno 3) in cui non si è presentata domanda in ambito provinciale (tra l’a.s. 2000-2001 e 2007-2008) e che, negli anni successivi alla maturazione, non si sia ottenuto “volontariamente” un trasferimento, un passaggio o una assegnazione provvisoria in ambito provinciale.
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Con riguardo alla tabella di valutazione del personale ATA, vengono riconosciuti i 12 punti per partecipazione a concorso anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale di cui all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009, se sostenuto per profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza.
Sintesi di alcune parti significative
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Alle operazioni di mobilità territoriale partecipa tutto il personale docente ed ATA che ha perso la sede di titolarità (situazione che si può ripresentare anche ogni anno) per l’accettazione di incarichi a tempo determinato (artt. 36 e 59 CCNL/07) oltre i primi 3 anni al fine di ottenere di nuovo la sede definitiva, dal momento che il CCNL/07 ha chiarito che la titolarità di sede si conserva “complessivamente” per un solo triennio. Tale personale partecipa nella seconda fase delle operazioni (mobilità tra comuni diversi nell’ambito della provincia);
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La normativa su “rientri e restituzione al ruolo o qualifica di provenienza” (art. 5) si applica a tutto il personale docente collocato fuori ruolo che, a domanda, chiede di rientrare in servizio nella scuola (ivi incluso il personale docente ed ATA assegnato agli IRRE, all’INDIRE ed all’INVALSI);
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Mobilità verso i posti di lingua straniera nella scuola primaria: qualora si richiedano contestualmente sia posti comuni che di lingua straniera, il docente potrà indicare l’ordine di preferenza. In mancanza prevale la richiesta per posti di lingua straniera.
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Mobilità di terza fase:
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alla operazioni di mobilità di terza fase vengono attribuiti anche i posti dispari (di norma accantonati insieme al 50% dei posti disponibili dopo le prime due fasi per le immissioni in ruolo), ma solo nel caso in cui siano presenti nella provincia domande di mobilità professionale di docenti soprannumerari abilitati e già utilizzati nell’anno in corso sul posto o classe di concorso richiesto. Questo a condizione che il docente in esubero e utilizzato presenti domanda di passaggio indicando, oltre a preferenze riguardanti singole scuole, anche la preferenza per l’intera provincia (ancorché all’ultimo posto);
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la ripartizione dei posti tra mobilità professionale e trasferimenti interprovinciali si fa al 50%. In caso di posto non intero, questi si arrotonda a favore dei trasferimenti interprovinciali. Questo significa che, ad esempio in presenza di 2 posti disponibili, uno si accantona per le immissioni in ruolo e l’altro è attribuito, prioritariamente, a trasferimento interprovinciale. Se non assegnato a trasferimenti interprovinciale diventa disponibile per la mobilità professionale;
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i posti assegnati numericamente alla mobilità professionale provinciale e non attribuiti nel corso di questa operazione, diventano disponibili per ulteriori e successivi trasferimenti interprovinciali. Conseguentemente l’aliquota per i trasferimenti interprovinciali può andare anche oltre il 50% dei posti inizialmente calcolati (fermo restando l’accantonamento dei posti per le immissioni in ruolo);
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alla mobilità professionale interprovinciale, ultima delle operazioni che si effettuano, vengono destinati tutti i posti residuati dopo la mobilità professionale provinciale e dopo i trasferimenti interprovinciali. In tale operazione sono “ripescate” anche le domande provinciali, se non soddisfatte per esaurimento dell’aliquota di posti inizialmente assegnata alla prima operazione della terza fase.
• Precedenza L. 104/92
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Per fruire della precedenza per l’assistenza ad un genitore con grave disabilità, occorre esplicitare anche le ragioni per cui il coniuge (se c’è) non può prestare assistenza. Analoga dichiarazione debbono presentare altri fratelli o sorelle, se presenti. Inoltre chi chiede di fruire della precedenza deve anche dichiarare di avere chiesto di fruire dei 3 gg di permesso mensili per assistere per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda (ovvero che non ci sono stati altri parenti o affini che ne abbiano fruito nel corso dell’anno scolastico). La mancanza anche di una sola di queste condizioni non dà diritto di precedenza nei trasferimenti ma solo nella successiva mobilità annuale;
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nel caso in cui il/la lavoratore/trice che assiste un genitore con handicap grave (art. 7 punto V) sia l’unico/a figlio/a che convive con il genitore da assistere, questi, documentata la convivenza, ha diritto alla precedenza anche in presenza di altri fratelli e/o sorelle. Solo in questo caso non è necessaria la dichiarazione da parte di questi ultimi di non poter assistere. Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza, la convivenza con il genitore non è obbligatoria ma diventa un “oggettivo” elemento di priorità in presenza di più fratelli e/o sorelle;
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per fruire del diritto di precedenza è fatto obbligo di indicare l’intero comune (o l’intero distretto, in presenze di più distretti nello stesso comune) di residenza dell’assistito, successivamente all’indicazione di eventuali preferenze puntuali del comune stesso. La mancata indicazione dell’intero comune (o distretto) non annulla la domanda, ma fa venire meno il diritto alla precedenza;
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per avere diritto alla precedenza L. 104/92 per l’assistenza ai figli minorenni (quindi fino a 18 anni), non è necessario che la condizione di handicap sia a carattere permanente. Questo perché la maggior parte delle ASL rilasciano solo certificazioni temporanee in presenza di minorenni;
– la situazione di assistenza che dà diritto alla precedenza (o all’esclusione dalle graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto) deve essere a carattere permanente (ad eccezione dei figli fino a 18 anni) e deve sussistere fino a 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al CED delle domande. È fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.
•Dimensionamento
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Confermati sia l’impianto normativo che i criteri di utilizzo già definiti negli anni passati;
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Regolata la procedura di riassegnazione delle titolarità in caso di nuovi percorso formativi con organico distinto;
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Chiarito che tutti coloro che si ritrovano modificata la propria sede di titolarità per effetto di provvedimento di dimensionamento, hanno comunque diritto, se vogliono, a partecipare alle operazioni di mobilità anche oltre i termini di scadenza delle domande volontarie.
•Graduatorie interne per l’individuazione del personale perdente posto
– tutte le scuole debbono definire le graduatorie interne per l’individuazione dei docenti o ATA perdenti posto entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Quindi entro il 14 aprile 2014 per i docenti ed entro il 24 aprile 2014 per il personale ATA.
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L’obbligo di permanenza quinquennale nei posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato si realizza anche passando da una di queste tipologie di posti all’altra.
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Educazione degli adulti. Non si precede, neanche per il prossimo anno, all’istituzione di posti in organico di diritto per i CPA. Eventualmente si procederà solo in organico di fatto e quindi con procedure di utilizzazione del personale. Pertanto il problema della possibile confluenza del personale attualmente titolare sia dei corsi serali che degli attuali CTP che vengono a confluire nei nuovi CPA, viene ulteriormente rinviato.
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Tabelle di valutazione personale docente e ATA: il punteggio della continuità per il servizio prestato nelle piccole isole è raddoppiato.
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Tabella di valutazione personale ATA
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il punteggio previsto per l’inclusione in graduatoria di merito di concorso (12 punti) è riconosciuto anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale (ai sensi dell’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009), purché in profilo superiore a quello di attuale appartenenza.
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il servizio precedentemente prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente, ancorché non valido ai fini della ricostruzione di carriera, viene valutato al pari del servizio pre-ruolo.
•Punteggio “una tantum” (10 punti per i docenti e 40 per il personale ATA)
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ai fini dell’attribuzione di tale punteggio è necessario dichiarare (vedi fac- simile allegato all’OM) l’elenco degli anni continuativi (almeno 3) in cui non si è presentata domanda in ambito provinciale (tra l’a.s. 2000-2001 e 2007-2008) e che, negli anni successivi alla maturazione, non si sia ottenuto “volontariamente” un trasferimento, un passaggio o una assegnazione provvisoria in ambito provinciale.
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nella nota 5-ter (riformulata lo scorso anno in alcune parti per maggiore chiarezza) per i docenti e nota (e) per il personale ATA viene precisato che il personale trasferito a domanda condizionata perché perdente posto ha diritto comunque a mantenere il punteggio “una tantum”, anche nel caso in cui negli anni successivi non richieda di rientrare nella scuola di precedente titolarità,;
•Disposizioni specifiche per i docenti di religione cattolica (art. 37-bis)
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è prevista la possibilità di trasferimento dalla dotazione di posti di insegnamento della religione cattolica di una diocesi ai posti di altra diocesi della stessa o di diversa regione;
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è prevista anche la possibilità di mobilità intersettoriale verso diverso settore formativo nell’ambito sia della stessa diocesi, che nell’ambito di altra diocesi della stessa o diversa regione;
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per i docenti che sono attualmente in altri ruoli, il precedente servizio di ruolo prestato come insegnante di religione cattolica è valutato allo stesso modo dell’insegnamento pre-ruolo, sempre sull’insegnamento della religione cattolica.
Il quadro delle norme
Il quadro completo delle norme di riferimento è costituito dal contratto, dall’Ordinanza Ministeriale che fissa le procedure attuative e le scadenze e dalla modulistica allegata da utilizzare.
I materiali sono visionabili sul sitohttp://www.cobasdellasardegna.it o al seguente indirizzo:http://www.cobasdellasardegna.it
I relativi codici delle varie sedi sono reperibili nel sito del Ministero (www.istruzione.it), nelle segreterie delle scuole, presso l’UST o nelle sedi COBAS più vicine.
Può presentare domanda:
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il personale docente, educativo ed ATA neo immesso in ruolo che deve avere ancora ottenere la sede definitiva;
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il personale docente, educativo ed ATA interessato alla mobilità volontaria per ottenere una scuola di titolarità diversa nell’ambito dello stesso comune, tra comuni diversi della stessa provincia oppure tra scuole di province diverse;
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il personale docente ed ATA che ha perso la sede di titolarità a seguito di accettazione di incarichi a tempo determinato (artt. 36 e 59 CCNL/07) per più di 3 anni, al fine di ottenere di nuovo la sede definitiva;
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il personale interessato alla mobilità professionale, cioè a prestare servizio in una classe di concorso diversa, in un grado di scuola diverso oppure in un profilo diverso per il personale ATA;
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il personale che, suo malgrado, è coinvolto nella mobilità d’ufficio, perché individuato come perdente posto nella scuola in cui è attualmente titolare per riduzione di organico.
Per esaminare situazioni particolari o per casi specifici si consiglia di rivolgersi ad una sede COBAS per avere una consulenza più dettagliata.
PERSONALE DOCENTE
LA MOBILITÀ VOLONTARIA
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Può fare domanda tutto il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità della sede per avere fruito dell’art. 36 del CCNL/07 per più di 3 anni (accettazione di incarichi a tempo determinato). I docenti neo assunti con decorrenza giuridica 1 settembre 2011 non potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale prima che siano trascorsi 3 anni dalla nomina giuridica (art. 15 comma 10-bis del D.L. 104/2013 convertito in L. 128/2013). Nel primo anno si potrà fare comunque domanda al fine di acquisire la sede definitiva nell’ambito della provincia in cui si è stati assunti. Sono esclusi dai suddetti blocchi solo i beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III) e V) dell’art. 7 del contratto sulla mobilità (personale non vedente, emodializzato, o con diritto a precedenze riconducibili alla L. 104/92).
Scade il 29 marzo 2014per tutti i gradi di scuola (Ordinanza Ministeriale).
■Domande che si possono presentare. Tutto il personale docente che intende presentare domanda di mobilità territoriale volontaria, è obbligato ad utilizzare la procedura online. Analoga procedura è obbligatoria per chi intende presentare domanda di mobilità professionale. Nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado con una domanda è possibile chiedere scuole della provincia di titolarità e con una seconda domanda (quindi compilando un secondo modulo) è possibile richiedere anche scuole di una sola provincia diversa. Questa seconda domanda (per diversa provincia), se soddisfatta, prevale sulla prima. Nella scuola secondaria di 2° grado con la stessa domanda (e quindi con lo stesso modulo) è possibile chiedere sia sedi della provincia di titolarità che scuole di altre province, fino a un massimo di 15 preferenze (anche di diverse province). Quindi nel 2° grado non è necessario presentare una diversa domanda per chiedere di essere trasferiti su sedi sia della propria che di altre province. Le preferenze per scuole di altre province prevalgono solo se indicate per prime nell’ordine. È possibile chiedere anche (o solo) il passaggio di cattedra e/o il passaggio di ruolo (utilizzando moduli specifici). La domanda di passaggio di ruolo prevale su tutte le altre domande. Inoltre è possibile richiedere il passaggio di ruolo solo per un ruolo diverso e per una sola provincia ad eccezione della scuola secondaria di 2° grado in cui nella stessa domanda si possono richiedere contestualmente sedi di più province. La violazione di questa norma (cioè la presentazione di domande per più ruoli diversi), annulla tutte le domande presentate. Per chiedere (anche o solo) posti di sostegno, di lingua straniera nella scuola primaria e di educazione per gli adulti e/o serali, si utilizza lo stesso modulo del trasferimento.
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Cosa si allega alla domanda. Alla domanda di trasferimento occorre allegare la dichiarazione dei servizi prestati (all. D) che sostituisce la certificazione del servizio e la dichiarazione della continuità didattica (all. F), per almeno tre anni, nella stessa scuola. Per beneficiare del punteggio relativo alle esigenze di famiglia, occorre allegare una dichiarazione personale (oppure il certificato di residenza e famiglia a nome del familiare) per attestare la residenza del familiare, il grado di parentela con esso, il numero dei figli e la loro età. Con la suddetta dichiarazione (si veda fac-simile allegato in fondo) è possibile anche attestare il possesso di altri titoli valutabili (concorso, specializzazioni, altre lauree, dottorato di ricerca, ecc.), senza doverli certificare. Per beneficiare del punteggio “una tantum” è obbligatorio dichiarare il triennio (compreso tra l’.a.s. 2000-2001 e l’a.s. 2007-2008) in cui si è maturato il diritto per il fatto di non avere affatto presentato domanda volontaria di trasferimento o passaggio in ambito provinciale dalla scuola in cui, almeno dall’anno precedente, si era già titolari. Inoltre, per avere diritto a beneficiare delle varie precedenze previste per particolari situazioni, occorre attestare il possesso dei requisiti sempre con documentazione o dichiarazione sostitutiva. Per beneficiare delle precedenze previste dalla L. 104/92, occorre produrre specifica certificazione medica. Infatti le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione. Per la procedura online, si veda a pag. 1.
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Nel caso si presentino più domande, è sufficiente documentarne una soltanto e fare riferimento a tale documentazione nelle altre.
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Le preferenze. Per esprimerle va utilizzata la denominazione ufficiale delle scuole prevista nei bollettini del MPI, con il relativo codice. In presenza di organico funzionale (circoli didattici e istituti comprensivi) si deve esprimere il codice della scuola principale e non delle singole sedi o plessi. Si possono utilizzare anche preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) che comprendono una serie di scuole di quello stesso ambito territoriale. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, è possibile scegliere se si intende concorrere solo per cattedre interne di una determinata scuola (in questo caso non va barrata né la casella A né la B nel riquadro “cattedre orario”), oppure anche per “cattedre orario” tra più scuole. In questo secondo caso si può limitare la scelta nell’ambito dello stesso comune (barrando solo la casella “A”) oppure richiedere anche “cattedre orario” tra scuole di comuni diversi (barrando la casella “B”). Attenzione!! Barrare le opzioni A e B può essere vantaggioso in quanto aumentano le possibilità di trasferimento, ma può comportare anche una penalizzazione. Infatti, qualora fossero disponibili sia una cattedra orario con completamento esterno alla preferenza n. 3, che una cattedra tutta interna alla preferenza n. 4, barrando le opzioni A o B si è trasferiti su una cattedra orario esterna (perché è la preferenza n. 3) e non nella cattedra interna (preferenza n. 4). Ciò accade in quanto il sistema ricerca, per la preferenza in esame, tutte le tipologie di posto richieste, prima di passare all’esame della preferenza successiva. Se, al contrario, si decidesse di non barrare né A né B, si può correre il rischio di non avere alcun trasferimento, qualora nelle preferenze indicate fossero disponibili solo cattedre orario esterne. È un rischio da valutare con attenzione in quanto, al momento in cui si presentano le domande, in genere non sono note né la disponibilità dei posti, né la composizione delle varie cattedre libere. In ogni caso non è mai prevedibile né il numero delle domande che verranno presentate (con il relativo punteggio), né le sedi prescelte dagli altri, per cui si consiglia di indicare nelle preferenze le scuole o le preferenze sintetiche che si desiderano e non limitarsi solo a quelle scuole dove si prevede una iniziale disponibilità di posti. • La sequenza delle operazioni. Prima si effettuano i trasferimenti nell’ambito del comune (sede) di titolarità, poi tra comuni diversi (seconda fase) ed infine tra province diverse (terza fase). In ciascuna delle varie fasi ci sono poi delle precedenze da rispettare.
LA MOBILITÀ PROFESSIONALE
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Il contratto consente di passare, a domanda volontaria, da un grado di scuola ad un altro (passaggio di ruolo) se si è in possesso del relativo titolo di studio e dell’abilitazione. Nell’ambito poi della scuola secondaria, è possibile anche passare dall’insegnamento in una classe di concorso ad un’altra (passaggio di cattedra) sempre se in possesso della relativa abilitazione. Nel caso si voglia chiedere di passare dal ruolo dei docenti diplomati (ad esempio ITP) a quello dei laureati (e viceversa) nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, si deve presentare specifica domanda di passaggio di ruolo.
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Può partecipare tutto il personale a tempo indeterminato, a condizione che abbia superato il periodo di prova e che sia in possesso del titolo (di studio, di abilitazione, di idoneità) previsto per l’accesso.
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La domanda scade per tutti sempre il 29 marzo 2014.
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È possibile chiedere il passaggio di cattedra per tutte le classi di concorso per cui si è abilitati (nell’ambito delle classi di concorso della tabella C è sufficiente il possesso del titolo di studio di accesso all’insegnamento). Si può chiedere contemporaneamente anche il passaggio di ruolo, ma per un solo ruolo, pena l’annullamento di tutte le domande e per una sola provincia (ad eccezione della scuola secondaria di 2° grado in cui nella stessa domanda si possono chiedere più province). In caso di presentazione di più domande, il passaggio di ruolo prevale su tutte le altre. Per le varie tipologie di domande di mobilità professionale vanno utilizzati i moduli specifici allegati all’Ordinanza Ministeriale. Per le preferenze si utilizza la dizione delle scuole ed i codici dei bollettini ministeriali con le stesse modalità dei trasferimenti. È possibile anche presentare contemporaneamente domanda di trasferimento e di mobilità professionale.
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Documentazione. È sufficiente documentare una sola delle varie domande che si è interessati a presentare, dichiarando tutti i titoli in possesso. Nelle altre domande si fa riferimento. Ovviamente per la mobilità professionale, rispetto alla domanda di trasferimento, vanno dichiarati, in aggiunta, il possesso del titolo di studio e della specifica abilitazione prevista.
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I posti destinati alla mobilità professionale sono la metà dei posti disponibili per la mobilità di III fase mentre l’altra metà dei posti è riservata ai trasferimenti interprovinciali. Eventuali posti dispari sono attribuiti ai trasferimenti interprovinciali. Si tenga presente che il 50% dei posti complessivi, cioè di quelli che residuano dopo tutte le operazioni di mobilità territoriale nell’ambito della provincia, più eventuali posti dispari, sono stati già accantonati per le successive nomine a tempo indeterminato.
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Quando verrà esaminata la domanda. La mobilità professionale provinciale (nei limiti della quantità di posti ad essa assegnati) viene esaminata dopo tutte le operazioni di trasferimento nell’ambito del comune, della provincia e subito prima dei trasferimenti interprovinciali. La mobilità professionale tra province diverse è possibile, invece, solo alla fine di tutte le operazioni e solo se la mobilità professionale provinciale ed i trasferimenti interprovinciali non hanno consumato tutti i posti.
TRATTAMENTO DEI DOCENTI PERDENTI POSTO
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Si può diventare perdenti posto, quando, alla luce dei nuovi organici definiti dall’amministrazione, nella propria scuola di titolarità vi è un minore numero di posti della propria tipologia (insegnante comune nella scuola dell’infanzia, della primaria, oppure insegnante di sostegno di quella specifica tipologia, ecc..) o della propria classe di concorso nella scuola secondaria, rispetto all’anno precedente. In questo caso un numero di docenti corrispondente al numero di posti in meno nell’organico perde posto e viene trasferito in altra scuola dello stesso comune e poi, comunque, in altri comuni della stessa provincia. I tempi sono sempre diversi da quelli di presentazione delle domande di mobilità volontaria perché legati ai tempi di definizione degli organici. I docenti coinvolti, per non essere penalizzati, hanno diritto ad essere riammessi a partecipare alla mobilità insieme agli altri entro 5 giorni dalla comunicazione formale di perdente posto.
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Raccomandazioni. È sempre opportuno che i docenti seguano le operazioni di competenza del dirigente scolastico. In particolare la predisposizione della graduatoria interna che servirà per stabilire chi, tra i colleghi ed in base al punteggio, risulterà perdente posto. Tale graduatoria va fatta entro il 15° giorno successivo alla scadenza delle domande di mobilità. Va controllato sia il proprio punteggio (in base alla tabella allegata al contratto sulla valutazione del servizio e dei vari titoli), che quello attribuito ai colleghi direttamente coinvolti. Se ci sono errori si deve presentare al capo d’istituto un reclamo circostanziato entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, reclamo che il capo d’istituto esaminerà entro i successivi 10 giorni e, se lo riterrà fondato, provvederà alle conseguenti rettifiche. Segue fac-simile reclamo. Sulle controversie riguardanti la mobilità e gli atti connessi, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione di cui all’art. 12 del contratto sulla mobilità (che però non è più obbligatorio), prima di adire al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
• Sequenza delle operazioni
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– formulazione della graduatoria interna d’istituto(il dirigente scolastico ne è responsabile) con affissione all’albo e successiva pubblicazione all’albo della scuola della nuova tabella organica inviata dall’amministrazione competente. Le graduatorie sono distinte per singola tipologia di posto/insegnamento e devono essere indicati, per ciascun docente, sia la data di nascita che tutti i punteggi analitici (anzianità di servizio, continuità, esigenze di famiglia, titoli culturali, ecc.). Le graduatorie sono di Circolo e/o Istituto Comprensivo in presenza di organico funzionale (infanzia e primaria). In caso di contrazione di posto di lingua straniera nell’elementare, il personale in soprannumero sulla lingua confluisce nella graduatoria comune e risulta perdente posto l’ultimo di questa (quindi non necessariamente il docente di lingua straniera). Le graduatorie invece sono di singolo istituto, o di singolo indirizzo negli I.I.S. con organico distinto, per le varie classi di concorso d’insegnamento e per le varie tipologie di sostegno nella secondaria di 1° e 2° grado. Il personale in servizio nella scuola come utilizzato o in assegnazione provvisoria non partecipa all’individuazione del perdente posto in quanto non è titolare nella scuola.
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– Individuazione del perdente posto.Prioritariamente è perdente posto il docente collocato con il minor punteggio tra coloro che sono entrati a far parte dell’organico della scuola dal primo settembre dell’anno in corso per mobilità volontaria. Successivamente è perdente posto il docente ultimo in graduatoria tra coloro che sono in servizio nella scuola dagli anni scolastici precedenti e coloro che sono arrivati dal primo settembre dell’anno in corso, ma per trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata. Rientra tra questi chi è rientrato nella scuola entro il settennio successivo ad un precedente trasferimento d’ufficio. Nella scuola secondaria il docente titolare su una cattedra orario esterna partecipa (in quanto titolare a tutti gli effetti nell’organico della scuola) alla graduatoria d’istituto al pari degli altri e non è detto che sia lui il perdente posto. Non può essere perdente postoil/la docente che usufruisce di alcune tipologie di precedenze (punti I, III, V e VII dell’art. 7 – vedi scheda specifica) in quanto è escluso/a dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto, a meno che non si renda necessario perché non c’è più nessuno senza diritto di precedenza. NB: Qualora la scuola di titolarità sia in comune (o distretto sub-comunale) diverso da quello dell’assistito, è obbligatorio avere presentato domanda di trasferimento volontaria per avere diritto all’esclusione dalla graduatoria interna e non essere dichiarati perdenti posto.
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– Comunicazione formale al perdente posto.Va fatta per iscritto, una volta pervenuta la nuova tabella organica, informando che entro 5 giorni può fare domanda di trasferimento per essere riammesso al movimento. Se non si presenta domanda si è comunque trasferiti d’ufficio.
d)- Presentazione della domanda come perdente postoper avere assegnata una nuova scuola tra quelle scelte. Con la presentazione della domanda sì evita che sia l’amministrazione ad assegnarla d’ufficio in base a criteri di viciniorietà all’attuale scuola. Attenzione: se ci si vuole avvalere del diritto a rientrare nella scuola attuale con precedenza nei successivi 8 anni, mantenendo anche il punteggio della continuità, è obbligatorio presentare domanda di trasferimento “condizionata“.La domanda presentata come perdente posto (in questo caso si presenta su carta) annulla la domanda libera eventualmente presentata in precedenza. Il perdente posto si muove come tutti gli altri e senza alcun diritto in più per le preferenze espresse. Solo se non ottiene nessuna delle preferenze espresse, viene trasferito d’ufficio nelle altre scuole prima nel comune e poi in provincia nei comuni viciniori con precedenza rispetto alle domande di mobilità volontaria tra comuni diversi.
Il perdente posto che presenta domanda condizionata e che
intende indicare tra le preferenze anche scuole di altri comuni, è obbligato ad esprimere, prima di questa preferenze, il codice dell’intero comune (o distretto sub-comunale) dove è ubicata la scuola attuale, pena l’annullamento di queste altre preferenze.
Attenzione
Qualora si indichino anche preferenze per scuole di altri comuni può capitare di essere trasferiti in una qualsiasi di queste scuole indicate ed anche se più lontane e successive nell’ordine di preferenza. Questo accade quando un altro perdente posto, anche con un minore punteggio, debba essere trasferito in una sede viciniore, non avendo indicato scuole di altri comuni. In sintesi non è detto che, indicare anche più scuole di altri comuni, sia alla fine vantaggioso.
FAC- SIMILE RECLAMO AVVERSO GRADUATORIA INTERNA (Docenti)
(da redigere in carta semplice, per contestare la graduatoria interna per l’individuazione del soprannumerario)
Al Dirigente Scolastico
Oggetto: reclamo avverso la graduatoria d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari
Il/La sottoscritto/a____________________________ nato/a a __________________
Il ____________________ residente in via/piazza n. in servizio presso la
scuola/istituto _______________________ in qualità di___________________
presa visione della graduatoria interna pubblicata all’albo della scuola il_____ per
l’individuazione dei sovrannumerari
propone reclamo
avverso la suddetta graduatoria per I seguenti motivi:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Pertanto, per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a chiede la rettifica della graduatoria interna d’istituto e di essere reintegrato/a nei propri diritti.
lì__________________ Firma
PERSONALE A.T.A.
La MOBILITÀ VOLONTARIA TERRITORIALE E PROFESSIONALE
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Può fare domanda, obbligatoriamente con procedura online, tutto il personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A differenza del personale docente, per il personale ATA non opera il blocco previsto dal D.L. 104/2013 nei confronti dei neo-assunti.
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Scade il giorno 09 aprile 2014
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Si possono presentare fino ad un massimo di 4 diverse tipologie di domande. Una per trasferirsi all’interno della provincia di titolarità ed un’altra per trasferirsi in una provincia diversa. Questa seconda prevale su quella provinciale. Poi si può fare anche (o solo) domanda per il passaggio di profilo (e fino a tre diversi profili con altrettante domande, avendone i titoli) all’interno dell’area nell’ambito della provincia di titolarità ed infine una quarta tipologia, sempre di passaggio di profilo, ma per una provincia diversa (mobilità professionale). La domanda di passaggio di profilo per altra provincia prevale su tutte le altre richieste. Gli assistenti tecnici che intendono trasferirsi da un’area ad un’altra sia all’interno del proprio istituto che in altri, debbono sempre presentare domanda di trasferimento. Ai fini della mobilità professionale del personale ATA conservano validità anche i vecchi titoli in possesso alla data di sottoscrizione dell’ultimo CCNL, e cioè alla data del 29 novembre 2007;
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Alla domanda si allega
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la dichiarazione dei servizi (allegato D),
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l’eventuale dichiarazione della continuità (allegato E);
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la dichiarazione personale relativa alle esigenze di famiglia, alle idoneità conseguite in concorsi per posti di personale ATA;
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per il passaggio di profilo o di area occorre dichiarare il possesso del titolo di studio previsto. Tutte le dichiarazioni sono in carta semplice;
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per l’attribuzione del punteggio “una tantum” è obbligatorio dichiarare il triennio (compreso tra l’.a.s. 2000-2001 e l’a.s. 20072008) in cui si è maturato il diritto per il fatto di non avere affatto presentato domanda volontaria di trasferimento o passaggio in ambito provinciale dalla scuola in cui, almeno dall’anno precedente, si era già titolari
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Le preferenze si esprimono utilizzando i codici delle scuole sede di organico ATA e/o i codici sintetici (comuni, distretti e provincia) dei bollettini ufficiali. Per le preferenze sintetiche si possono usare i codici di qualsiasi ordine di scuola (ad eccezione di quelli della scuola dell’infanzia) e sono validi per tutte le tipologie di scuole.
TRATTAMENTO DEL PERSONALE A.T.A. PERDENTE POSTO
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Si può perdere posto perché nella nuova tabella organica definita dall’amministrazione è possibile che ci sia un minore numero di posti del proprio profilo. In questo caso un numero di lavoratori pari ai posti in meno deve essere ricollocato in altra scuola dello stesso comune o comunque in altri comuni della stessa provincia. I tempi sono sempre successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria perché legati alla definizione degli organici di diritto per l’anno seguente.
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Il personale entro 5 giorni dalla comunicazione di perdente posto è riammesso a partecipare alla mobilità insieme agli altri, per non essere penalizzato.
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Raccomandazioni. È opportuno che gli interessati seguano tutte le operazioni di competenza del dirigente e controllino bene il proprio punteggio nelle graduatorie interne (consultando la tabella di valutazione del servizio e dei vari titoli allegata al contratto) e quello attribuito ai colleghi direttamente coinvolti. Se ci sono errori si deve presentare al capo d’istituto reclamo circostanziato entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Il capo d’istituto lo esamina entro i successivi 10 giorni e, se ritiene il reclamo fondato, provvede a correggere. Per il reclamo vedere fac-simile allegato. Su tutte le controversie riguardanti la mobilità gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione di cui all’art. 12 del contratto mobilità.
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Sequenza delle operazioni
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formulazione della graduatoria interna entro i successivi 15 gg dalla scadenza delle domande di mobilità da cui deve risultare la data di nascita ed i punteggi analitici (anzianità di servizio, continuità, esigenza di famiglia, titoli generali, ecc..) e pubblicazione all’albo della scuola. Nel formularle si prendono in considerazione servizi e titoli in possesso alla data di scadenza delle domande di trasferimento, comprese le eventuali situazioni intervenute di handicap. In questo caso sono prese in considerazione sempre se acquisite alla data di scadenza ordinaria dei trasferimenti.
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Pubblicazione della nuova tabella organica inviata dall’amministrazione competente e suddivisa per profilo in caso di esubero. La competenza è del dirigente scolastico.
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individuazione dei perdenti posto. Preliminarmente sono individuati i perdenti posto tra i titolari entrati a far parte dell’organico dal 1 settembre dell’anno in corso per mobilità volontaria e poi tra quelli titolari dagli anni precedenti o che sono stati trasferiti d’ufficio dal primo settembre. Per gli assistenti tecnici l’individuazione dell’esubero avviene in relazione a ciascuna area di riferimento. Non può essere perdente posto chi usufruisce di una delle precedenze di cui ai punti I, II, V e VII dell’art. 7 (vedi scheda specifica), a meno che il numero dei perdenti posto è tale da rendere necessario ricorrere anche a lui. Qualora la scuola di titolarità sia in comune (o distretto sub-comunale) diverso da quello dell’assistito, è obbligatorio avere presentato domanda di trasferimento volontaria per avere diritto all’esclusione dalla graduatoria interna e non essere individuati perdenti posto.
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comunicazione agli interessati della posizione di esubero con invito a presentare domanda di trasferimento entro 5 giorni per essere riammessi alla mobilità. Nel caso in cui sia già stata presentata una domanda volontaria, la nuova sostituisce la precedente. Se non si presenta alcuna domanda (non è un obbligo) i dati saranno comunicati direttamente dalla scuola e si verrà comunque trasferiti d’ufficio.
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Presentazione della domanda come perdente posto per avere assegnata una nuova scuola tra quelle scelte. Con la presentazione della domanda (in questo caso su carta) sì evita che sia l’amministrazione ad assegnarla d’ufficio in base a criteri di viciniorietà all’attuale scuola.
Attenzione
Se ci si vuole avvalere del diritto a rientrare nella scuola attuale con precedenza nei successivi 7 anni, mantenendo anche il punteggio della continuità, è obbligatorio presentare domanda di trasferimento “condizionata”. La domanda presentata come perdente posto annulla la domanda libera eventualmente presentata in precedenza. Il perdente posto si muove come tutti gli altri e senza alcun diritto in più per le preferenze espresse. Solo se non ottiene nessuna delle preferenze espresse, viene trasferito d’ufficio nelle altre scuole prima nel comune e poi in provincia nei comini viciniori con precedenza alle domande di mobilità volontaria tra comuni diversi. Il perdente posto che presenta domanda condizionata e che intende indicare tra le preferenze anche scuole di altri comuni, è obbligato ad esprimere, prima di questa preferenze, il codice dell’intero comune (o distretto sub-comunale) dove è ubicata la scuola attuale, pena l’annullamento di queste altre preferenze.
Attenzione
Qualora si indichino anche preferenze per scuole di altri comuni può capitare di essere trasferiti in una qualsiasi di queste scuole indicate ed anche se più lontane e successive nell’ordine di preferenza. Questo accade quando un altro perdente posto, anche con un minore punteggio, debba essere trasferito in una sede viciniore, non avendo indicato scuole di altri comuni. In sintesi non è detto che, indicare anche più scuole di altri comuni, sia alla fine vantaggioso!
FAC- SIMILE RECLAMO AVVERSO GRADUATORIA INTERNA (ATA)
(da redigere in carta semplice, avverso la graduatoria interna per l’individuazione del soprannumerario)
Al Dirigente Scolastico
Oggetto: reclamo avverso la graduatoria d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari.
Il/La sottoscritto/a nato/a a
il residente a via/piazza________________
n. , in qualità di ____________ in servizio presso la
scuola/istituto/circolo _____ di _____________________ presa
visione della graduatoria interna per l’individuazione dei soprannumerari
pubblicata all’albo della scuola il ____,
propone reclamo
avverso la suddetta graduatoria per i seguenti motivi
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Pertanto, per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a chiede la rettifica della graduatoria interna d’istituto e di essere reintegrato/a nei propri diritti.
lì__________________ (firma)
Schede allegate
Allegato 1 – Chiarimenti sull’attribuzione dei punteggi nelle graduatorie interne per i docenti
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Tutti i titoli (di servizio, di famiglia e generali) vanno valutati secondo quanto previsto dalla tabella comune di valutazione allegata al contratto e con riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle domande volontarie.
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Nelle graduatorie interne il punteggio per il “ricongiungimento al coniuge o alla famiglia” è valutabile solo quando la scuola di titolarità è nello stesso comune di residenza del coniuge o del familiare. Questo punteggio spetta anche quando nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (ovvero che non comprendono l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. I docenti della scuola dell’infanzia e primaria, titolari di organico funzionale, hanno titolo a vedersi attribuito tale punteggio nel caso in cui l’unico plesso presente nel comune di residenza dei familiari faccia parte dello stesso organico funzionale in cui si è titolari.
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Valutazione del servizio. Il servizio prestato nel ruolo attuale vale 6 punti l’anno a partire dalla decorrenza giuridica della nomina e con l’esclusione dell’anno in corso. Vale sempre 6 punti nel ruolo di attuale titolarità il servizio prestato in ruolo diverso a seguito di provvedimento di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria. Al contrario, il servizio prestato in ruolo diverso, avendo avuto in quel ruolo anche la titolarità (ad es. il periodo di ruolo antecedente un passaggio di ruolo), vale 3 punti l’anno. Sono da considerare diversi rispettivamente i ruoli della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e ruolo dei diplomati nell’ambito del secondo grado. A fini delle graduatorie interne il servizio prestato in ruolo diverso è assimilato al preruolo (e quindi con punteggio ridotto oltre i 4 anni) nel caso in cui dall’infanzia/primaria si sia transitati nella secondaria di 1° e 2° grado (o viceversa). Il periodo relativo ad una retrodatazione giuridica della nomina vale 6 punti l’anno se coperto da effettivo servizio nel ruolo attuale. Se non è stato prestato alcun servizio o se è stato prestato in ruoli diversi spettano 3 punti l’anno. Per il servizio preruolo spettano 3 punti l’anno, se prestato per almeno 180 giorni, ma solo per i primi 4 anni (a differenza della mobilità volontaria dove tutti gli anni valgono 3 punti), mentre oltre i primi 4 anni si valuta per 2/3 (cioè 2 punti l’anno). Il punteggio per il servizio prestato con il titolo sul sostegno vale doppio, se si chiede la mobilità nell’ambito di (o per) tale tipologia di posto, oppure vale doppio ai fini della graduatoria di perdente posto su sostegno.
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Servizio continuativo. Spettano 2 punti l’anno (con esclusione dell’anno in corso) fino al 5° anno continuativo di servizio nella scuola e 3 punti oltre il 5° anno. Per il punteggio della continuità nella formulazione della graduatoria interna non opera il limite
minimo dei 3 anni, come per la mobilità volontaria (vedi nota 5-bis), in quanto se ne ha diritto a partire dall’anno successivo a quello di servizio nella scuola (non si valuta mai l’anno in corso). Inoltre, se per tre anni consecutivi (a partire dall’a.s. 2000-2001 all’a.s. 2007-2008) non si è presentata affatto domanda di trasferimento o passaggio provinciale, si ha diritto all’attribuzione “una tantum” di 10 punti in più. Perché ciò si sia potuto realizzare il docente deve avere prestato servizio nella stessa scuola per almeno 4 anni consecutivi: quello di arrivo + i 3 anni successivi, in cui non ha presentato affatto domanda in ambito provinciale. Tale norma è stata introdotta a partire dai trasferimenti per l’anno scolastico 2000-2001 e quindi si considera utile un triennio qualsiasi a decorrere da tale anno, e fino all’anno scolastico 20072008. NB: quindi, a far data dalla mobilità per l’anno scolastico 2006-2007 non è stato più possibile iniziare il triennio per maturare il bonus dei 10 punti, né sarà più possibile in futuro. L’interessato deve dichiarare in specifico allegato all’OM gli anni consecutivi in cui non ha presentato la domanda. Non si ha più diritto al suddetto punteggio “una tantum” (i 10 punti) qualora si sia ottenuto successivamente, a seguito di domanda volontaria, un trasferimento o un passaggio o una assegnazione provvisoria in ambito provinciale. I docenti trasferiti d’ufficio nell’ottennio che hanno sempre richiesto di rientrare e lo hanno ottenuto, mantengono tutto il punteggio della continuità anche per gli anni che hanno prestato servizio in altre scuole (negli 8 anni possibili come limite temporale massimo). Nella scuola primaria dall’a.s. 1998/99 (mentre nella scuola dell’infanzia e nelle scuole primarie di montagna e piccole isole dall’a.s. 1999/00), l’introduzione dell’organico funzionale non costituisce (da quel momento in poi) soluzione di continuità nel servizio prestato nei vari plessi. Al contrario, il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello stesso circolo a seguito di domanda di trasferimento, ha interrotto la continuità. Per gli anni antecedenti al servizio prestato nell’attuale scuola, ai fini sempre della graduatoria interna, spetta 1 punto l’anno per tutto il servizio prestato in scuole dell’attuale comune (sede) senza interruzione di continuità (NB: tale punteggio di continuità sul comune riguarda gli anni antecedenti l’attuale scuola e dunque non è cumulabile a quello di continuità nella scuola per lo stesso anno). Inoltre la continuità è riconosciuta anche in tutti i casi di mancata prestazione del servizio nella scuola per assenza dovuta a motivi di salute, gravidanza, puerperio, servizio di leva, mandato politico e amministrativo, comandi, esoneri sindacali, al CNPI, incarico di presidenza, partecipazione a commissioni di concorso, dimensionamento della scuola, utilizzazione sul sostegno, utilizzazione degli insegnanti della scuola primaria, anche in altra sede, sull’insegnamento della lingua straniera. La continuità didattica è, al contrario, interrotta a seguito di assegnazione provvisoria volontaria (o di precedente trasferimento annuale volontario) e dall’esonero dall’insegnamento per motivi di studio a seguito di borse di studio (ad es. dottorato di ricerca) concesso a norma della L. 476/84 (vedi note comuni) o del contratto di lavoro. Anche il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 del CCNL/07 interrompe la continuità, se di durata superiore ai 180 gg l’anno.
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Chiarimenti sul punteggio per le esigenze di famiglia. Si valutano le varie esigenze di famiglia se in possesso entro la data di scadenza della domanda ad eccezione dell’età dei figli, per i quali fa riferimento la data del 31 dicembre dell’anno per cui si effettuano i trasferimenti stessi. Quindi si valutano i figli che compiono i 6 o i 18 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si fanno i trasferimenti. La residenza del coniuge, dei genitori o dei figli va documentata con certificato di residenza a nome del familiare oppure con dichiarazione sostitutiva. La cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro deve essere documentata. Anche lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta o permanente impossibilità di lavorare, va documentato con certificazione o copia autenticata da parte dell’Asl o dalle commissioni sanitarie provinciali. Il ricovero permanente deve essere documentato con certificato dell’istituto di cura. Il bisogno per i medesimi di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell’istituto di cura deve essere documentato dall’ente pubblico ospedaliero o dalla Asl o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare. L’interessato inoltre dovrà comprovare con apposita dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito solamente nel comune richiesto per il trasferimento e quindi, per la graduatoria interna, nel comune della scuola di titolarità. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con dichiarazione del medico di fiducia o della struttura pubblica.
-
Chiarimenti sulla valutazione dei titoli generali. Si valutano se in possesso alla data di scadenza della domanda. Il punteggio del superamento di un pubblico concorso ordinario per esami a posti per l’immissione in ruolo nella scuola (12 punti) è attribuito per il superamento dello stesso nel medesimo grado di scuola o grado/livello superiore a prescindere se poi l’immissione in ruolo sia avvenuta per effetto o meno del concorso. Quindi non è necessaria l’inclusione in graduatoria di merito. I gradi sono rispettivamente: materna, elementare, media e secondo grado (nota 1 alle tabelle e nota 10). Il concorso a posti di personale educativo è da considerare di pari grado a quello per la scuola primaria (e viceversa). I concorsi a posto di personale direttivo ed ispettivo sono considerati di livello superiore. Non valgono invece altri concorsi nel pubblico impiego e simili, se espletati in comparto diverso dalla scuola. Gli ex corsi speciali o sessioni riservate di concorso, o la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione non danno diritto a punteggio. Le specializzazioni post-universitarie valgono solo se attinenti l’ambito delle scienze dell’educazione e/o delle discipline insegnate. Idem per i corsi di perfezionamento. I master si valutano 1 punto al pari dei corsi di perfezionamento. In caso di corsi conseguiti in contemporanea (cioè nello stesso anno scolastico), se ne valuta uno soltanto. I diplomi di perfezionamento post-universitari almeno biennali e con esami specifici per ogni materia del corso, sono assimilati ai corsi di specializzazione. Non si valuta il titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno né i titoli rilasciati dalle SSIS (vedasi nota 11 bis) in quanto titoli validi per l’accesso o per la mobilità professionale e non titoli meramente aggiuntivi. Analogamente non si valuta il diploma di laurea in scienza della formazione primaria per lo stesso grado di titolarità o inferiore, in quanto titolo di accesso al ruolo (nota 12). La somma complessiva dei punteggi relativi a tali titoli non può superare i 10 punti.
Documentazione per la graduatoria interna. Valgono le stessa regole generali dei trasferimenti. Ad eccezione della certificazione medica, si dichiara tutto. La scuola è tenuta a porre in essere idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Allegato 2 – Chiarimenti sull’attribuzione dei punteggi al personale ATA
nelle graduatorie interne
Per la valutazione dei vari titoli si fa riferimento alla tabella di valutazione allegata al contratto (vedi scheda allegata);
-
il servizio si valuta fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande;
-
nelle graduatorie interne il punteggio per il “ricongiungimento al coniuge” o alla famiglia è valutabile solo quando la scuola di titolarità è nel comune di residenza del coniuge o del familiare. La valutazione del punteggio del coniuge, che si configura in sostanza come esigenza di “non allontanamento”, spetta anche quando nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili alle quali possa accedere il personale interessato (ad esempio per gli assistenti tecnici quando non ci sono laboratori compresi nell’area).
-
Il punteggio della continuità (8 punti l’anno fino al 5° anno e 12 oltre il 5° anno) spetta per il servizio prestato nello stesso profilo rispetto alla scuola di attuale titolarità e, per gli anni antecedenti, rispetto alla sede (comune) di attuale titolarità (4 punti l’anno). Il punteggio della continuità sulla scuola non è cumulabile, per gli stessi anni, con quello sul comune (sede). Inoltre, se per tre anni consecutivi (a partire dall’a.s. 2000-2001 e fino all’a.s. 2007-2008) non si è presentata affatto domanda di trasferimento o passaggio provinciale, si ha diritto all’attribuzione “una tantum” di 40 punti in più. Perché ciò si sia potuto realizzare il lavoratore deve avere prestato servizio nella stessa scuola per almeno 4 anni consecutivi: quello di arrivo + i 3 anni successivi, in cui non ha presentato affatto domanda in ambito provinciale. Tale norma è stata introdotta a partire dai trasferimenti per l’anno scolastico 20002001 e quindi si considera utile un triennio qualsiasi a decorrere da tale anno, e fino all’anno scolastico 2007-2008. NB: quindi, a far data dalla mobilità per l’anno scolastico 2006-2007 non è stato più possibile iniziare il triennio per maturare il bonus dei 40 punti, né sarà più possibile in futuro. Il suddetto punteggio “una tantum” (i 40 punti) una volta maturato, lo si è perso negli anni successivi solo se si è ottenuto un trasferimento o un passaggio o una assegnazione provvisoria volontaria in ambito provinciale;
-
la residenza del coniuge, dei genitori o dei figli va documentata con certificato di residenza a nome del familiare oppure con dichiarazione personale sostitutiva in cui va indicata la data di decorrenza. La cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro deve essere documentata. Anche lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di lavorare, va documentata con certificazione o copia autenticata da parte dell’Asl o dalle commissioni sanitarie provinciali. Il ricovero permanente deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno per i medesimi di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell’istituto di cura deve essere documentato dall’ente pubblico ospedaliero o dalla Asl o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare. L’interessato inoltre dovrà comprovare con apposita dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito solamente nel comune richiesto per il trasferimento e quindi, per la graduatoria interna, nel comune della scuola di titolarità. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con dichiarazione del medico di fiducia o della struttura pubblica.
-
Il punteggio per il superamento di un pubblico concorso per esami per l’accesso al ruolo di appartenenza è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). Per le altre qualifiche viene valutato il possesso di idoneità conseguita in concorsi per profili superiori a quello di appartenenza, ivi compresa l’inclusione nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo superiore in attuazione dell’art. 9 del Ccni 3 dicembre 2009.
Per la documentazione valgono le stesse modalità dei trasferimenti volontari. Tutto va dichiarato ad eccezione delle certificazioni mediche, le quali vanno presentata in originale o in copia autenticata.
Allegato 3
Il sistema comune delle precedenze (art. 7)
Ha diritto ad una precedenza (nell’ordine):
-
il personale non vedente ed emodializzato;
-
il personale trasferito d’ufficio nell’ultimo settennio che richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. Tale precedenza spetta a condizione che nel settennio si sia richiesto sempre di rientrare e che si esprima come prima preferenza la scuola o circolo dove si era titolari oppure una preferenza sintetica (comune o distretto) che la comprenda;
-
il personale con disabilità di cui all’art. 21 della L. 104/92 e personale bisognoso di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie;
-
il personale trasferito d’ufficio nell’ultimo sessennio e richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità, nel caso in cui non ci sia posto nella scuola precedente;
-
il personale che presta assistenza al coniuge, al figlio o al genitore con disabilità ai sensi dell’art. 33 della L. 104/92 in quanto referente unico, nel comune di domicilio dell’assistito. In caso di genitore disabile la precedenza spetta al figlio/a che lo assiste a condizione che non vi sia il coniuge in grado di prestare assistenza per motivi documentati e a condizione di essere figlio unico o comunque l’unico figlio in grado, per motivi oggettivi, di prestare assistenza. A tal fine ciascun figlio deve autocertificare la suddetta condizione. La convivenza da parte del richiedente con il genitore disabile (da autocertificare) dà diritto a fruire della precedenza rispetto agli altri fratelli/sorelle e in questo caso non serve alcuna dichiarazione da parte di questi ultimi. Analoga precedenza è riconosciuta anche al lavoratore che assiste un/a fratello/sorella convivente, nel caso in cui entrambi i genitori siano scomparsi o comunque non siano in condizione di prestare assistenza perché totalmente inabili. In questo caso lo stato di inabilità dei genitori va documentato;
-
il personale coniuge di militare o di categoria equiparata;
-
il personale che ricopre cariche pubbliche nella amministrazioni degli Enti locali per l’intera durata del mandato. Al termine dello stesso, nel caso si sia ottenuto un trasferimento avvalendosi della relativa precedenza, si rientra nella scuola di precedente titolarità. Si diventa soprannumerari in quella scuola se il posto non c’è più.
Allegato 4
Le precedenza legge 104/92
CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI NECESSARIE
Tutta la documentazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento. In particolare:
-
lo stato di disabilità deve essere documentato (anche nel caso di domande via web) con certificazioneo copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge 104/92.Il grado di invalidità può essere attestato con specifica certificazione, aggiuntiva a quella relativa alla L. 104, qualora in quest’ultima non sia indicato.
-
nel caso in cui tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla richiesta di visita medica (o entro 15 gg se si tratta di patologia oncologica), la situazione di disabilità può essere documentata in via provvisoria con certificazione rilasciata dal medico dell’A.S.L. specialista nella patologia denunciata ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 27/8/93, n. 324 , convertito con modificazioni nella legge 27/10/93, n. 423 e con espresso riferimento che sono trascorsi 90 giorni dalla presentazione della relativa domanda.
-
l’accertamento provvisorio sopra indicato produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge 104/92; l’accertamento definitivo deve essere presentato entro 10 giorni da parte dell’interessato.
-
la certificazione relativa all’invalidità civile, da sola, non verrà presa in considerazione,perché non idonea ad attestare lo stato di disabilità (le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento dell’handicap sono distinte.)
-
per avvalersi dell’art. 21della legge 104/92, è necessarioche nella certificazione medica, relativa all’handicap, sia indicato il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A di cui alla legge 10.8.50, n 648. È consentito attestare tali condizioni anche con specifica ed aggiuntiva certificazione.
-
per avvalersi dell’art. 33della legge 104/92, è necessario che nella certificazione medica sia indicata la situazione di gravità dell’handicap e la necessità di assistenza continuativa, globale e permanente prevista dall’art. 3, comma 3,della legge 104/92.
-
il rapporto di ascendenza / discendenza / coniugiocon il soggetto disabile deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003;
-
il mancato ricovero del disabile a tempo pieno presso istituti specializzatideve essere comprovato mediante la dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 (oppure: con certificato rilasciato dalle competenti
A.S.L.);
– lo svolgimento dell’attività di assistenza in qualità di referente unico a favore del disabile deve essere comprovato mediante
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi sempre delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003;
– qualora si tratti di figlio che assiste il genitore disabile, occorre innanzitutto documentare che il coniuge (se esistente) non sia in grado di prestare assistenza. La mancanza poi di altri figli in grado oggettivamente di assistere l’handicappato, deve essere comprovata mediante presentazione dello stato di famiglia, oppure con dichiarazione sotto la propria responsabilità redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, in cui si attesta di essere l’unico figlio/a in grado di provvedere a tale assistenzain quanto non vi sono altri fratelli/sorelle, ovvero non sono in grado di farlo per motivi oggettivi. È obbligatorio allegare anche una dichiarazione analoga da parte di ciascun fratello e/o sorella. La convivenza del solo figlio richiedente con il genitore disabile (da autocertificare) dà diritto a fruire della precedenza rispetto agli altri fratelli/sorelle e, in questo caso, non è necessario allegare alcuna autodichiarazione da parte di questi ultimi. Inoltre occorre anche dichiarare di avere chiesto, sempre in qualità di referente unico nell’assistenza, di fruire dei 3 gg di permesso mensile per l ‘intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità (ovvero che non ci sono stati altri parenti o affini che ne abbiano fruito nel corso dell’anno scolastico).
– La precedenza di cui all’art. 33 della L. 104 è riconosciuta anche al lavoratore che assiste un/a fratello/sorella convivente, nel caso in cui entrambi i genitori siano scomparsi o comunque non siano in condizione di prestare assistenza perché totalmente inabili. In questo caso lo stato di inabilità dei genitori va documentato con apposita certificazione.
Il personale ha l’obbligo di comunicare all’ufficio, prima dell’inizio delle operazioni di mobilità, la cessazione di una delle condizioni sopra citate dal momento che l’attività di assistenza deve “effettivamente sussistere” fino a 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al CED per avere diritto alla precedenza (o all’esclusione dalle graduatorie per l’individuazione di perdenti posto).
MODALITA’ E CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO
La precedenza dell’art. 33 della legge 104/92 può essere usufruita solo nell’ambito e per la provincia in cui è domiciliato il disabile assistito. In caso di trasferimento tra province diverse, la precedenza è limitata all’assistenza a coniuge e figlio, mentre ai genitori si applica nella mobilità annuale. Pertanto, il personale deve indicare come prima preferenzail relativo comune di domicilio oppure singole istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune. Per poter esprime preferenze anche di altri comuni è obbligatorio indicare prima di queste la preferenza per l’intero comune di assistenza, pena l’annullamento delle altre preferenze. Il comune di domicilio dell’assistito deve essere autocertificato dall’interessato e antecedente di almeno 3 mesi alla data di pubblicazione dell’OM.
MODELLO FAC SIMILE di dichiarazione
(da rilasciare su carta semplice)
DICHIARAZIONE PERSONALE
Al Dirigente Scolastico
_l_ sottoscritt_ nat_ a il in servizio
per l’a.s. presso in qualità di dichiara sotto la
propria responsabilità, a norma delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, che:
-
il proprio stato civile è il seguente: (es. celibe, nubile, coniugat_, vedov_,
divorziat_, separato/a legalmente con sentenza del ovvero consensualmente con atto
omologato dal tribunale il );
-
il/la sig. nat_ a il è residente in
via n. dal ed ha il
seguente grado di parentela col dichiarante: (coniuge, figlio/a, genitore).
-
ha figli minorenni: (l’età è riferita al 31/12 dell’anno in cui si effettuano i trasferimenti.)
-
nat_ a il
-
nat_ a il
ecc
-
ha figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro; (1)
-
che _l_ figli_, coniuge, genitore può essere assistito solo nel comune di in
quanto nella sede di titolarità non esistono strutture (2), non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati ed è bisognoso di assistenza continuativa;
-
ha conseguito n. ___ promozioni per merito distinto;
-
ha superato un pubblico concorso per esami per il ruolo del personale docente (o
responsabile amm.vo o idoneità in concorsi per gli Ata) delle scuole (nella
secondaria: per la cl. di conc. ) indetto nell’anno nella provincia/regione
(aggiungere preferibilmente: avendo riportato le seguenti votazioni:
scritto , orale e totale )
-
(anche se già previsto nell’allegato F, per i perdenti posto trasferiti d’ufficio nell’ultimo ottennio che intendono avvalersi della precedenza al rientro nella scuola di precedente titolarità, si “consiglia” di aggiungere nella presente dichiarazione) di essere stato trasferit_ d’ufficio (oppure a domanda condizionata) per il corrente anno scolastico (oppure: nell’ultimo
settennio) dalla scuola perché soprannumerario (e di aver chiesto e non
ottenuto il trasferimento negli anni precedenti); (3)
In fede.
lì Firma
NOTE:
1 ) documentare con certificato della ASL;
-
documentare con certificato dell’istituto di cura o ospedale o USL o ufficiale sanitario o medico militare, da cui risulti la necessità di cure continuative. (Tale dichiarazione serve per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo).
-
Per usufruire della precedenza, oltre che riportare la scuola da cui si è stati trasferiti nell’apposita casella, si deve riportare la stessa come prima preferenza oppure utilizzare una preferenza zonale che la comprenda.
NB: – le specializzazioni o perfezionamenti, i diplomi di laurea, ecc.vanno documentati (anche con fotocopia autenticata) oppure possono essere dichiarati, con tutti gli estremi di riferimento, la durata del corso e gli eventuali esami sostenuti;
– in caso di domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo, è possibile aggiungere nella dichiarazione (in alternativa alla relativa documentazione) il possesso della specifica abilitazione e gli estremi con cui la stessa è stata conseguita;
– se ci si avvale di una delle precedenze previste dall’art. 7 del contratto, occorre documentare o dichiarare (solo per le certificazioni mediche c’è l’obbligo alla documentazione) il possesso del relativo requisito.
DICHIARAZIONE PER FRUIRE DELLA PRECEDENZA L. 104/92
Per usufruirne, occorre allegare alla domanda di trasferimento (oltre alla certificazione medica dell’handicap) la seguente dichiarazione:
Al Dirigente Scolastico
Il /La sottoscritt docente (o personale ATA)
di ruolo nella scuola o istituto aspirante al
trasferimento per l’anno scolastico , avendo chiesto di beneficiare della
precedenza prevista dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003:
– di prestare assistenza in qualità di referente unico al sig.__
(precisare il grado di parentela)
residente/domiciliato nel comune di dal ;
-
che il/la sig. non è ricoverato/a a tempo
pieno presso istituti di cura;
-
(in caso di assistenza a genitore disabile grave) che non vi è il coniuge, né vi sono altri fratelli/sorelle, oltre al /alla sottoscritto/a, idoneo/a a prestare assistenza perché
(motivare) e pertanto di essere
l’unico/a membro della famiglia in grado di provvedere a ciò;
-
(in caso di assistenza a genitore disabile grave) che non ci sono stati altri familiari che hanno fruito dei 3 gg. di permesso mensile ai sensi dell’art. 33 c. 3 della L. 104 a decorrere dal 1 settembre dell’anno in corso (oppure: dalla data di rilascio della certificazione in corso d’anno scolastico) /ovvero/- di avere chiesto di fruire dei 3 giorni di permesso mensile ai sensi dell’art. 33. c. 3 della L. 104 per l’intero anno scolastico in corso (ovvero: … di fruire del congedo di cui all’art. 42 c. 5 del d.lgs n. 151/01 al momento di presentazione della domanda);
-
(in caso di assistenza a fratello/sorella disabile grave) che i propri genitori sono scomparsi (ovvero) che i propri genitori non sono in grado di prestare assistenza perché totalmente inabili. Al fine di attestare tale stato si allega specifica certificazione di invalidità.
Il sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre il 10° giorno antecedente il termine ultimo di comunicazione al CED, ogni variazione dell’attuale situazione.
In fede.
lì Firma
Note: è obbligatorio attestare lo stato di handicap con specifica certificazione medica rilasciata dalla competente ASL ed esprimere come prima preferenza il relativo comune di residenza oppure singole istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune, che in ogni caso deve essere espresso dopo le singole preferenze. Va documentata anche l’impossibilità dell’assistenza da parte del coniuge.
N.B. Nel caso in cui il richiedente non sia l’unico/a figlio/a che conviva con il genitore disabile (situazione da autocertificare) e ci siano altri fratelli/sorelle occorre che ciascuno di questi dichiari (o documenti) che non si è in grado di prestare assistenza continuativa per motivi esclusivamente oggettivi. Pertanto ogni altro fratello/sorella membro della famiglia dovrà presentare la seguente dichiarazione:
Al
Dirigente
Scolastico
Il /la/le sottoscritt_ (specificare la
relazione di parentela) del/la sig.
(familiare disabile) dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, di non essere nelle condizioni di prestare assistenza nel corso dell’anno scolastico al familiare disabile, per i seguenti motivi
e pertanto di non
avvalersi dei benefici previsti nell’art. 33 della legge 104/92.
In fede.
lì Firma
DICHIARAZIONE RELATIVA AL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO
Al Dirigente Scolastico
Il /La sottoscritt docente/ATA di ruolo nella
scuola o istituto aspirante al trasferimento per
l’anno scolastico ,
dichiara sotto la propria responsabilità
di aver diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo ai sensi del Titolo I lettera D della tabella di valutazione Allegato D, per non aver presentato per un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e l’a.s 2007/2008, né domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell’ambito della provincia di titolarità (1).
A tale fine dichiara:
-
di essere stat_ titolare nell’anno scolastico(*)
presso la scuola:
(*) indicare un anno scolastico compreso tra il 1999/2000 e il 2004/2005
-
di non aver presentato domanda volontaria né di trasferimento né di mobilità professionale nell’ambito della provincia di titolarità nei seguenti tre anni scolastici continuativi, successivi a quello precedentemente indicato, o di averla revocata nei termini previsti dall’ordinanza sulla mobilità
oppure
-
di aver presentato nell’ambito della provincia di titolarità domanda condizionata di trasferimento, e/o domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, ma non la domanda di mobilità professionale provinciale, in quanto, essendo stato individuato soprannumerario, ha fruito del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità (2)
anno scolastico (*) scuola di titolarità
(*) indicare i tre anni scolastici successivi a quello precedentemente indicato
1
2
3
Dichiara, inoltre:
□ di non aver ottenuto a domanda volontaria, successivamente all’acquisizione del punteggio aggiuntivo, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria (3) (4).
Data
(firma)
NOTE
-
Il personale ha potuto acquisire “una tantum” (per una sola volta) il punteggio aggiuntivo dopo un triennio continuativo, compreso tra l’A.S. 2000/2001 e l’A.S 2007/2008, durante il quale non è stata presentata domanda volontaria di trasferimento e/o di mobilità professionale nell’ambito della provincia di titolarità (a partire, pertanto, dalle domande di mobilità per l’A.S. 2000/2001 e fino alle domande di mobilità per l’A.S. 2005/2006).
Ai fini dell’attribuzione del punteggio deve essere stato prestato servizio nella stessa scuola continuativamente per quattro anni, quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda. Diversamente il punteggio aggiuntivo si è maturato anche quando, nel triennio continuativo di riferimento:
-
è stata presentata revoca della domanda di trasferimento e/o di mobilità professionale provinciale, nei termini previsti dall’ordinanza che applica il contratto sulla mobilità
-
è stata presentata domanda di trasferimento tra posto comune e lingua “esclusivamente” nell’ambito dell’organico funzionale del proprio circolo o IC (a prescindere se poi è stato ottenuto il trasferimento)
-
è stata presentata domanda di trasferimento e/o mobilità professionale interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità) e a prescindere se poi è stato ottenuto il movimento o meno
-
è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria ed è stata ottenuta
-
è stata presentata domanda di trasferimento condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, ed è stato ottenuto il trasferimento
-
Il personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda, o trasferito a domanda condizionata che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del periodo in cui fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, e che abbia ottenuto il trasferimento per la scuola o per il comune di precedente titolarità, oppure per altre preferenze espresse nella domanda, ha mantenuto il diritto alla maturazione del punteggio aggiuntivo.
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Si perde il diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo già acquisito qualora sia stato ottenuto dall’A.S. 2003/2004 il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria. La sola presentazione della domanda di trasferimento, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo già acquisito.
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Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato il rientro, nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda da parte del personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata che abbia chiesto come prima preferenza in ciascun anno il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità. Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che abbia chiesto ed ottenuto l’assegnazione provvisoria o che non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.
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